I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 14 al 21 ottobre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Pro rata

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 ottobre 2022, n. 511

Fusione: calcolo del pro rata di detrazione

Vengono esaminate le modalità di calcolo del pro rata di detrazione Iva (articoli 19, comma 5 e 19-bis, Dpr 633/1972) a seguito di un'operazione di fusione per incorporazione tra società con percentuali di detrazione Iva differenti. L'agenzia richiama le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione annuale Iva per affermare che, ai fini dell'applicazione del tributo nell'anno successivo a un'operazione straordinaria o a una trasformazione sostanziale soggettiva, dev'essere preso in considerazione il volume d'affari complessivo dell'anno d'imposta in cui è avvenuta l'operazione, risultante dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazione medesima. A detto volume d'affari occorre fare riferimento per l'applicazione delle disposizioni in materia di Iva, previste dal Dpr 633/1972: ad esempio ai fini dello status di esportatore abituale, per la periodicità delle liquidazioni periodiche, ma anche per l'applicazione del pro rata provvisorio. Pertanto, la società incorporante, per l'anno d'imposta successivo a quello di perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione (nel caso di specie, il 2023, in quanto anno successivo al 2022), dovrà operare la detrazione in via provvisoria sulla base di un pro rata determinato in via presuntiva, il quale tenga conto del volume d'affari complessivo risultante dal saldo aggregato dei volumi di affari indicati, rispettivamente, nei moduli relativi alla società dichiarante e alle società incorporate. Resta fermo l'onere di effettuare il conguaglio finale in sede di presentazione della dichiarazione riferita all'anno successivo. Con l'occasione viene precisato che anche i soggetti passivi che iniziano l'esercizio dell'attività sono tenuti a esercitare il diritto alla detrazione secondo il meccanismo del pro rata che, come detto, è da determinare su base presuntiva e successivamente da ricalcolare in via definitiva in sede di presentazione della dichiarazione Iva relativa al primo anno d'imposta di svolgimento dell'attività.

Iva/Operazioni non imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 ottobre 2022, n. 514

Trasporti relativi a beni in importazione: regime applicabile

La società Alfa (soggetto AEO che funge da rappresentante doganale diretto del destinatario della merce) riceve l'incarico di trasportare beni per conto del cliente B: si tratta di merci importate che devono essere trasportate dal porto di sbarco fino ad un preciso terminal. Non disponendo di mezzi propri, Alfa incarica un soggetto terzi ad effettuare il trasporto. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, numero 2), Dpr 633/1972, il servizio di trasporto di merci importate, dal porto di sbarco a uno specifico terminal, può beneficiare della non imponibilità Iva se sono rispettate due condizioni congiunte: 1) il servizio è reso nei confronti del destinatario finale (nel caso, l'importatore); 2) i corrispettivi dei beni, comprensivi di tale servizio, sono stati assoggettati a Iva all'atto dello sdoganamento. L'articolo 9, comma 3 ammette l'applicazione del regime di non imponibilità nel caso in cui le operazioni in esame siano rese a soggetti qualificati, fra i quali si annoverano, tra l'altro, l'importatore, il destinatario dei beni o «il prestatore dei servizi di cui al n. 4) dell'articolo 9, primo comma». Alla luce di quanto sopra, la prestazione resa dalla società Alfa all'importatore è non imponibile, dato che la stessa è resa nei confronti del destinatario finale della merce, pur se per il tramite di un terzo. Inoltre, è presente l'ulteriore requisito richiesto dall'articolo 9, comma 1, numero 2), Dpr 633/1972, considerato che il relativo corrispettivo è incluso nella base imponibile all'atto dell'importazione, ai sensi dell'articolo 69, Dpr 633/1972. Parimenti non imponibile è il corrispettivo per l'attività prestata dal terzo trasportatore nei confronti di Alfa, in virtù del ruolo di rappresentante doganale diretto del destinatario della merce al fine di espletare gli atti e le formalità doganali relative all'importazione della merce. In altre parole, Alfa si qualifica prestatore dei servizi di cui al numero 4) del comma 1 dell'articolo 9 (come previsto dal comma 3 del medesimo articolo), tra i quali sono compresi i servizi relativi alle operazioni doganali.

