I provvedimenti dal 14 al 23 ottobre
I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana
Iva/Fatturazione
Dm 24 agosto 2020, n. 132, GU 22 ottobre 2020, n. 262
E-fattura: cause di rifiuto da parte delle Pubbliche amministrazioni
Il decreto, con l'introduzione dell'articolo 2-bis nel Dm 3 aprile 2013, n. 55, individua una serie di cause che consentono alle Pubbliche amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche. Tra queste cause: il riferimento ad un'operazione che non è stata posta in essere in favore del destinatario della trasmissione, l'omessa/errata indicazione del codice identificativo di gara o del codice unico di progetto, ecc.
Iva/Operazioni imponibili ed esenti
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 ottobre 2020, n. 474
Singoli servizi di gestione delle biblioteche: trattamento Iva
L'esenzione per le prestazioni proprie delle biblioteche (articolo 10, comma 1, numero 22), Dpr 633/1972, relativo a "prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili") ha valenza oggettiva (Rm 135/E/2006), e quindi anche in caso di affidamento del servizio a terzi soggetti. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, il trattamento agevolato spetta solo se si configurano nell'insieme come attività di gestione complessiva delle strutture; altrimenti, le singole prestazioni di cui si compone il servizio si qualificano come prestazioni generiche cui si applica l'aliquota Iva propria del servizio prestato.
L'istanza è stata presentata da una "rete-soggetto" (avente autonoma soggettività giuridica e tributaria rispetto alle imprese partecipanti) che intende partecipare a bandi di gara per l'affidamento del servizio globale di gestione di biblioteche comunali, comprendente: la gestione del pubblico, il servizio biblioteca "in rete", il servizio di gestione del patrimonio librario e documentale, la verifica del servizio offerto. Nella pratica, però, i servizi saranno resi dalle singole società aderenti alla rete, ciascuna avvalendosi del proprio personale.
La rete, nel manifestare l'intenzione di fatturare le prestazioni al Comune in regime di esenzione da Iva, chiede se anche le società partecipanti, per i singoli servizi resi, debbano emettere fattura nei confronti della rete stessa senza applicazione dell'imposta.
La risposta è negativa, poiché quando gli operatori esterni realizzano singoli interventi, distintamente individuati, questi si configurano, non come affidamento dell'attività di gestione complessiva della struttura, ma come generiche prestazioni di servizio e non possono fruire dell'esenzione Iva (Rm 131/E/2007 e Rm 148/E/2008).
Iva/Aliquote
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 ottobre 2020, n. 488
Cessione di lenti a contatto colorate
Nel caso di lenti a contatto destinate a sopperire a menomazioni visive permanenti, l'aliquota dell'imposta applicabile è quella del 4%, non importa se esse siano colorate o meno.
Infatti, l'articolo 1, comma 3-bis, Dl 202/1989 stabilisce che "tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento [...]". Anche la Cm 50/E/1990 ha chiarito che le lenti a contatto, "essendo destinate a sopperire a menomazioni visive permanenti sono da considerare quali ausili e pertanto alle relative cessioni e importazioni torna applicabile l'IVA nella misura del 4 per cento [...]".
Iva/Regime speciale
Risoluzione agenzia delle Entrate 22 ottobre 2020, n. 69/E
Servizi di telefonia mobile: applicazione del regime monofase
La questione attiene ad una società che acquista servizi di telefonia mobile presso una società di telecomunicazioni. L'istante assume la veste di utilizzatore finale in quanto le carte SIM ricaricabili sono state acquistate al fine di concederle in uso ai propri dipendenti e non per una successiva rivendita.
In proposito, viene chiarito il rapporto tra: lo speciale regime Iva monofase previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera d), Dpr 633/1972; l'articolo 4, comma 1, Dm 24 ottobre 2000, n. 366. La norma prevede per tutte le vendite di "mezzi tecnici" per la fruizione di servizi di telecomunicazione effettuate nei confronti del pubblico, che l'imposta non debba essere indicata separatamente dal corrispettivo, "salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni utilizzatori del servizio. In tal caso la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta".
