I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 18 al 26 febbraio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Percentuali di compensazione

Dm 5 febbraio 2021, GU 23 febbraio 2021, n. 45
Cessione di prodotti agricoli: innalzata l'aliquota per la legna
Sono state pubblicate le percentuali di compensazione Iva (da utilizzare per esercitare il diritto alla detrazione forfetizzata dell'imposta) per le cessioni di prodotti agricoli. La normativa (articolo 34, Dpr 633/1972) prevede – per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte I, allegata al Dpr 633/1972 – un regime di detrazione forfetizzata dell'Iva basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro per le Politiche agricole.
Con il decreto in esame viene innalzata percentuale di compensazione per la legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno, compresa la segatura, nonché per il legno semplicemente squadrato (escluso il legno tropicale): per questi prodotti è stata prevista la percentuale del 6,4%.
Le nuove disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

Iva/Gruppo Iva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 febbraio 2021, n. 124
Vincolo economico: insussistenza
Nell'ambito di un Gruppo Iva, si considera in ogni caso insussistente il vincolo economico (articolo 70-ter, Dpr 633/1972) nell'ipotesi in cui il vincolo finanziario (il quale deve sussistere già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'opzione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto) è stabilito per effetto dell'acquisizione di partecipazioni nell'ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria di cui all'articolo 113, comma 1, del Tuir.


Irpef/Aliquote

Dpcm 23 dicembre 2020, GU 19 febbraio 2021, n. 42
Forze armate e di polizia: riduzione del carico fiscale
Al personale delle Forze armate e di polizia in costanza di servizio nel 2020, che ha percepito nell'anno 2019 un reddito di lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.000 euro, è riconosciuta la riduzione dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali. In particolare, si prevede che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio (considerato come tale dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale), comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa, è ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 582,50 euro.
La riduzione si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (articolo 45, comma 2, Dlgs 95/2017).
Il sostituto di imposta applica la riduzione d'imposta in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2020 e fino a capienza della stessa.

Irpef/Oneri detraibili

Dm 30 dicembre 2020, GU 22 febbraio 2021, n. 44
Spese di istruzione universitaria: importi detraibili per l'iscrizione presso le università non statali
Il decreto, emanato dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, stabilisce gli importi delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibili dall'Irpef relativa all'anno 2020. Gli importi – per la fruizione della detrazione del 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e) del Tuir – sono individuati in ragione dell'area disciplinare di afferenza e della Regione in cui ha sede l'ateneo presso il quale è presente il corso di studio.
Ecco gli importi individuati dal decreto: a) area disciplinare Medica: Nord 3.700 euro, Centro 2.900 euro, Sud e Isole 1.800 euro; b) area disciplinare Sanitaria: Nord 2.600 euro, Centro 2.200 euro, Sud e Isole 1.600 euro; c) area disciplinare Scientifico-tecnologica: Nord 3.500 euro, Centro 2.400 euro, Sud e Isole 1.600 euro; d) area disciplinare Umanistico-sociale: Nord 2.800 euro, Centro 2.300 euro, Sud e Isole 1.500 euro.


Ires/Esenzione

Dm 4 febbraio 2020, GU 18 febbraio 2021, n. 41
Associazioni legate alle tradizioni locali: agevolazione per l'anno 2020
L'articolo 1, comma 185, legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ha stabilito che le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'Ires, indicati dall'articolo 74 del Tuir.
I soggetti beneficiari vengono individuati con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, con un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.
Il decreto in esame, previ controlli sostanziali e formali da parte dell'agenzia delle Entrate e attraverso l'esame delle domande pervenute, ha individuato le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali cui si applicano le cennate disposizioni agevolative per l'anno d'imposta 2020.


Immobili/Interventi edilizi

Provvedimento agenzia delle Entrate 22 febbraio 2021
Superbonus e altre detrazioni d'imposta: proroga delle comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura
Viene prorogato – dal 16 marzo al 31 marzo 2021 – il termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121, Dl 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020.
Il rinvio consente di avere maggior tempo per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020.
Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 121 citato elenca gli interventi per i quali è consentito, da parte del beneficiario, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione: la cessione del credito (cessione a soggetti terzi, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari, del credito corrispondente alla detrazione spettante); la fruizione dello sconto in fattura (contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi),
Con provvedimento 8 agosto 2020 l'agenzia delle Entrate ha stabilito che la comunicazione dell'opzione deve essere inviata telematicamente alla stessa agenzia entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La procedura telematica per inviare la comunicazione è stata resa disponibile il 15 ottobre 2020; pertanto, per le spese sostenute nell'anno 2020, la comunicazione dell'opzione può essere inviata dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021. Ora il provvedimento in esame proroga quest'ultimo termine al 31 marzo 2021.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 febbraio 2021, n. 121
Interventi su un immobile collabente
La detrazione maggiorata al 110% (articolo 119, Dl 34/2020) spetta anche in caso di demolizione e ricostruzione di unità collabenti (classificate nella categoria catastale F/2), a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio, ossia immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (comma 15-bis del citato articolo 119).
Inoltre, ai fini dell'individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Già con la Cm 8 luglio 2020 n. 19/E è stato precisato che la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 («unità collabenti») in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
Con riguardo agli interventi di risparmio energetico è richiesto (anche ai fini del Superbonus; cfr. Cm 30/E/2020) che gli edifici collabenti siano dotati di impianto di riscaldamento, anche non funzionante (ad eccezione degli interventi di installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature), rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal Dlgs 311/2006 e che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 febbraio 2021, n. 122
Interventi di riqualificazione energetica su tre particelle catastali
Il caso esaminato riguarda interventi di riqualificazione energetica – che consentono la fruizione del Superbonus di cui all'articolo 119, Dl 34/2020 – effettuati su abitazione costituita da tre particelle catastali unite di fatto ai fini fiscali.
L'agenzia ritiene, data la stretta interconnessione delle particelle catastali unite ai fini fiscali (come risulta da annotazione nella visura catastale), che l'immobile rappresenti un'unica unità residenziale unifamiliare.
Con l'effetto che si applica un unico limite di spesa ai fini della fruizione del Superbonus.
L'agenzia ricorda che, di norma, non è ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l'autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al Dm 19 aprile 1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni. Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare, l'inserimento, nel riquadro «Note relative al documento», della dizione «Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali».
Di conseguenza, in caso di stretta interconnessione delle particelle catastali unite ai fini fiscali, come risulta da annotazione presente nella visura catastale, costituenti un'unica residenza, l'unità residenziale solo formalmente costituita da distinte particelle catastali, deve considerarsi come un'unica unità residenziale unifamiliare, con conseguente applicazione di un unico limite di spesa ai fini della fruizione delle detrazioni di imposta sugli interventi sostenuti.

Immobili/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 febbraio 2021, n. 126
Agevolazioni anche con riacquisto dell'immobile all'estero
In caso di vendita infraquinquennale dell'immobile si decade dall'agevolazione «prima casa» (Nota II-bis, articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986) qualora non intervenga, entro 12 mesi, il riacquisto di altro immobile da destinare ad abitazione principale. Il comma 4 della predetta Nota disciplina la decadenza dall'agevolazione fruita in sede di acquisto, prevedendo che in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.
Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici richiamati, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale (Cm 7 giugno 2010, n. 31/E, paragrafo 3.2). La cennata disposizione conferisce, quindi, primaria rilevanza al requisito dell'utilizzo dell'immobile.
Pertanto, l'acquisto di un immobile situato in uno Stato estero non fa decadere dall'agevolazione, purché sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale (la sussistenza di questo requisito deve poter essere verificata ai fini dell'esclusione della regola decadenziale). Il contribuente, per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita, può produrre all'agenzia delle Entrate adeguata documentazione (es. rogito notarile di acquisto dell'abitazione sita all'estero, documentazione comprovante la dimora abituale nell'immobile acquistato all'estero, come fatture di fornitura di luce, acqua o gas intestate al contribuente, con riferimento al medesimo immobile). La documentazione, che potrà essere inviata tramite pec ovvero tramite raccomandata A.R. all'ufficio dell'agenzia delle Entrate ove è stato registrato l'atto di acquisito dell'immobile sito in Italia, deve essere munita di «apostille» e tradotta in lingua italiana.
In ogni caso l'invio di tale documentazione non preclude all'ufficio accertatore di precedere all'ordinaria attività di accertamento, sia in ordine alla gestione dell'attività di liquidazione dell'imposta, sia in ordine alla valutazione dell'idoneità probatoria della documentazione.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 febbraio 2021, n. 127
Interventi antisismici: la detrazione del 110% solo con asseverazione delle classi di rischio
L'agenzia analizza il caso di un intervento di parziale demolizione e ricostruzione senza variazioni di volume dal quale deriva il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori. Si conclude che, in assenza di asseverazione delle classi di rischio, non è possibile fruire dell'agevolazione, come prevede l'articolo 3, comma 3, Dm Infrastrutture e Trasporti 9 gennaio 2020, n. 24 (disposizione in vigore dal 16 gennaio 2020). Pertanto, ai fini della spettanza del Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020), a fronte di interventi per la riduzione del rischio sismico, il progetto degli interventi e l'asseverazione devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico (Suap) competente di cui all'articolo 5, Dpr 380/2001 tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.
Ne discende che per gli interventi di riduzione del rischio sismico, non si può accedere né al sisma bonus (articolo 16, Dl 63/2014) né al Superbonus ma si può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, fruire della detrazione di cui all'articolo16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir nella misura attualmente prevista del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.


Redditi di lavoro dipendente/Buoni pasto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 febbraio 2021, n. 123
Regime di parziale imponibilità anche per lavoratori in smart working
I lavoratori dipendenti che svolgono l'attività lavorativa in modalità di lavoro agile (cd. smart working) possono fruire del trattamento fiscale dei servizi sostitutivi delle somministrazioni di vitto ai cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del Tuir (non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (ossia, i buoni pasto) fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29).
Infatti, in assenza di disposizioni che limitano l'erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti (articolo 4, Dm Mise 7 giugno 2017, n. 122, richiamato dal citato articolo 51 del Tuir), per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trova applicazione il regime di parziale imponibilità previsto dalla lettera c) citata, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
La ratio sottesa a tale regime fiscale di favore è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l'orario di lavoro deve consumare il pasto.
Il buono pasto può essere corrisposto da parte del datore di lavoro in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché qualora l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; tale previsione è in linea con la realtà lavorativa, sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.


Dichiarazione dei redditi/Precompilata

Provvedimento agenzia delle Entrate 19 febbraio 2021
Erogazioni liberali a enti del Terzo settore: comunicazione dei dati
L'articolo 3, comma 4, Dlgs 175/2014 prevede che con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.
Con il Dm 30 gennaio 2018 è stata disciplinata la trasmissione all'Anagrafe tributaria, ai fini della dichiarazione precompilata, dei dati riferiti alle erogazioni che abbiano il carattere di liberalità effettuate nei confronti delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Tale decreto ha previsto l'invio dei dati, in via sperimentale e facoltativa, per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019 e ha stabilito, al comma 6 dell'articolo 1, che al termine del periodo di sperimentazione, verificati i risultati ottenuti, con successivo decreto sono individuati i termini e le modalità di trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate, a regime, dei dati relativi a tali erogazioni.
Con Dm 3 febbraio 2021 è stata disciplinata la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore a partire dall'anno d'imposta 2020 (invio facoltativo per tale anno e obbligatorio dal periodo d'imposta 2021 per i soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro e a partire dall'anno d'imposta 2022 nei confronti dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro).
Con il provvedimento in esame sono state approvate le regole per la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi del Dm 3 febbraio 2021. Poiché i soggetti interessati e i dati da trasmettere coincidono con quelli previsti dal Dm 30 gennaio 2018, si precisa che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore è effettuata con le stesse modalità previste dal provvedimento agenzia delle Entrate 9 febbraio 2018 e secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1 allo stesso provvedimento.
L'obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante; diversamente, non vanno comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.
Resta ferma la facoltà di esercitare l'opposizione all'inserimento delle erogazioni liberali nella dichiarazione precompilata.


Accertamento delle imposte/Isa

Dm 2 febbraio 2021, GU 19 febbraio 2021, n. 42
Approvazione di nuovi Indici
Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato 87 nuovi Isa riguardanti attività economiche nel settore dell'agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali. Negli allegati al decreto vengono specificati, altresì, gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli Isa e le metodologie seguite per individuare gli indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica.
Nello specifico il territorio nazionale viene differenziato con riferimento: al livello delle quotazioni immobiliari; al livello dei canoni di locazione degli immobili; al livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale Irpef.

Accertamento delle imposte/Anagrafe tributaria

Provvedimento agenzia delle Entrate 19 febbraio 2021
Superbonus 110%: modifica delle specifiche tecniche di trasmissione dei dati
Il provvedimento modifica il provvedimento 27 gennaio 2017 e le specifiche tecniche approvate con il provvedimento 20 dicembre 2019 al fine di comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Le specifiche tecniche sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di recepire le novità introdotte dagli articoli 119 e 12, Dl 34/2020.
Tra le modifiche si segnala l'introduzione di un apposito campo per distinguere i condomìni ordinari dai condomìni cd. minimi (fino a 8 proprietari).
Il documento attiene alla compilazione delle informazioni relative alle spese attribuite ai condòmini per lavori effettuati sulle parti comuni condominiali dall'anno 2020.
Devono essere comunque inviati i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione al 110% e per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell'anno di riferimento per effetto della cessione del credito da parte di tutti i condòmini ai fornitori o della fruizione del contributo mediante sconto.

Accertamento delle imposte/Anagrafe tributaria

Provvedimento agenzia delle Entrate 19 febbraio 2021
Contratti e premi assicurativi: modifica delle specifiche tecniche di trasmissione dei dati
L'articolo 119, Dl 34/2020 prevede la spettanza di una detrazione fiscale a fronte delle spese sostenute per le polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi.
Al fine di consentire la trasmissione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi, inclusi quelli relativi alla copertura di tali eventi calamitosi, sono state modificate le specifiche tecniche di trasmissione di cui al provvedimento 16 dicembre 2014.
Tra le novità si segnala l'introduzione di un campo per individuare e gestire i nuovi contratti di assicurazione (cd. «a moduli»), che consentono al contraente di attivare o di disattivare specifiche garanzie in maniera flessibile, anche in momenti successivi alla stipula del contratto.


Riscossione/Diritti doganali

Dm 10 febbraio 2021, GU 20 febbraio 2021, n. 43
Pagamento differito dei diritti doganali: tasso di interesse
Per il periodo 13 gennaio-12 luglio 2021 è fissato nella misura dello 0,165% annuo il saggio di interesse per il pagamento differito oltre i 30 giorni dei diritti doganali (articolo 79 del Dpr 43/1973).


Dogane/Brexit

Faq dell'agenzia delle Dogane
Compilazione dei modelli Intrastat acquisti
Con due risposte pubblicate sul sito dell'agenzia delle Dogane, vengono chiarite le modalità di compilazione degli elenchi Intrastat acquisti per: acquisti di merce di provenienza UK spedita entro il 31 dicembre 2020 ma giunta a destino solo nel gennaio 2021; acquisti di servizi prestati da soggetto UK registrati in contabilità, dal committente italiano, nel gennaio 2021.
Quanto al primo caso, l'agenzia precisa che si compilano gli elenchi Intrastat riferiti all'anno 2020 in tutti i casi in cui la merce sia entrata nel territorio della Ue prima del 1° gennaio 2021. Ad ogni modo, per tali operazioni non sono previste sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi Intrastat.
Anche in relazione al secondo caso, l'operazione va riepilogata negli elenchi Intrastat acquisti riferiti al mese di dicembre 2020. Nel riepilogare l'operazione la data di fattura non deve essere indicata. Anche per le operazioni di questo tipo non sono previste sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi. Si ricorda, inoltre, che dal 2018 sono esonerati dalla presentazione degli elenchi Intrastat per i servizi ricevuti i soggetti per i quali l'ammontare totale trimestrale sia inferiore a 100.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti.