I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 16 al 24 marzo

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Fatturazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 marzo 2023, n. 250

Contratto di rent to buy: rideterminazione del canone da fatturare

Se nell'ambito di un giudizio viene rideterminata la quota di canone da imputare a godimento prevista in un contratto di rent to buy (nell'ambito di una procedura esecutiva era emersa una sproporzione tra i canoni pagati dai terzi conduttori e quelli previsti nel contratto di rent to buy per il godimento dell'immobile), il concedente (o il custode giudiziale, in caso di inerzia; cfr. circolare 17 giugno 2019, n. 14/E) deve emettere fattura nei confronti del conduttore per l'importo ridefinito.

Iva/Operazioni non imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 marzo 2023, n. 254

Imbarcazioni da diporto extra-Ue: non imponibilità dei lavori di manutenzione

Il caso esaminato attiene al regime Iva applicabile ai lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi su un'imbarcazione da diporto battente bandiera extra-Ue in regime di temporanea importazione (regime doganale di ammissione temporanea, disciplina che prevede l'esenzione dai dazi per i mezzi di trasporto immatricolati in un Paese extra-Ue e presenti nel territorio dell'Unione europea per un periodo di tempo definito), ormeggiata in Italia. Per le imbarcazioni da diporto, l'ingresso nelle acque territoriali dello Stato Ue ricomprese nelle 12 miglia dalla costa è, in linea di principio, sufficiente all'applicazione del regime di ammissione temporanea. L'agenzia precisa che all'operazione si applica il regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, numero 9), Dpr 633/1972, a prescindere dal regime doganale del bene. In particolare, il legislatore non ha subordinato l'applicazione dell'agevolazione a uno specifico regime doganale, ma ha solo individuato i trattamenti sui beni di provenienza estera in temporanea importazione che possono fruire della non imponibilità ai fini Iva (risoluzione 47/E/2001 e nota delle Dogane 20 aprile 2022, n. 173272 richiamata nella circolare 20/D/2022). Considerando che l'imbarcazione dell'istante, come dimostrato dalla documentazione fornita, si trova provvisoriamente nelle acque italiane, l'agenzia ritiene applicabile il regime di ammissione temporanea. Di conseguenza i servizi da eseguire sull'imbarcazione da diporto di proprietà dell'istante, come la verniciatura della coperta e degli interni in legno, la sostituzione del sartiame e del plexiglas degli oblò, possono fruire del regime di non imponibilità di cui all'articolo 9, comma 1, numero 9. Viene, infine, precisato che, nel caso in cui l'istante avesse già corrisposto l'Iva ai cantieri che hanno eseguito i lavori, non potrà chiedere il rimborso all'Erario ma dovrà agire (in via civilistica) nei confronti degli stessi fornitori.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 marzo 2023, n. 257

Cessioni di prodotti oftalmici monodose: aliquota applicabile

Il chiarimento riguarda l'aliquota Iva di dispositivi medici, di cui al numero 114) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972 («medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale»). In particolare, si tratta dei prodotti oftalmici contenenti acido ialuronico, in formato monodose. Viene ricordato che la circolare 10 aprile 2019, n. 8/E ha chiarito che la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 3, legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) fa rientrare «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...)» tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota Iva del 10%, prevista dal numero 114) suddetto. La predetta norma di interpretazione autentica non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata. In base alle dichiarazioni fornite dal soggetto istante, «il prodotto è indicato per il solo uso oftalmico, favorendo il ripristino delle naturali condizioni funzionali dell'occhio, lubrificandolo e formando un film protettivo. Inoltre, previene e attenua i fastidi caratteristici della sindrome dell'occhio secco». L'agenzia, previo consulto dell'agenzia delle Dogane, precisa che, alla luce del recente orientamento unionale, tali prodotti posso essere classificati tra le sostanze utilizzate per cure mediche alla voce «3004» della Nomenclatura Combinata, in quanto: 1) sono confezionati in dosi per la vendita al minuto; 2) riportano i disturbi o i sintomi per i quali il prodotto dev'essere utilizzato; 3) sono utilizzati solo per uso specifico; 4) presentano un principio attivo in concentrazione nota. Di conseguenza, ai prodotti oftalmici in esame può essere applicata l'aliquota Iva del 10% prevista dal numero 114) citato.

Imu/Esenzione

Risoluzione Mef 20 marzo 2023, n. 2/DF

Immobili in social housing: condizioni per l'esenzione

Vengono forniti chiarimenti circa la spettanza dell'esenzione Imu per gli immobili destinati al social housing, con particolare attenzione ai requisiti oggettivo e temporale. La risposta fornita trae spunto dal quesito posto in relazione ad immobili siti nel territorio dello Stato appartenenti alle fondazioni, le quali – con riferimento al settore del no-profit – locano a persone fisiche in forma diretta, ovvero per il tramite di gestori sociali, gli immobili al social housing. La condizione, a cui la norma subordina l'esclusione dall'Imu per gli alloggi sociali di cui al Dm 22 aprile 2008 (adibiti ad abitazione principale), va intesa nel senso che deve «adibire» le unità abitative ad abitazione principale del possessore. La «destinazione» degli alloggi sociali ad abitazione principale del locatario può essere imposta dalla normativa regionale o può risultare da delibere o altri atti formali societari e/o dai contratti di locazione. Inoltre «si pone la questione se, ai fini dell'esclusione da Imu, l'alloggio sociale debba risultare effettivamente assegnato sulla base di un contratto di locazione o se siano meritevoli del beneficio fiscale anche gli alloggi sociali temporaneamente sfitti, in attesa di locazione». È stato chiesto, infatti, di chiarire se gli immobili in argomento possano beneficiare dell'esclusione dall'Imu «per il tempo necessario al compimento delle operazioni di natura "tecnico-amministrativa" necessarie per individuare l'assegnatario (nell'ipotesi di fabbricati costruiti o acquistati) o il nuovo assegnatario (nell'ipotesi di abitazioni lasciate sfitte dal precedente assegnatario), precisando se, in tal caso, possa farsi riferimento ad un periodo temporale di "moratoria" medio di sei mesi». Il Mef chiarisce che, a decorrere dal 2020, possono godere dell'esenzione soltanto quegli alloggi sociali che rispettano i requisiti previsti per l'abitazione principale, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'assegnatario. Inoltre, si può pervenire alla ragionevole conclusione secondo cui, durante il periodo strettamente necessario all'espletamento delle attività tecnico-amministrative, l'agevolazione non viene meno, poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal Legislatore. Appare, però, indispensabile individuare un lasso temporale idoneo a giustificare la continuità del beneficio fiscale. Secondo il Fisco, l'individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell'ente locale nell'esercizio della propria potestà regolamentare ma indicativamente, si potrebbe ritenere congruo un periodo di quattro/sei mesi. In quest'ottica, il Comune, sempre nell'ambito della potestà regolamentare, potrebbe avvalersi anche della possibilità, prevista dall'articolo 1, comma 754, legge 160/2019, di diminuire, fino all'azzeramento, l'aliquota di base, pari allo 0,86%, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, stabilendo al contempo il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all'assegnazione dell'immobile.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 21 marzo 2023

Bonus impianti di compostaggio: termini di presentazione del modello di comunicazione

Vengono definiti i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 831-834, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), riconosciuto per le spese sostenute per l'installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, le cui modalità di presentazione sono disciplinate dal Provvedimento agenzia delle Entrate 14 marzo 2022. Il punto 3.3 di quest'ultimo Provvedimento rinvia ad uno successivo ai fini della definizione dei termini per l'invio della comunicazione. Con il Provvedimento in esame viene disposto che la comunicazione è inviata dal 20 aprile 2023 al 31 maggio 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, e dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute nel 2023. Si ricorda che l'articolo 1, comma 270, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha modificato il comma 831 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevedendo che il credito d'imposta è riconosciuto anche per le spese sostenute nell'anno 2023. Con il Provvedimento in esame, quindi, si dispone anche la modifica del Provvedimento del 14 marzo 2022 per adeguarne il contenuto alla proroga prevista dalla legge di bilancio 2023. L'invio viene fatto in via telematica all'agenzia delle Entrate, utilizzando il software denominato «CreditoImpiantiCompostaggio», disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it, direttamente da parte dei contribuenti oppure da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali soggetti incaricati alla trasmissione.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 21 marzo 2023, nn. 258, 259 e 261

Tax credit energia e gas: ulteriori precisazioni

Viene chiarito che anche le imprese in difficoltà (nel caso della Risposta 258 si tratta di un'impresa sottoposta ad un procedimento di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 27, Dlgs 270/1999; cfr. risoluzione 12 aprile 2002, n. 115/E) hanno la possibilità di fruire del credito d'imposta per imprese non energivore (articolo 3, Dl 21/2022). Richiamando la circolare 36/E/2022, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta, viene osservato che, in assenza di un'espressa esclusione legislativa in merito, possono beneficiare del contributo anche le imprese in difficoltà, purché siano in possesso di tutti gli altri requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti per la fruizione del credito d'imposta (circolare 5/E/2016). La Risposta 259 prende in esame il credito d'imposta per imprese non energivore e non gasivore (articoli 3 e 4, Dl 21 marzo 2022, n. 21) e, in particolare, l'ambito oggettivo dell'agevolazione e la sua determinazione. Nel caso esaminato, l'istante – non risultando intestataria dei POD e dei PDR collegati ad un'utenza del gas – acquista energia termica il cui prezzo è indicizzato secondo l'andamento dei prezzi del gas naturale. La norma agevolativa, precisa l'agenzia, riguarda il consumo di gas naturale nel proprio processo produttivo, per cui non può beneficiare del bonus l'impresa che acquista energia termica. Né la società può ritenersi legittimata alla fruizione del credito d'imposta in ragione del fatto di dover pagare, al proprio fornitore, un corrispettivo per l'acquisto di energia termica indicizzato al prezzo della materia prima gas. Come precisato nella risposta 597/2022, seppur in relazione al credito d'imposta relativo ai consumi di energia elettrica, la presenza di un meccanismo di rivalutazione dei corrispettivi dovuti dalla società per l'acquisto di energia termica e il conseguente addebito di un maggior costo legati a un processo di indicizzazione non possono essere assimilati a un vero e proprio ribaltamento del costo del gas, restando estranei al meccanismo di calcolo dell'agevolazione delineato dal legislatore. Infine, con la Risposta 261, viene ribadito che l'autoconsumo è escluso per le imprese non energivore (la possibilità di accedere al credito d'imposta in relazione all'energia elettrica oggetto di autoconsumo è ammessa solo alle imprese energivore). Considerato, dunque, che, nel caso delle imprese a forte consumo di elettricità, la legge dispone esplicitamente la possibilità di accedere al credito d'imposta in questione anche relativamente all'energia elettrica auto-consumata e che tale esplicita previsione non risulta replicata per le imprese «non energivore», l'agenzia ritiene che, con riferimento a tali ultime tipologie di imprese, la possibilità in commento sia preclusa per chiara scelta legislativa.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 marzo 2023, n. 266

Art bonus: agevolati solo i contributi volontari

Il credito d'imposta per il finanziamento di iniziative di carattere culturale (articolo 1, Dl 83/2014) spetta per le erogazioni volontarie e non derivanti da impegni specifici, a prescindere dagli scopi a cui sono destinate. Pertanto, non spetta se i contributi sono versati annualmente per statuto alla fondazione dai soggetti fondatori dell'ente stesso: dette somme non possono essere considerate erogazioni liberali ammissibili ai fini dell'Art bonus.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 24 marzo 2023

Attività fisica adattata: fissata la percentuale di bonus spettante

Viene determinata la percentuale del credito d'imposta effettivamente spettante per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata (Afa), di cui all'articolo 1, comma 737, legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il bonus spetta ai soggetti che nel 2022 hanno dovuto sottoporsi a programmi di esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche, come patologie croniche o disabilità fisiche (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), Dlgs 36/2021) e che hanno validamente presentato l'istanza dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 (di cui al provvedimento agenzia delle Entrate 11 ottobre 2022; per le modalità attuative si veda il Dm 5 maggio 2022). L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838% del bonus spettante.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 24 marzo 2023

E-commerce di reti agricole e agroalimentari: fissata la percentuale di bonus spettante

Viene determinata la percentuale del credito d'imposta – disciplinato dall'articolo 3, comma 1, Dl 91/2014 – effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari (anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino»; cfr. articolo 2, comma 1, lettera a), legge 268/1999) per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2020, n. 178. L'importo stanziato è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Poiché l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni (cfr. provvedimento agenzia delle Entrate 20 maggio 2022) validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 è inferiore al limite di spesa, ai richiedenti spetta la percentuale del 100% del bonus in relazione agli investimenti effettuati nel 2022.

Redditi di lavoro dipendente/Retribuzioni convenzionali

Dm Lavoro e politiche sociali 28 febbraio 2023, GU 18 marzo 2023, n. 66

Lavoratori all'estero: retribuzioni convenzionali 2023

Il Decreto contiene la determinazione delle retribuzioni convenzionali, relative al periodo annuo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per i lavoratori all'estero. Esse sono da utilizzare ai fini del calcolo: 1) delle imposte sul reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti, per i soggetti che – nell'arco di 12 mesi – soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni (articolo 51, comma 8-bis, Tuir). Il carattere esclusivo del rapporto di lavoro ricorre quando la prestazione all'estero è oggetto di uno specifico contratto di lavoro o di specifici accordi integrativi o modificativi dell'originario contratto stipulato con il datore di lavoro e quando il dipendente è collocato in uno speciale ruolo estero; 2) dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero. In sostanza, le retribuzioni convenzionali sono da utilizzare per la determinazione della contribuzione in ipotesi riferite a periodi di lavoro rese all'estero in Paesi al di fuori di dello Spazio Economico Europeo, in Paesi nei confronti dei quali non siano previste convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, ovvero le stesse siano parziali (in riferimento alle coperture non contemplate nei citati accordi); 3) del trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. Le retribuzioni vengono fissate con cadenza annuale in misura non inferiore ai CCNL di categoria, raggruppate per settori omogenei (articolo 4, Dl 317/1987). La mancata previsione nel Decreto del settore economico in cui viene svolta l'attività da parte del dipendente non consente l'applicazione delle retribuzioni (circolare agenzia delle Entrate 13 maggio 2011, n. 20/E).

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 21 marzo 2023

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di febbraio 2023

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2023. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Redditi di impresa/Sopravvenienze

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 marzo 2023, n. 264

Competenza delle somme spettanti a seguito di un lodo arbitrale

Circa l'imputazione temporale ai fini della determinazione della base imponibile Ires e Irap della sopravvenienza attiva derivante da una sentenza, viene confermato quanto già affermato nella Consulenza giuridica 9/2020, ossia che l'assoggettamento ad imposizione avviene nell'esercizio di rilevazione contabile. Nello specifico, i proventi derivanti da sentenze o lodi arbitrali favorevoli sono imponibili, per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, nell'esercizio di imputazione in bilancio, cioè quando il provvedimento giudiziale viene a giuridica esistenza o il lodo è sottoscritto, indipendentemente dall'eventuale passaggio in giudicato o, più in generale, dall'iter del contezioso in atto (a nulla rilevando l'immodificabilità dell'obbligazione sorta).

Redditi di impresa/Ammortamenti

Provvedimento agenzia delle Entrate 22 marzo 2023

Commercio al dettaglio: maggiorazione dell'ammortamento dei fabbricati

Il Provvedimento contiene disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi 65-67, della legge 29 dicembre 2022 n. 197. Nello specifico, l'articolo 1, comma 65 ha introdotto una disposizione agevolativa per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio. Si tratta di una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66 del medesimo articolo 1. La maggiorazione riguarda esclusivamente le imprese che svolgono in via prevalente le seguenti attività, con relativi codici Ateco: 47.11.10 (Ipermercati), 47.11.20 (Supermercati), 47.11.30 (Discount di alimentari), 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari), 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati), 47.19.10 (Grandi magazzini), 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici), 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari), 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati), 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati), 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati), 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati), 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati), 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati). La prevalenza, chiarisce il Provvedimento, si determina mediante il rapporto tra l'ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività elencate e il totale dei ricavi del conto economico. Alla luce della disposizione normativa, il predetto ammortamento è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%. La maggiorazione è applicata esclusivamente ai fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66; conseguentemente, non si applica nelle ipotesi in cui i medesimi fabbricati siano destinati ad altre attività, quali, ad esempio la locazione, leasing o contratti simili. Al riguardo, viene prevista dal legislatore una deroga espressa con riferimento a soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del Tuir. In considerazione della struttura della maggiorazione, la stessa è riconosciuta sulla base dei presupposti esistenti al termine del periodo d'imposta in corso al momento di prima applicazione della stessa, con la conseguenza che non sono considerati inclusi nell'ambito di applicazione gli acquisti di fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 66 acquistati oltre la fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. In caso di cessione del fabbricato che beneficia della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento. In caso di trasferimento del medesimo fabbricato tramite operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, l'avente causa continua, per il periodo residuo, a beneficiare della maggiorazione purché naturalmente rispetti i requisiti previsti dal provvedimento. Le disposizioni sulla maggiorazione dell'ammortamento si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi. I requisiti stabiliti dovranno sussistere per ciascuno dei periodi agevolati.

Regime forfetario/Volume d'affari

Decisione del Consiglio della Ue 21 marzo 2023, n. 2023/664, GUUE 22 marzo 2023, n. 83

Accesso/permanenza al/nel regime: autorizzata la nuova soglia di 85.000 euro di volume d'affari

Il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'Italia a esentare da Iva i soggetti passivi con volume d'affari annuo non superiore a 85.000 euro. In questo modo viene legittimata la nuova soglia per i contribuenti forfetari (articolo 1, commi 54 e seguenti, legge 190/2014) prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 54, legge 197/2022). Al fine di garantire l'integrità del periodo d'imposta di un anno ed evitare, conseguentemente, di imporre oneri amministrativi eccessivi ai soggetti passivi e alle Autorità fiscali, l'autorizzazione consente di applicare la misura speciale retroattivamente, ossia a decorrere dal 1° gennaio 2023, rispettando così il legittimo affidamento dei soggetti passivi ammissibili. Essendo, però, opportuno che l'applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo, in modo comunque sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia attuale, l'autorizzazione viene concessa fino al 31 dicembre 2024.

Tregua fiscale/Chiarimenti

Circolare agenzia delle Entrate 20 marzo 2023, n. 6/E

Tregua fiscale: ulteriori chiarimenti

Dopo le precedenti circolari 13 gennaio 2023, n. 1/E e 27 gennaio 2023, n. 2/E vengono forniti ulteriori chiarimenti in relazione ai vari istituti previsti dall'articolo 1, legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) per la tregua fiscale. La nuova circolare, sotto forma di domande e risposte, affronta i temi di: 1) definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi 153-159); 2) regolazione delle irregolarità formali (commi 166-173); 3) ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi 174-178); 4) adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi 179-185); 5) definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186-205); 6) rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (commi 213-218); 7) regolazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi 219-221); 8) definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi 231-252). Tra i vari chiarimenti forniti si segnalano i seguenti:

a) hanno natura formale le violazioni concernenti l'invio tardivo al Sistema di Interscambio (SdI) delle fatture elettroniche, correttamente incluse nella liquidazione Iva di riferimento e quelle consistenti nell'omesso invio dei corrispettivi giornalieri, correttamente memorizzati e inclusi nella liquidazione Iva di riferimento. Pertanto, tali violazioni possono essere regolarizzate tramite la sanatoria delle irregolarità formali, con il versamento di 200 euro entro il 31 marzo 2023 (versamento in unica soluzione o della prima rata);

b) l'indicazione in fattura di un «codice natura» errato, qualora non abbia inciso sulla liquidazione dell'Iva, costituisce, invece, una violazione meramente formale, non sanzionabile, per la quale non è richiesta alcuna regolarizzazione;

c) nel ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi 174-178) non rientrano le violazioni commesse nell'ambito del regime fiscale dei lavoratori impatriati;

d) sempre in relazione al ravvedimento speciale, si chiarisce che nella dichiarazione integrativa, in caso di presentazione di più dichiarazioni, è necessario integrare la dichiarazione originaria con le modifiche intervenute;

e) riguardo alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi 219-221), qualora al 1° gennaio 2023 sia decorso il termine per il pagamento di una o più rate, si decade dalla possibilità di rateazione;

f) riguardo alla definizione agevolata dei carichi pendenti, affidati ad agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi 222-252), rientrano nella misura anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, mentre i rapporti oggetto di precedenti definizioni agevolate vanno risolti rispettando il precedente piano di rateazione;

g) con riferimento alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi 213-218), la trattazione dell'udienza preclude la possibilità di formalizzare la rinuncia agevolata del giudizio tributario pendente in Cassazione.

Strumenti finanziari/Emissione

Dl 17 marzo 2023, n. 25, GU 17 marzo 2023, n. 65

Strumenti finanziari in formato digitale: emissione e circolazione

Il Decreto, in vigore dal 18 marzo 2023, contiene le disposizioni su emissione e circolazione di determinati strumenti finanziari in formato digitale. In particolare, le disposizioni interessano le seguenti categorie di strumenti finanziari: azioni di cui al Libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del Codice civile; obbligazioni di cui al Libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del Codice civile; titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del Codice civile; ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano; ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani; strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano; azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), Dlgs 58/1998 (TUF); ulteriori strumenti individuati dalla Consob ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b), Dl 25/2023. Il Decreto stabilisce che l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d'Italia o dal ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con il regolamento che sarà adottato. L'emissione di strumenti finanziari digitali è consentita solo su registri tenuti da responsabili iscritti nell'elenco previsto dal Decreto. Possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale: le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia; gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106, Dlgs 385/1993 (TUB), gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia; gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli sopra elencati, che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi; i soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli sopra elencati; i soggetti individuati con il regolamento Consob di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m), Dl 25/2023. Infine, il Decreto prevede che lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione FinTech e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 17 marzo 2023, n. 16/E

Imposta sostitutiva sulle mance: codici tributo per il versamento

L'articolo 1, commi 58-62, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto che, nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (anche attraverso mezzi di pagamento elettronici) costituiscono redditi di lavoro dipendente. Dette somme, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme, inoltre, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi Inail e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Nel caso in cui il lavoratore rinunci all'applicazione dello speciale regime fiscale in esame, le somme percepite a titolo di mancia concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono tassate in via ordinaria, con conseguente rilevanza anche ai fini contributivi e assicurativi. Va precisato che il regime di imposizione sostitutiva trova applicazione solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, legge 287/1991 (ad esempio, i lavoratori del comparto turistico, alberghiero e ristorazione) e nei confronti dei lavoratori che siano titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulle mance, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: «1067» denominato «Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; «1605» denominato «Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; «1917» denominato «Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; «1918» denominato «Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d'Aosta e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; «1306» denominato «Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

Fondazioni/Accantonamenti

Dm 9 marzo 2023, GU 20 marzo 2023, n. 67

Fondazioni bancarie: misura degli accantonamenti per il 2022

Viene stabilita la misura, per le fondazioni bancarie, dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2022. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), Dlgs 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2022, nella misura del 20% dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 (ossia, al netto dell'eventuale destinazione alla copertura del disavanzo di esercizio). Per avanzo dell'esercizio s'intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al Provvedimento ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 19 aprile 2001. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al 15% dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il 25% dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato comunicato all'Autorità di vigilanza, incrementare la percentuale, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

Previdenza e assicurazione/Rateazione

Circolare Inps 20 marzo 2023, n. 31, Circolare Inail 20 marzo 2023, n. 10

Contributi Inps e premi Inail: nuovo tasso di rateazione

L'Inps ha reso nota un'ulteriore variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Gli aumenti precedenti, che seguono l'innalzamento dei tassi da parte della BCE (tasso giunto al 3,5% a partire dal 22 marzo 2023), sono stati segnalati con Circolari Inps 8 febbraio 2023, n. 17 e 16 dicembre 2022, n. 133. La variazione incide sia sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione dagli enti gestori di previdenza, sia sulla misura delle sanzioni civili (articolo 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, e comma 10, legge 388/2000). Per quanto riguarda l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,50% annuo per le rateazioni presentate a decorrere dal 22 marzo 2023. Non subiranno, invece, modifiche i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore. Stesso tasso anche in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi: il nuovo tasso del 9,50% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2023. Relativamente alle sanzioni, l'Istituto precisa che: a) in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 9% in ragione d'anno (tasso del 3,50% maggiorato di 5,5 punti); b) la misura del 9% annuo trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, legge 388/2000; c) la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 9% annuo anche con riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 10 del medesimo articolo 116. Analoghi aumenti sono stati disposti dall'Inail e, come precisato con la circolare in commento, con effetti sulle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e sulla determinazione delle sanzioni civili.