L'istante chiede, pertanto, se – nonostante il servizio di telefonia sia incluso tra le operazioni per le quali si applica il regime monofase di cui al citato articolo 74 (articolo 1, commi 158 e 159, legge 24 dicembre 2007, n. 244) – sia possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva, stante l'esposizione del tributo in fattura.
L'agenzia delle Entrate rileva che le novità introdotte dal 2008 perseguono il diverso obiettivo di assicurare la "tracciabilità" delle cessioni di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, e a tal fine prevede, per il cedente, l'obbligo di rilasciare al cessionario un documento in cui siano indicate anche la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto "a monte", per tutte le cessioni dei mezzi tecnici effettuate nei confronti di qualunque soggetto Iva (Cm 12/E/2008). Ma gli ulteriori adempimenti introdotti non hanno mutato la disposizione dell'articolo 4, Dm 366/2000. Pertanto, nei casi in cui la fattura esponga l'imposta, la società che beneficia del servizio di telefonia può esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, Dpr 633/1972.
Irap/Acconti
Circolare agenzia delle Entrate 19 ottobre 2020, n. 27/E
Chiarimenti in tema di versamento degli acconti
Il documento fornisce risposte (anche tramite tabelle ed esempi di calcolo) su come calcolare l'Irap da versare nel 2020 (precisamente, periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) alla luce delle recenti disposizioni agevolative emanate per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 (articolo 24, Dl 19 maggio 2020, n. 34).
Beneficiari delle novità – consistenti nella cancellazione del saldo per il 2019 e della prima rata d'acconto 2020 dell'Irap – sono i soggetti che hanno consuntivato nel 2019 ricavi fino a 250 milioni di euro.
Sono forniti chiarimenti anche in relazione alla disposizione (articolo 20, Dl 23/2020) che, in deroga alle previsioni ordinarie, stabilisce, solo per il periodo d'imposta 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto di Irpef, Ires e Irap, se il versamento non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso.
Irpef/Rimborso
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 ottobre 2020, n. 491
Contributi di assistenza sanitaria corrisposti da datore di lavoro e lavoratore: recupero della maggiore imposta versata
Quanto al regime fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, anche in quiescenza (pensionato), ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, viene precisato che tali somme non generano materia imponibile nei confronti dei dirigenti in servizio (che costituiscono esclusivamente il parametro in base al quale determinare l'importo dei contributi da versare al FASI per gli ex dirigenti in quiescenza).
Il rimborso delle maggiori imposte versate può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (sostituto d'imposta), sia dal percipiente delle somme erroneamente assoggettate a ritenuta (sostituito). Quanto al dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza di 48 mesi per la presentazione delle istanze di rimborso, viene osservato che l'articolo 38, Dpr 602/1973 individua due termini distinti in funzione del soggetto richiedente. Nel caso di specie, nel presupposto che sia la società istante a presentare la domanda di rimborso, il termine decorre dal momento dell'erroneo versamento delle ritenute. A tal fine, il rimborso è, in genere, erogato direttamente al soggetto richiedente (società) e non anche ad un terzo (nel caso di specie il singolo dirigente).
Redditi di impresa/Incentivi all'esodo
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 ottobre 2020, n. 490
Contributi previdenziali versati dal datore di lavoro per il riscatto del corso di laurea del dipendente
L'incentivo all'esodo, comprensivo della quota destinata a riscattare i periodi d'istruzione universitaria, dovrà essere assoggettato a tassazione separata con l'aliquota applicata al trattamento di fine rapporto (Cm 16 febbraio 2007, n. 10/E), come previsto dagli articoli 17, comma 1, lettera a) e 19, comma 2, del Tuir. Inoltre, in merito al trattamento Ires dell'emolumento in questione, il riconoscimento della somma da destinare al pagamento dei contributi previdenziali necessari per il riscatto agevolato del corso di laurea, configurandosi come una forma di incentivo all'esodo, costituisce una controprestazione per agevolare la risoluzione consensuale del rapporto e ha, quindi, una specifica connessione con il rapporto di lavoro, con conseguente deducibilità come componente negativo del reddito di impresa (articolo 95 del Tuir).
Redditi di capitale/Strumenti finanziari partecipativi
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 ottobre 2020, n. 473
Strumenti finanziari partecipativi del manager di società: quando i proventi derivanti sono redditi di capitale
L'articolo 60, Dl 24 aprile 2017, n. 50 (rubricato "Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori") stabilisce, al comma 1, che «I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati», si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, «in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi».
Può risultare difficile distinguere le ipotesi in cui il provento conseguito dal manager, dipendente o amministratore del soggetto emittente ovvero di quello controllato dal soggetto emittente, possa costituire un reddito di natura finanziaria o una forma di retribuzione per l'attività lavorativa svolta dall'amministratore o dipendente. Pertanto, laddove siano integrati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, si presume, iuris et de iure, che i proventi derivanti dagli strumenti finanziari partecipativi sottoscritti da dipendenti e/o amministratori costituiscano redditi di natura finanziaria.
Nel caso di specie, l'investimento comporta un effettivo rischio di perdita del capitale investito ed è richiesta un notevole ammontare dell'esborso effettuato in sede di sottoscrizione, come pure è assente una previsione di garanzie di restituzione del capitale investito. Oltretutto viene riconosciuto il diritto a una remunerazione parametrata alle distribuzioni degli utili netti di esercizio e delle riserve distribuibili da parte dell'emittente. Alla luce ciò, si deve ritenere che gli strumenti partecipativi in argomento possano essere considerati similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir e che i relativi proventi costituiscano redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera e), del medesimo Tuir.
Redditi di lavoro dipendente/Prestazioni pensionistiche
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 ottobre 2020, n. 471
Regime fiscale delle erogazioni derivanti da una forma di previdenza riconducibile al cd. "terzo pilastro svizzero"
Un cittadino italiano, fiscalmente residente in Italia, ha stipulato con una fondazione estera un contratto di previdenza complementare per la vecchiaia ("terzo pilastro"). Avendo conseguito il requisito anagrafico per beneficiare della prestazione, ha percepito in un'unica soluzione, su un conto corrente in essere presso un intermediario finanziario svizzero, il capitale versato nel corso degli anni e i relativi interessi maturati.
Per inquadrare correttamente la questione, l'agenzia delle Entrate fa, innanzitutto, un breve excursus sul modello previdenziale svizzero, basato sul "sistema dei tre pilastri": la previdenza statale (primo pilastro), obbligatoria, tesa a garantire i bisogni vitali strettamente necessari, una volta maturati i requisiti per il conseguimento della relativa pensione; la previdenza professionale (secondo pilastro), anch'essa obbligatoria, con la funzione di integrare quella statale e consentire, quindi, all'assicurato di mantenere il suo tenore di vita abituale dopo il pensionamento; la previdenza privata (terzo pilastro), facoltativa, con la funzione di colmare le lacune previdenziali del primo e del secondo pilastro, i quali, nella generalità dei casi, non riescono a garantire interamente l'ultimo reddito prodotto. Nel suo ambito, si distinguono il "terzo pilastro 3a" (o "previdenza vincolata"), e il "terzo pilastro 3b" (o "previdenza libera").
La forma di previdenza cui ha aderito il contribuente rientra nella fattispecie del "terzo pilastro 3a", in quanto riconosciuta e vincolata, dal momento che è irrevocabilmente destinata alla previdenza professionale. Essa presuppone lo svolgimento, da parte dell'aderente, di un'attività di lavoro dipendente o indipendente e, per effetto del regolamento che integra il contratto sottoscritto: la convenzione cessa al raggiungimento dell'età pensionabile o con il decesso del contraente; la fondazione corrisponde prestazioni di vecchiaia al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile.
Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia ritiene che l'ammontare percepito sia una prestazione di natura pensionistica, riconducibile ai redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, che equipara ai redditi di lavoro dipendente "le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati". Dal momento, però, che le somme sono state percepite in un'unica soluzione, invece che la tassazione ordinaria, è applicabile il regime di tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir).
Inoltre, puntualizza il documento, vanno seguite le indicazioni fornite nella Cm 38/E/2013 sull'eventuale rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale e della compilazione del quadro RW del modello Redditi, delle forme di previdenza complementare estere: non vanno segnalate le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali il "secondo pilastro svizzero", né quelle versate a forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali; va segnalata la consistenza delle posizioni individuali di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero non rientranti nelle ipotesi precedenti (es. "terzo pilastro svizzero").
Immobili/Superbonus 110%
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 ottobre 2020, n. 486
Frontaliere svizzero titolare di reddito fondiario tassato in Italia
Il frontaliero con reddito fondiario tassato in Italia può fruire della detrazione del 110% (articolo 119, Dl 34/2020). In mancanza di un'imposta lorda sulla quale operare la detrazione, il contribuente che lavora oltreconfine potrà optare per le modalità alternative all'utilizzo diretto del credito, come lo sconto in fattura o la cessione del credito (articolo 121, Dl 34/2020).
Come già chiarito con la Cm 24/E/2020, il Superbonus, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, non può essere utilizzato dai contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva, cioè da quei soggetti che non potrebbero fruire della detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o, come i casi di no tax area, non è dovuta. La stessa circolare, poi, chiarisce che in questi casi è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo.
Secondo l'Agenzia, quindi, i proprietari di un immobile sito in Italia, titolari quindi del solo reddito fondiario, possono accedere al Superbonus.
Immobili/Bonus locazione
Risoluzione agenzia delle Entrate 20 ottobre 2020, n. 68/E
Credito d'imposta esteso alla sublocazione
Il bonus previsto dall'articolo 28, Dl 34/2020 (pari al 60% del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività commerciali industriali artigianali, agricole, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo) spetta anche in relazione ai canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione, purché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa (es. il non superamento della soglia di 5 milioni di euro di ricavi nel 2019 e la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento - mesi di marzo, aprile, maggio e giugno - di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente).
La risposta tiene conto sia delle analogie con la locazione sia dell'intenzione del legislatore di introdurre una misura che contrastasse il più possibile gli effetti negativi della pandemia.
Il comma 4 del medesimo articolo prevede che tale credito possa essere fruito anche dagli enti non commerciali, inclusi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per il "canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale".
Con l'occasione, l'agenzia delle Entrate ripercorre anche le misure sulla determinazione dei ricavi per gli enti non commerciali. In primo luogo, dal combinato disposto dei commi 1 e 4, dell'articolo 28 del decreto Rilancio, unitamente alle precisazioni della Cm 14/E/2020, si evince che tali soggetti possono fruire del bonus locazione anche nei casi in cui oltre all'attività istituzionale svolgano anche un'attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. Chiaramente, in tal caso, se i ricavi di tale attività superano la soglia dei 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, l'ente non potrà beneficiare del credito d'imposta. Sempre riguardo alla soglia dei ricavi, viene chiarito, come indicato anche nella Cm 14/E/2020, che per gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale non prevalente la soglia dei ricavi o compensi va determinata per i soli ricavi Ires, per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito, restandone esclusi quelli derivanti da attività istituzionali.
Inoltre, sorprendentemente si afferma che, per gli enti non commerciali che svolgono solo occasionalmente attività commerciale e che, pertanto, non dispongono di partita Iva, il credito d'imposta va determinato sull'importo dell'affitto al lordo dell'Iva, in quanto in tale particolare ipotesi l'imposta rappresenta un costo che incrementa il canone di affitto dovuto.
Con riguardo al caso della sublocazione, viene ricordato che tale contratto è disciplinato dagli articoli 1594 e 1595 del Codice civile e dalla legge 392/1978 e che, dal punto di vista civilistico, è in stretta dipendenza dal contratto di affitto. Analogia evidente anche dal punto di vista fiscale in quanto per entrambe le tipologie vige lo stesso regime tributario.
Di conseguenza l'agenzia ritiene che il credito d'imposta per i canoni di locazione possa valere anche per i canoni derivanti dai contratti di sublocazione.
La risoluzione, infine, precisa che anche il conduttore principale potrà beneficiare del credito d'imposta. Ai fini del calcolo della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, occorrerà considerare anche il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d'imposta in questione.
Agevolazioni/Esonero contributivo
Dm Lavoro e Politiche sociali 15 settembre 2020, GU 20 ottobre 2020, n. 260
Settore agricolo: esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per Covid-19
Per il rilancio delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro (articolo 222, comma 2, Dl 34/2020), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La norma giunge con un po' di ritardo, come osservato dalla interrogazione parlamentare 28 settembre 2020, n. 5/04657. Si ricorda che, nelle more della pubblicazione del decreto attuativo, qualche indicazione era pervenuta dall'Inps con il messaggio 15 settembre 2020, n. 3341 a poche ore dalla prima scadenza del versamento della contribuzione per la manodopera agricola occupata nel 1° trimestre 2020. L'Istituto allegava al messaggio un elenco dei codici Ateco delle attività economiche ammesse al beneficio precisando che lo stesso fosse stato attinto dalla relazione tecnica alla norma.
L'agevolazione contributiva è riconosciuta dall'Inps, nei limiti delle risorse stanziate, in base alla presentazione delle domande le cui modalità di presentazione saranno definite dallo stesso istituto di previdenza. Nella domanda le imprese dovranno dichiarare eventuali aiuti concessi o richiesti.
Sono sospesi, fino alla definizione da parte dell'Inps delle istanze di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, o in scadenza.
In caso di esito favorevole della domanda, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.
In caso di accoglimento dell'istanza, se l'esonero è concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.
In caso, invece, di rigetto dell'istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.
Agevolazioni/Contributo a fondo perduto
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 ottobre 2020, n. 479
L'agevolazione spetta anche alla società costituita il 30 aprile 2020
I soggetti (titolari di partita Iva che nel 2019 non abbiano totalizzato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e che abbiano il fatturato di aprile 2020 inferiore almeno a 2/3 di quello di aprile 2019) costituiti fino al 30 aprile 2020 (ultimo giorno utile; cfr. Cm 15/E/2020), anche se iscritti nel Registro delle imprese nel mese di maggio, rientrano nell'ambito di applicazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, Dl 19 maggio 2020, n. 34.
Considerando che il requisito relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi si determina in relazione al mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, non sono rilevanti le successive date di iscrizione nel Registro delle imprese e di inizio attività (Cm 22/E/2020).
Agevolazioni/Bonus adeguamento luoghi di lavoro
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 ottobre 2020, n. 480
Tax credit locali: non spetta se l'intervento non è necessario al contenimento della pandemia
Il credito d'imposta previsto in relazione alle spese sostenute per l'adeguamento dei locali (60% delle spese agevolabili per un massimo di 48.000 euro; articolo 120, Dl 34/2020) non spetta per l'installazione di un sistema di gestione automatizzato del denaro contante (cd. macchinari per il cash management che ricevono, riconoscono e contabilizzano il denaro versato dal cliente e gli erogano automaticamente il resto), in quanto si tratta di un intervento che non rientra tra quelli indispensabili per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa.
Anche se questi macchinari che favoriscono il distanziamento interpersonale (esercente-cliente) ed eliminano i contatti che si avrebbero attraverso il passaggio e la gestione "manuale" di denaro contante, il credito d'imposta viene negato in quanto spesa non necessaria.
Secondo la Cm 20/E/2020 il bonus spetta per: gli interventi agevolabili, come quelli edilizi e per l'acquisto degli arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cd. "arredi di sicurezza") prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali; gli investimenti agevolabili che siano connessi ad attività innovative; tra essi sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o all'acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e quelli per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (termoscanner) di dipendenti e utenti. In merito alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo", si deve fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.
Agevolazioni/Ritenuta 4%
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 ottobre 2020, n. 494
Contributo erogato dal Comune alle imprese in difficoltà
Il contributo erogato una tantum dal Comune alle imprese in difficoltà dislocate sul proprio territorio ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi (articolo 88, comma 3, del Tuir) e va assoggettato, al momento dell'erogazione, alla ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 4% (salvo il caso in cui il contributo non sia destinato all'acquisto di beni strumentali; Rm 2/E/2010).
Questa disciplina differenzia questa erogazione rispetto al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, Dl 34/2020 che, invece, non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini Ires ed Irap e, pertanto, non è soggetto alla ritenuta prevista dall'articolo 28, Dpr 600/1973.
Dichiarazione dei redditi/Oneri deducibili
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 ottobre 2020, n. 482
Contributi previdenziali versati in via obbligatoria o facoltativa
Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali versati – obbligatoriamente o facoltativamente – dal dipendente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento, in applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir.
I contributi versati per il riscatto degli anni di studi o per la ricongiunzione di periodi assicurativi (Rm 25/E/2011; Rm 298/E/2002; Cm 19/E/2020) rientrano tra gli oneri integralmente deducibili, al pari di quelli versati ai fini pensionistici.
Dichiarazione dei redditi/Oneri detraibili
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 ottobre 2020, n. 484
Spese mediche sostenute con pagamenti tracciati
Spetta la detrazione del 19% (articolo 15 del Tuir) per le spese mediche pagate dal figlio del contribuente.
Resta, però, necessario assicurare – tramite modalità di pagamento tracciate (articolo 1, comma 679, legge 160/2019) – la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da un'altra persona, a nulla rilevando l'esecutore materiale del versamento.
Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale al Caf o al professionista abilitato e di conservazione, il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" tramite ricevuta cartacea dei pagamenti o, in mancanza, tramite l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte di chi ha percepito le somme o effettuato la prestazione di servizio.
Nel caso in esame, inoltre, come sostenuto dalla madre, la spesa effettiva è stata sostenuta proprio da lei, avendo provveduto a rimborsare in contanti le somme al figlio.
Dichiarazione dei redditi/Oneri detraibili
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 ottobre 2020, n. 485
Mutuo per l'acquisto di un immobile da accorpare all'abitazione principale: proroga dei termini del diritto alla detrazione degli interessi
Una contribuente ha acquistato nel luglio 2019, tramite mutuo ipotecario, un'unità immobiliare da accorpare alla sua, confinante, abitazione principale.
La detrazione sugli interessi passivi del mutuo (articolo 15 del Tuir) spetta soltanto una volta effettuati i prescritti aggiornamenti catastali (ossia dopo la fusione delle due unità in un'unica abitazione principale) e a patto che l'immobile diventi abitazione principale entro un anno dall'acquisto. Tuttavia, riguardo a quest'ultimo requisito, la contribuente fa presente che, a causa del blocco delle attività dovuto all'emergenza sanitaria e dei conseguenti ritardi nei lavori, l'accorpamento tra le due unità non è stato realizzato entro tale termine.
Il Fisco ritiene che, pur non potendosi applicare quanto previsto dall'articolo 24, Dl 23/2020 (che ha disposto la sospensione nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, dei termini fissati per usufruire o mantenere l'agevolazione "prima casa" ai fini dell'imposta di registro) in quanto norma agevolativa di stretta interpretazione applicativa, l'impossibilità di terminare i lavori di accorpamento per via della causa di forza maggiore derivante dalla situazione emergenziale (Rm 35/E/2002) consente di prorogare i termini per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore.
Riscossione/Cartelle di pagamento
Dl 20 ottobre 2020, n. 129, GU 20 ottobre 2020, n. 260
Proroga dei termini di pagamento e di notifica delle cartelle
Il decreto legge, in vigore dal 21 ottobre 2020, dispone quanto segue: la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e da dilazioni dei ruoli fino al 31 dicembre 2020 (precedentemente il termine era il 15 ottobre 2020), con obbligo di pagare entro il 31 gennaio 2021 (precedentemente il termine era il 30 novembre 2020). In particolare, il differimento riguarda il termine di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione dall'8 marzo 2020 e fino alla fine del corrente anno; la proroga dei termini di notifica delle cartelle. La proroga è al 31 dicembre 2022 per tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento che scadono il 31 dicembre 2020, siano essi decadenziali o prescrizionali. Lo slittamento di due anni ripropone il problema della mancata simmetria dello slittamento in avanti, di pochi mesi, del termine di pagamento da parte dei contribuenti; la sospensione dei pignoramenti di salari/stipendi, nonché delle procedure di blocco delle Pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2020 (articolo 48-bis, Dpr 602/1973).
Confermata, invece, la scadenza del 10 dicembre 2020 per il pagamento: della rata del 28 febbraio 2020, relativa alla cd. "rottamazione-ter"; della rata del 31 marzo 2020, relativa alla definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica cd. "saldo e stralcio".
Riscossione/Codice tributo
Risoluzione agenzia delle Entrate 20 ottobre 2020, n. 67/E
Finanziamento del Fondo salva sport: istituzione del codice tributo
Si dovrà utilizzare il codice tributo "5478" per effettuare i versamenti, tramite il modello "F24 Accise", delle somme destinate a finanziare il Fondo salva sport di cui all'articolo 217, comma 2, Dl 19 maggio 2019, n. 34.
Il Fondo accoglie le somme – pari allo 0,5% del totale della raccolta – derivanti da scommesse relative a vari eventi sportivi, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on line, sia tramite canali tradizionali- provenienti dalle scommesse sportive.
Accertamento delle imposte/Cooperative compliance
Provvedimento agenzia delle Entrate 22 ottobre 2020
Regime di adempimento collaborativo: attuazione per gli anni 2020 e 2021
Sono confermate anche per gli anni 2020 e 2021 le disposizioni in materia di competenza e le modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo contenute nel provvedimento agenzia delle Entrate 26 maggio 2017 e stabilite per la fase di prima applicazione del regime (conclusa il 31 dicembre 2019).
Terzo settore/Registro unico nazionale
Dm Lavoro e Politiche sociali 15 settembre 2020, GU 21 ottobre 2020, n. 261
Iscrizione e cancellazione degli enti nel RUNTS: decreto attuativo
Il decreto attua l'articolo 53 del Codice del Terzo settore al fine di disciplinare le procedure per l'iscrizione e la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Con il decreto si individuano i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, per garantire l'uniformità di trattamento degli enti del Terzo settore (ETS) sull'intero territorio nazionale, come pure si prevedono le modalità di deposito degli atti, le regole per la tenuta del Registro unico.
I tre allegati tecnici disciplinano la piattaforma informatica del RUNTS, la compilazione delle istanze e la trasmigrazione degli enti del RUNTS.
Enti non commerciali/Partecipazioni societarie
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 ottobre 2020, n. 481
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 ottobre 2020, n. 489
Enti non commerciali che detengono partecipazioni in società commerciali: trasferimento alla sfera commerciale
In via generale, è possibile per un ente non commerciale (nel caso di specie, una fondazione) detenere una partecipazione anche totalitaria in società di capitali, purché la detenzione della partecipazione societaria sia gestita con modalità gestionali ed operative differenti da quelle dell'attività commerciale.
In pratica, il ruolo dell'ente non commerciale deve limitarsi ad una gestione statica delle partecipazioni, in cui l'impiego delle risorse patrimoniali deve essere finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali. In tale ultimo caso la detenzione di partecipazioni, acquisite anche tramite donazione, non configura l'esercizio di attività di impresa ed i dividendi percepiti costituiscono redditi di capitale.
Diversamente nell'ipotesi in cui la detenzione di partecipazioni societarie venga effettuata nell'ambito di un'attività gestita con i connotati tipici dell'attività commerciale (professionalità, sistematicità e abitualità), la stessa produrrà reddito d'impresa. In tal caso, quindi, occorrerà verificare in concreto la prevalenza o meno dell'attività commerciale (in termini di attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari della fondazione, di immobilizzazioni, ricavi, redditi e costi) rispetto all'attività non commerciale in forza degli articoli 73 e 149 del Tuir,
Qualora l'ente morale intenda trasferire le partecipazioni dalla sfera istituzionale a quella commerciale non si applicano le disposizioni dell'articolo 65, comma 3-bis del Tuir (che regola il passaggio all'impresa dei beni strumentali provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore individuale) ma le regole del conferimento: in pratica il passaggio alla sfera commerciale costituisce un evento realizzativo e, pertanto, la valorizzazione delle partecipazioni deve avvenire secondo i principi dettati dagli articoli 67 e 68 del Tuir e le eventuali plusvalenze saranno determinate confrontando il valore normale del bene "conferito" nell'area commerciale con il suo costo di acquisto, in quanto i beni verranno comunque immessi nel circuito del reddito di impresa.
Enti non commerciali/Ritenute negli appalti
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 ottobre 2020, n. 492
Disciplina di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: non si applica per l'attività istituzionale di enti non commerciali
Gli enti non commerciali (pubblici e privati) non sono tenuti all'applicazione dell'articolo 17- bis, Dlgs 241/1997 limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
Si ricorda che, in materia di versamenti e compensazioni, per il sostituto d'imposta è stato introdotto l'obbligo di versamento delle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, escludendo la possibilità di compensare in delega F24 con altri crediti, qualora le opere o i servizi siano eseguiti: per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro; mediante il prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente; mediante l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualsiasi forma.
Affinché l'articolo 17-bis in esame trovi applicazione è necessario, tra l'altro, che il contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati siano "caratterizzati da un prevalente utilizzo di mano d'opera". Con riferimento al concetto di "prevalenza", con la Cm 12 febbraio 2020, n. 1/E è stato precisato che occorre fare riferimento al rapporto tra la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato (numeratore) e il prezzo complessivo dell'opera e del servizio nel caso di contratti misti (denominatore).
Inoltre, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 17-bis in esame esclude l'applicazione della particolare normativa qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente che "abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime". Al riguardo, la Cm 1/E/2020 ha precisato che per verificare tale requisito si farà riferimento al rapporto tra i complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi Inail, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio (numeratore) e i ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio (denominatore).
Infine, si osserva che l'articolo 144, comma 4, del Tuir, disciplinante la determinazione dei redditi degli enti non commerciali residenti, dispone che "Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi". Nell'ipotesi di contratti "promiscui", ossia di contratti di appalto riferiti all'acquisto di servizi comuni sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale, ai fini del calcolo della soglia di 200.000 euro annui, si osserva quanto segue: l'articolo 17-bis troverà applicazione qualora il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all'attività commerciale (numeratore) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per l'affidamento all'impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale, risulti di importo complessivo superiore ad euro 200.000. Tale rapporto va determinato con riferimento ai ricavi del periodo d'imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo. Resta fermo che, al superamento della soglia come sopra determinata, gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis in esame si applicheranno con riferimento all'intero contratto.