Iva/Credito Iva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 ottobre 2022, n. 521

Procedure concorsuali: compensazione del credito Iva

Nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, la compensazione del credito Iva (sorto da fatture per prestazioni professionali) con debiti tributari non assolti è legittima solo se le posizioni di credito e debito siano sorte prima dell'apertura della procedura. L'agenzia ricorda che, con riferimento alla compensabilità dell'Iva detraibile, l'articolo 56, comma 1, Rd 267/1942 (legge fallimentare) – applicabile all'amministrazione straordinaria in virtù degli articoli 169, Rd 267/1942 e 18, Dlgs 8 luglio 1999, n. 270 – stabilisce che i creditori hanno diritto di compensare i loro debiti verso il fallito con i crediti vantanti verso il medesimo, ancorché non scaduti prima del fallimento. Per individuare l'ambito applicativo della norma, secondo l'agenzia delle Entrate, è necessario identificare il momento genetico delle posizioni debitorie e creditorie.Infatti, la compensazione – se eccepita dal creditore – opera esclusivamente per le posizioni riconducibili al fallito ma generate in un momento antecedente l'apertura della procedura (Corte di Cassazione 8222/2011). Se non ricorre tale condizione, il credito Iva in occasione del riparto – eventualmente rideterminato nella sua misura ammessa – può essere compensato (ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997) con i debiti tributari della procedura. L'Amministrazione finanziaria, in quanto creditrice nei confronti del soggetto fallito per carichi pendenti antecedenti il fallimento, ha diritto (alla stregua degli altri creditori) ad insinuarsi al passivo, nella speranza di poter essere soddisfatta nel rispetto degli eventuali privilegi concessi alla categoria dei crediti tributari. In questo modo viene tutelata la par condicio creditorum. Resta comunque possibile la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 30, Dpr 633/1972. Con l'occasione viene ricordato che con la Rm 3 aprile 2008, n. 127/E è stato ritenuto che, nell'ambito di una procedura concorsuale, il credito complessivo vantato dal professionista che si è insinuato al passivo per prestazioni rese antecedentemente al fallimento è composto da un imponibile e da un'imposta che sono «strettamente collegati fra loro da un nesso inscindibile». Ne consegue che qualora il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, preveda un pagamento parziale del suddetto credito, il professionista sarà tenuto a emettere fattura per un importo complessivo pari alla somma ricevuta dal curatore, dal quale andrà scorporata la relativa Iva. Ciò anche laddove il piano faccia esclusivo riferimento alla parte imponibile. L'Iva è detraibile nella procedura, ma nel limite dell'importo approvato dal giudice. Nel caso di specie, i debiti per fatture emesse dai professionisti al momento del pagamento dell'onorario risultavano connessi a prestazioni antecedenti l'apertura della procedura. Così anche il relativo credito Iva (dato il legame inscindibile con l'imponibile, ossia con l'onorario), sebbene esigibile alla fatturazione (articolo 6, commi 3 e 4, e articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972), avvenuta dopo l'avvio della procedura e in occasione del riparto. Il credito, trovando la sua causa genetica nella precedente attività dell'istante, è compensabile in rapporto di reciprocità (ai sensi della legge fallimentare) con le posizioni debitorie antecedenti l'apertura della procedura.

Accise/Veicoli elettrici

Circolare agenzia delle Dogane 17 ottobre 2022, n. 37/D

Infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici: nessuna esenzione

I chiarimenti riguardano il trattamento fiscale previsto per l'utilizzo di energia elettrica presso le infrastrutture di ricarica dei veicoli a trazione elettrica. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, lettera a), Dlgs 504/1995 (TUA), l'esenzione dall'accisa spetta per «l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità». La Circolare ha chiarito che soltanto i soggetti per i quali la produzione di energia elettrica si configura come attività istituzionale beneficiano dell'agevolazione, oltre che per i consumi strettamente connessi al ciclo di generazione o trasformazione dell'energia stessa, e per i consumi che sono comunque utili a garantire l'operatività degli impianti (ad esempio, illuminazione, produzione di forza motrice, ecc.). Pertanto, anche se l'azienda che produce energia fosse titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, l'inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non varrebbe a ricomprendere i relativi consumi nel descritto perimetro agevolativo. Ne deriva che l'energia elettrica – autoprodotta o prelevata dalla rete – per l'attività di ricarica di autoveicoli dev'essere assoggettata all'aliquota d'accisa prevista «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni» (Nota delle Dogane 141294/2019). L'esenzione, invece, spetta in relazione all'energia elettrica usata per alimentare le infrastrutture di ricarica ove prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili. Dette infrastrutture potrebbero essere installate presso le sedi operative delle società esercenti reti di trasporto e distribuzione; in tal caso l'esenzione di cui al citato articolo 52 si applica ai soli consumi connessi al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica (ad esempio, quelli afferenti alle stazioni di connessione alla rete, di trasformazione e controllo del flusso elettrico).

Imposta sostitutiva/Versamento

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 ottobre 2022, n. 518

Affrancamento dell'avviamento da fusione: imposta sostitutiva versata in eccesso

Un contribuente ha affrancato l'avviamento emerso in occasione di un'operazione di fusione. Si accorge di aver versato l'imposta sostitutiva in misura eccedente al dovuto (articolo 15, commi 10-12, Dl 29 novembre 2008, n. 185). L'agenzia chiarisce che si possono correggere con l'integrativa gli errori commessi nell'affrancamento dell'avviamento, chiedendo a rimborso la sostitutiva in eccesso o compensandola. Nello specifico, in una fusione inversa la cancellazione della partecipazione ha fatto emergere un disavanzo da annullamento imputato ad avviamento e ammortizzato in 10 anni. Fiscalmente la società ha optato per l'affrancamento derogatorio (rispetto al regime ordinario; cfr. articolo 176, comma 2-ter del Tuir) ai sensi dell'articolo 15 citato, applicabile all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali iscritti a seguito delle operazioni straordinarie, mediante sostitutiva del 16% con deduzione in 5 anni. Erroneamente, tuttavia, non bisognava affrancare la parte del disallineamento che alla fine dell'anno era stata già riassorbita dall'ammortamento civile (Cm 28/E/2009), il che ha comportato anche il pagamento di un'imposta sostitutiva calcolata su una maggior base imponibile. In sostanza, la società ha erroneamente preso come base di calcolo il valore dell'avviamento all'inizio dell'anno n, e non alla fine quando questo è stato abbattuto dalla prima quota di ammortamento. Pertanto, vanno corrette le dichiarazioni, mediante apposite integrative, sia per l'anno n sia per l'anno n+1, come pure quella dell'anno n+2 in cui si è iniziato a dedurre l'avviamento su un importo (più alto) errato. Le integrative serviranno così ad esporre dei valori corretti sia per l'avviamento sia per la sostitutiva (anno n), a riportare il valore corretto dell'avviamento (anno n+1) e a correggere la deduzione (maggiorata) errata (anno n+2). L'integrativa dell'anno n+2 accoglierà anche il relativo ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997). Sul punto si ricorda che, come chiarito con la risoluzione agenzia delle Entrate 24 dicembre 2020 n. 82/E, «Solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. È, invece, dovuta la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito. In tale ipotesi, infatti, risulta integrata la violazione sanzionata dall'articolo 8 del d.lgs. 471 del 1997 (Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni)». L'imposta sostitutiva versata in eccesso va richiesta a rimborso (articolo 38, Dpr 602/1973) ovvero utilizzata in compensazione con debiti maturati dal periodo successivo a quello di presentazione dell'integrativa. Infatti, il credito è immediatamente compensabile se l'integrativa è presentata entro i termini della dichiarazione successiva, in alternativa si potrà utilizzare solo per pagare debiti futuri (debiti che matureranno a partire dall'anno d'imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa), ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 8-bis, Dpr 322/1998. E ciò al fine di evitarne un uso indebito. In tale ipotesi, peraltro, il credito o il maggior credito dev'essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa e concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito (quadro DI del modello Redditi).

Agevolazioni/Bonus

Dm Sviluppo economico 18 ottobre 2022

Bonus fiere: presentazione delle istanze di rimborso

Viene previsto che l'istanza di rimborso del bonus fiere – assegnato ai sensi dell'articolo 25-bis, Dl 50/2022 (Decreto Aiuti) e del Dm 7 ottobre 2022 – teso a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022. Pertanto, la mancata presentazione entro il 30 novembre determina la decadenza dal beneficio. Le istanze possono essere presentate al Mise, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione del sito www.mise.gov.it da parte dei rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 25-bis, comma 4, Dl 50/2022, il soggetto richiedente dichiara: a) l'elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od ottenuto l'autorizzazione a partecipare; b) i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti (sono ammissibili le spese sostenute prima del 16 luglio 2022, se si riferiscono a fiere che si tengono dal 16 luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022). Si ricorda che la data di emissione dell'ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di presentazione dell'istanza di rimborso; c) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l'appartenenza ad un'«impresa unica» secondo la definizione unionale; d) i termini, iniziale e finale, dell'esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare; e) l'importo del bonus fiere richiesto a rimborso; f) l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione. Inoltre, il soggetto richiedente è tenuto ad allegare: la copia del bonus fiere rilasciato dal Mise e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta l'avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese, fatto salvo quanto previsto in relazione alle manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022 (in tal caso, la dichiarazione in ordine all'avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica dev'essere presentata entro il 31 gennaio 2023), nonché, ove previsto, la copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del titolare effettivo di cui al Dlgs 231/2007, i cui estremi sono stati riportati nell'istanza. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di rimborso del bonus fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una pec attiva, la cui registrazione nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza. L'istanza s'intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento, ove previsto, dell'adempimento relativo all'imposta di bollo di importo pari a 16,00 euro, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

Agevolazioni/Sussidi pubblici

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 ottobre 2022, n. 516

Aiuti Covid: non rilevano fiscalmente indipendentemente dalla data di erogazione

Viene analizzato il trattamento fiscale dei sussidi concessi alle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base della previsione normativa contenuta nell'articolo 10-bis, Dl 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori). La finalità dell'agevolazione è stata quella di aiutare le imprese e i lavoratori autonomi che hanno subìto una rilevante penalizzazione a causa del Covid. Alla luce della citata disposizione, non assumono rilevanza fiscale i sussidi corrisposti dalla Provincia alle imprese che sono state fortemente penalizzate dalle misure di contenimento anti-Covid anche se sono erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d'emergenza (Dl 221/2021). L'agenzia rileva anche che dalla delibera dell'ente pubblico si evince che la finalità del sussidio è quella di fornire un sostegno alle imprese che sono state penalizzate dall'emergenza epidemiologica registrando una rilevante diminuzione del volume d'affari. Trattandosi di aiuti corrisposti alle imprese, o ai lavoratori autonomi, a seguito dell'emergenza epidemiologica (quindi la loro finalità è in linea con quella indicata dalla norma), i contributi in esame possono beneficiare della non rilevanza fiscale anche se erogati successivamente alla data di conclusione dello stato di emergenza.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 ottobre 2022, n. 519

Tax credit per investimenti in ZES

La Risposta ammette l'agevolazione per gli investimenti in beni immobili (realizzazione o ampliamento) nelle Zona Economica Speciale (ZES), ai sensi dell'articolo 5, Dl 20 giugno 2017, n. 91. In linea generale, la norma citata prevede che l'agevolazione spetti anche per l'acquisto di terreni e per l'acquisizione, per la realizzazione ovvero per l'ampliamento di immobili strumentali effettuati a partire dal 1° maggio 2022. Viceversa, per gli investimenti effettuati sino al 30 aprile 2022, il credito spetta solo per l'acquisto di immobili strumentali agli investimenti. Analizzando il caso di specie, secondo il Fisco l'agevolazione spetta per le spese sostenute successivamente al 1° maggio 2022, anche se i lavori di ristrutturazione dell'immobile sono iniziati prima di tale data. In altre parole, le spese per la ristrutturazione di immobili sono agevolabili anche se gli interventi sono iniziati prima dell'entrata in vigore delle modifiche alle zone ZES (apportate dal Dl 36/2022), ma sono ammissibili solo quelle sostenute dal 1° maggio 2022. L'Agenzia specifica che non deve farsi riferimento esclusivamente al momento in cui i lavori sono iniziati, che nel caso del richiedente coincide con la data del 21 febbraio 2022. L'azienda, infatti, deve considerare l'investimento come realizzato, in parte, nel periodo dal 21 febbraio 2022 (inizio lavori) al 30 aprile 2022 e, in parte, dal 1° maggio 2022 (entrata in vigore del Dl 36/2022) alla data di fine lavori. Questa seconda parte è sicuramente agevolabile. La società istante dovrà conservare tutta la documentazione idonea a dimostrare quali lavori sono stati effettuati a partire dal 1° maggio 2022 che, pertanto, risultano agevolabili. Viene a tal fine specificato il concetto di «momento di effettuazione» dell'investimento. Ai fini dell'imputazione degli investimenti anche per le ZES occorre seguire le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, e non sono rilevanti i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio menzionati all'articolo 83 del Tuir.

Immobili/Locazioni

Avviso ministero del Turismo 19 ottobre 2022

Banca dati delle locazioni brevi: stipula del protocollo d'intesa per la creazione e gestione

L'articolo 2, comma 2, Dm Turismo 29 settembre 2021 n. 161 (in attuazione dell'articolo 13-quater, comma 4, Dl 30 aprile 2019, n. 34) ha previsto la creazione della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Lo scopo è quello di creare un'unica banca dati a livello nazionale per attribuire e gestire i codici che identificano gli immobili destinati a scopi turistici oppure alle locazioni brevi di cui all'articolo 4, Dl 24 aprile 2017, n. 50. A seguito dell'ottenimento da parte del Garante della privacy, è ora prevista la possibilità – da parte delle Regioni e delle Province autonome – di stipulare, con lo stesso Ministero, il protocollo d'intesa per la realizzazione e la gestione della banca dati. In questo modo le parti potranno definire le modalità di implementazione della stessa e le modalità di cooperazione tra tutte le amministrazioni. Le Regioni e le Province Autonome trasmettono al Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili interessati dalla norma, con i relativi codici identificativi regionali/provinciali, se adottati; questi dati sono poi raccolti e ordinati nella banca dati (che, tra l'altro, risulta accessibile all'Amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali a scopi di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva). Il Ministero, nell'avviso, precisa che le Regioni e Province autonome che non sottoscriveranno il protocollo d'intesa dovranno fornire le varie informazioni (e i loro aggiornamenti) direttamente al gestore della banca dati entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

Accertamento delle imposte/Compliance

Provvedimento agenzia delle Entrate 18 ottobre 2022

Aiuti di Stato: regolarizzazione delle incoerenze con l'adempimento spontaneo

Sono definite le modalità con cui l'Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti le incoerenze riscontrate nelle dichiarazioni fiscali, che hanno comportato la mancata registrazione degli aiuti di Stato e aiuti de minimis nel Registro nazionale degli aiuti (Rna), nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) e nel Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (Sipa). Le informazioni ricevute – attuate mediante comunicazione volta a promuovere l'adempimento spontaneo (articolo 1, commi da 634 a 636, legge 23 dicembre 2014, n. 190) – consentono ai destinatari di regolarizzare spontaneamente eventuali errori o violazioni. In particolare, le anomalie riguardano i dati indicati nel prospetto «Aiuti di Stato» delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo d'imposta 2018. Gli interessati riceveranno, tramite pec o, in mancanza di una casella di posta elettronica certificata valida, per posta, la comunicazione completa dei dati necessari a identificare l'incoerenza riscontrata. La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili nel Cassetto fiscale dell'interessato, disponibile nell'area riservata del sito delle Entrate, nella sezione «L'Agenzia scrive» – «Comunicazioni relative all'invito alla compliance». Sempre via pec o per posta, il contribuente, direttamente o attraverso gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali, può richiedere ulteriori informazioni o segnalare eventuali inesattezze nei dati comunicati, o fatti e circostanze non conosciuti al Fisco che giustificano il suo comportamento. Nel caso in cui il rifiuto all'iscrizione nei registri derivi dall'errata compilazione dei campi «Codice attività Ateco», «Settore», «Codice Regione», «Codice Comune», «Dimensione impresa» e «Tipologia costi», del prospetto Aiuti di Stato, la posizione può essere sanata presentando una dichiarazione integrativa contenente i dati corretti. In tal modo gli aiuti di Stato e de minimis troveranno posto negli elenchi Rna, Sian e Sipa nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati. Se gli errori non sono imputabili alla compilazione dei suddetti campi, il contribuente può regolarizzare la sua situazione con una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto di Stato e l'aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi. In entrambi i casi è possibile beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Riscossione/Cartelle

Provvedimento agenzia delle Entrate 17 ottobre 2022

Cartelle di pagamento: modifica del foglio Avvertenze

La legge 31 agosto 2022, n. 130 ha introdotto rilevanti modifiche in materia di giustizia e di processo tributario. Tra esse ricordiamo che le Commissioni tributarie provinciali e le Commissioni tributarie regionali sono ora chiamate, rispettivamente, Corti di giustizia tributaria di primo grado e Corti di giustizia tributaria di secondo grado (articolo 4, comma 1, lettera a), legge 130/2022). Per accogliere le modifiche indicate è stato modificato il testo delle Avvertenze relative alla cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 25, Dpr 602/1973; l'aggiornamento consiste nella sostituzione delle suddette denominazioni. Inoltre, il foglio delle Avvertenze viene integrato con riguardo alla richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo che può essere presentata anche mediante il «Servizio di consegna documenti/istanze», disponibile nell'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il ruolo, emesso dall'agenzia delle Entrate, riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (articolo 36-bis, Dpr 600/1973), vengono altresì aggiunti i riferimenti per l'assistenza da telefono cellulare e da estero ed il canale telematico CIVIS.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 18 ottobre 2022, n. 61/E

Bonus Renzi: codici tributo per il riversamento a seguito di atti di recupero

L'articolo 1, Dl 24 aprile 2014, n. 66 e l'articolo 1, commi 12 e seguenti, legge 23 dicembre 2014, n. 190 hanno previsto un credito a favore dei lavoratori dipendenti e dei soggetti titolari di alcuni redditi assimilati (cd. «bonus Renzi» o «bonus 80 euro»). Esso è stato riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta in occasione dell'erogazione degli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga. Le somme erogate ai lavoratori a titolo di bonus sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione nel modello F24, di cui all'articolo 17, Dlgs 241/1997. Se il sostituto d'imposta ha utilizzato tali crediti in compensazione in maniera indebita (in tutto o in parte), l'agenzia delle Entrate emana un apposito atto di recupero, unitamente all'applicazione di interessi e sanzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 421, legge 311/2004. Per effettuare il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai suddetti atti di recupero, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: 7503, per il versamento del credito indebitamente utilizzato in compensazione e i relativi interessi; 7504, per il versamento della sanzione. Per il pagamento delle somme in esame non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17, Dlgs 241/1997.

Dogane/Conflitto in Ucraina

Avvisi agenzia delle Dogane 14 ottobre 2022

Nuove misure restrittive verso la Russia

Le Dogane danno conto delle nuove misure restrittive adottate in risposta al riconoscimento delle zone dell'Ucraina non controllate dal governo (zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina), ai sensi del Regolamento Ue 6 ottobre 2022, n. 2022/1903 (pubblicato in GUUe 6 ottobre 2022, n. L 259I). Inoltre, viene descritto l'ottavo pacchetto di sanzioni verso la Russia, di cui al Regolamento Ue 6 ottobre 2022, n. 2022/1904 (in GUUe 6 ottobre 2022, n. L 259I).

Dogane/Rappresentanza doganale

Avviso agenzia delle Dogane 19 ottobre 2022

Importatore extra-Ue solo con rappresentante indiretto

Con riferimento alla circolare agenzia delle Dogane 40/D/2021 – concernente indicazioni operative nel caso di importatore stabilito al di fuori dell'Ue – vengono fornite indicazioni sulla rappresentanza in dogana. A seguito di richieste di chiarimenti sulla possibilità di utilizzare la rappresentanza diretta nella specifica fattispecie, le Dogane forniscono ulteriori dettagli in proposito. Sulla base di approfondite attività istruttorie intraprese anche con i competenti servizi dell'Ue (DG Taxud Customs Legislation), viene annunciato che il parere fornito dai servizi unionali conferma pienamente quanto già chiarito nella citata circolare 40/D/2021, le cui considerazioni principali vengono di seguito evidenziate: a) l'importatore non stabilito nell'Ue può solo nominare un rappresentante doganale indiretto (che ha una responsabilità solidale con l'importatore per le obbligazioni tributarie), stabilito nel territorio dell'Ue, che agirà come dichiarante; b) le deroghe a tale condizione sono esclusivamente quelle definite dall'articolo 170, paragrafo 3, Regolamento Ue 952/2013 (CDU). A fronte di operazioni effettuate da un importatore non stabilito nell'Ue, il tracciato dichiarativo dell'importazione di merci relativo al data element 13 06 000 000 non dev'essere valorizzato, in quanto il rappresentante indiretto deve trovare collocazione, nell'ambito del medesimo tracciato, nel data element 1305 relativo al dichiarante. I Servizi della Commissione Ue, escludendo la possibilità di utilizzo della rappresentanza diretta da parte di un importatore non stabilito nel territorio dell'Ue, hanno, inoltre, precisato che nel caso di specie non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito nell'Ue, nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.

Trust/Fiscalità

Circolare agenzia delle Entrate 20 ottobre 2022, n. 34/E

Trust: chiarimenti in merito all'imposizione diretta e indiretta

L'attesa Circolare sul Trust, in consultazione dall' 11 agosto 2021, fornisce l'interpretazione delle Entrate per quanto riguarda:

- le imposte dirette, in relazione alle recenti modifiche apportate agli articoli 44 e 45 del Tuir (ad opera dell'articolo 13, Dl 124/2019) secondo cui: a) le somme o i valori corrisposti da Trust opachi stabiliti in Stati a regime fiscale privilegiato sono tassati in capo ai beneficiari residenti in Italia in qualità di redditi di capitale; b) vige una presunzione relativa sulla natura reddituale delle attribuzioni operate da Trust esteri a beneficiari residenti in Italia, ove non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, per effetto della quale l'intero ammontare percepito costituisce reddito;

- le imposte indirette, confermando che il Trust è assoggettato all'imposta di successione e donazione di cui all'articolo 2, commi 47-54, Dl 262/2006, che contempla anche la costituzione di vincoli di destinazione (i Trust, appunto). Superando la prassi in materia circa l'imposizione (anche ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, da applicarsi con le aliquote proporzionali) già al momento dell'atto di dotazione del Trust (circolari agenzia delle Entrate 48/E/2007, paragrafi 5.2, 5.3, 5.5, e 3/E/2008, paragrafo 5.4.2) e recependo l'indirizzo giurisprudenziale (Corte di Cassazione 24153/2020 e 8082/2020), si afferma che la tassazione proporzionale è differita (al momento del reale trasferimento di beni o diritti ai beneficiari, che in questo modo si arricchiscono) e solo eventuale. Secondo l'agenzia, la tassazione può essere anticipata al momento della dotazione del trust nel solo caso in cui «i beneficiari nominativamente o, comunque, inequivocabilmente individuati (o individuabili) abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell'atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante».