I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 28 aprile al 6 maggio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto PNRR bis/Agevolazioni

Dl 30 aprile 2022, n. 36, GU 30 aprile 2022, n. 100

Decreto PNRR bis: novità in tema di Iva, sanzioni, agevolazioni e crisi di impresa

Il Decreto segue il primo Dl PNRR (Dl 152/2021), con il fine di accelerare l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Di seguito le principali novità di carattere tributario.

E-fattura per soggetti in regime forfetario

Dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica (tramite invio al Sistema di Interscambio – SdI) è esteso ai soggetti in regime forfetario. Restano esclusi, ma solo fino al 31 dicembre 2023, i soli contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 25.000 euro: questi soggetti potranno continuare ad emettere fattura in formato analogico (ma dal 1° gennaio 2024 l'obbligo della fatturazione elettronica scatterà anche per loro). La soglia di 25.000 euro va individuata sulla base dei ricavi o compensi percepiti (ragguagliati ad anno) nell'anno precedente. A tal fine, dalla norma introduttiva dell'adempimento (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015) scompare l'esonero che era stato accordato a determinate categorie, ossia: i contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011), quelli che applicano il regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del Terzo Settore) che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime speciale ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro (con proventi oltre tale limite, la fattura andava emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta). Resta fermo, per tutto il 2022, il divieto di emettere fatture elettroniche per: a) i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria (STs) ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati allo stesso STs (articolo 10-bis, Dl 119/2018); b) i soggetti non tenuti all'invio dei dati al STs, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018). Coloro che, dal prossimo 1° luglio, saranno obbligati all'emissione della fatturazione elettronica si prevede che per il terzo trimestre del 2022, ossia da luglio a settembre, avranno più tempo rispetto agli ordinari 12 giorni prescritti per la fattura immediata (articolo 21, comma 4, primo periodo, Dpr 633/1972), in quanto si stabilisce che l'emissione della fattura (la trasmissione al SdI; cfr. articolo 21, comma 1, ultimo periodo, Dpr 633/1972) potrà avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Rispettando tale termine allungato, il soggetto passivo non cadrà nell'ambito applicativo della norma che punisce le ipotesi di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all'inversione contabile, con una sanzione amministrativa di importo compreso tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro, ovvero di importo tra 250 euro e 2.000 euro, se l'irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997).

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti Pos

L'applicazione delle sanzioni previste nei confronti degli esercenti e dei professionisti che, nell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti ovvero di prestazione di servizi (anche professionali), non accettano i pagamenti con Pos viene anticipata dal 1° gennaio 2023 (come era previsto dall'articolo 19-ter, Dl 152/2021 – Decreto PNRR) al 30 giugno 2022. Detti soggetti sono, infatti, obbligati ad accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito o di credito, tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, Dl 179/2012). Per i trasgressori, a prescindere dall'importo dell'operazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, composta di una parte fissa di 30 euro e di una parte variabile pari al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento tramite Pos (comma 4-bis dello stesso articolo 15). Per queste sanzioni si applicano le procedure e i termini fissati dalle norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla legge 689/1981 (in particolare quella che dà agli addetti al controllo la possibilità di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica - articolo 13, e quella che individua nel prefetto del territorio in cui è stata commessa l'irregolarità l'autorità deputata a ricevere il rapporto redatto dall'accertatore - articolo 17); fa, invece, eccezione (non trova, cioè, applicazione) la norma secondo la quale chi commette la violazione può avvalersi dell'oblazione amministrativa, ossia della facoltà – da esercitarsi nei 60 giorni successivi alla contestazione immediata o, in assenza di questa, alla notificazione degli estremi della violazione – di pagare una somma pari a un terzo del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (articolo 16).

Invio dei dati Pos

Gli intermediari finanziari, che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono trasmettere in via telematica all'agenzia delle Entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici (articolo 22, comma 5, Dl 124/2019). La misura, anch'essa di contrasto al sommerso, intende combattere, attraverso il raffronto tra scontrini emessi e incassi elettronici segnalati, la pratica evasiva di un documento amministrativo (cd. «pre-conto») non seguito dall'emissione del documento fiscale.

Idrogeno verde

Al fine di incentivare la produzione e il consumo di uno degli elementi chiave per la decarbonizzazione, ossia l'idrogeno verde, vettore di energia ricavato dall'acqua attraverso l'impiego di elettricità derivante da fonti rinnovabili, si prevede che non siano dovute accise sulla produzione di idrogeno verde e non saranno richiesti oneri di rete sul consumo di energia utilizzata per produrlo. Nello specifico, si stabilisce che non è dovuto il pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (articolo 3, comma 11, Dlgs 79/1999) per il consumo di energia da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde; ciò, anche nel caso in cui l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi. Inoltre, il prodotto ottenuto non rientra tra quelli energetici sottoposti ad accisa (articolo 21, Dlgs 504/1995), a meno che non sia direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

Invio dei dati all'Enea

La Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 3, lettera b), numero 4), legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiunto nell'articolo 16, Dl 4 giugno 2013, n. 63, il comma 2-bis), al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico derivante dalla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, ha disposto, analogamente a quanto già previsto per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, l'invio telematico all'Enea delle informazioni sugli interventi effettuati, per l'elaborazione degli stessi e la successiva condivisione dei risultati con i ministeri dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze nonché, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'omissione non comporta comunque la perdita delle detrazioni (Rm 46/E/2019). Ora, al fine di potenziare il sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso l'ecobonus e il sisma bonus, è modificata la norma, estendendo l'obbligo comunicativo a tutti gli interventi sisma bonus 110% (precedentemente la comunicazione non era prevista, essendo sufficiente il deposito dell'asseverazione presso il Comune). Infine, la relazione sui dati elaborati va trasmessa al ministero della Transizione ecologica anziché a quello dello Sviluppo economico.

Zone economiche speciali

Viene ampliato il perimetro di applicazione del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle Zes, la cui spettanza era stata estesa all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti (articolo 5, comma 2, Dl 91/2017). Viene ora specificato che danno diritto al bonus anche l'acquisto di terreni nonché l'acquisizione, la realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Crisi d'impresa

Mediante una modifica all'articolo 399, Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) si stabilisce lo slittamento di altri due mesi, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, dell'entrata in vigore delle disposizioni. Si ricorda che alcune disposizioni sono già entrate in vigore (es. le modifiche apportate all'articolo 2086, comma 2, Codice civile).

Iva/Operazioni non imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 aprile 2022, n. 229

Servizi connessi agli scambi internazionali: non imponibilità

I servizi di carico, scarico, trasbordo e simili, effettuati nell'ambito di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali godono del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 9, comma 1, numero 5, Dpr 633/1972 («servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili»). L'agenzia chiarisce che, qualora tali operazioni siano accessorie alla prestazione principale di trasporto internazionale, usufruiscono del regime di non imponibilità Iva, poiché considerati servizi oggettivamente connessi agli scambi internazionali e non trova applicazione la limitazione relativa al requisito soggettivo introdotta dall'articolo 5-septies, comma 1, Dl 146/2021 (che ha aggiunto il comma 3 nell'articolo 9, Dpr 633/1972) e applicabile dal 1° gennaio 2022. Pertanto, i servizi di carico, scarico, trasbordo e simili sono non imponibili ai fini Iva soltanto se accessori rispetto alla prestazione principale di trasporto resa dalla stessa impresa nei confronti dello stesso committente, in quanto attratti nel regime di non imponibilità dei servizi di trasporto, di cui all'articolo 9, comma 1, numero 2, Dpr 633/1972. Sul tema è intervenuta la Corte di Giustizia Ue, sentenza del 29 giugno 2017, causa C-288/16 che ha reso necessario introdurre il comma 3 nell'articolo 9, Dpr 633/1972. Il dubbio dell'istante riguarda però la possibilità di considerare accessorie le stesse prestazioni nel caso in cui siano eseguite da un soggetto diverso dall'istante oppure perché rese a un operatore diverso dal committente delle prestazioni di trasporto. Al riguardo l'agenzia ritiene che i paletti posti dalla rettifica apportata alla norma agevolativa debbano essere interpretati in modo strettamente letterale. Pertanto, nel caso in cui le operazioni oggetto dell'interpello (carico, scarico, ecc.) non possano essere considerate accessorie alla prestazione principale di trasporto internazionale, usufruiscono del regime di non imponibilità per il loro carattere oggettivo di servizi connessi agli scambi internazionali, non trovando applicazione la limitazione relativa al requisito soggettivo introdotta dall'articolo 5-septies, Dl 146/2021.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 aprile 2022, n. 231

Servizi di mensa e sostitutivo con buoni pasto: trattamento Iva

Viene analizzato il trattamento Iva del servizio di mensa aziendale e servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a mezzo dei buoni pasto. L'agenzia precisa che, qualora il lavoratore paghi il pasto in parte in contanti ed in parte con buono pasto, l'aliquota Iva da scorporare è pari al 4% sulla quota parte del prezzo pagato in contanti o con mezzi elettronici, mentre sulla parte restante del prezzo (pagato mediante i buoni pasto) si applica l'aliquota Iva al 10%. In questo caso, infatti, il momento impositivo si realizzerà all'atto della fatturazione dei corrispettivi alla società emittente il buono pasto in quanto l'operazione che rileva ai fini Iva è la prestazione dei servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant.

Iva/Fatturazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 maggio 2022, n. 242

Raccolta delle giocate: senza fattura elettronica

I compensi (aggi) percepiti a fronte della raccolta delle giocate (somme erogate dal bookmaker in favore dei punti di raccolta delle giocate) sono esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numeri 6 e 7, Dpr 633/1972, ma godono dell'esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, lettera h), Dpr 21 dicembre 1996, n. 696), incluso quello della fatturazione. La conclusione è conforme a quanto affermato con la Risposta Interpello 9/2020. L'agenzia osserva che l'articolo 22, comma 1, numero 6, Dpr 633/1972 esonera dalla certificazione le operazioni di cui al numero 7 del citato articolo 10 («operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate») senza citare le operazioni del numero 6 del medesimo articolo 10. Queste ultime («le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati (...) nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse (...), ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate»), però, fruiscono dall'esonero dalla fatturazione ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera c), Dpr 633/1972, oltre che da altro tipo di certificazione (Dpr 696/1996). Pertanto, salva una specifica richiesta del cliente, le operazioni di cui ai numeri 6 e 7 del comma 1 dell'articolo 10 sono escluse da qualunque obbligo di certificazione, compresi gli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, disposti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2, Dlgs 127/2015, fermo restando l'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi.

Immobili/Ecobonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 29 aprile 2022, n. 240

Ecobonus: libero utilizzo in compensazione del credito d'imposta

Il chiarimento riguarda l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta «Ecobonus» di cui all'articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019). Il caso è sottoposto da una società che ha maturato ingenti crediti d'imposta per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a ridotte emissioni di CO2 e li ha compensati soltanto in parte ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997 (tramite il modello F24), con il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente. Intende sapere se sia possibile compensare detto credito d'imposta con ulteriori tipologie di tributi, ovvero se vi siano particolari disposizioni normative che ne impediscano la compensazione. L'agenzia risponde affermando che, sulla base delle disposizioni normative e dei documenti di prassi che si sono susseguiti nel tempo, non sussistono limitazioni all'utilizzo in compensazione di tali crediti; pertanto, è possibile compensarli senza limitazioni e con qualsiasi altro debito.

Immobili/Interventi edilizi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 maggio 2022, n. 243

Sconto in fattura per il visto di conformità

L'articolo 121, Dl 34/2020 consente di trasformare il Superbonus 110% e le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica o restauro della facciata degli edifici, in sconto in fattura. In particolare, la norma consente di usufruire del Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020) e delle detrazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 121, anziché in sede di dichiarazione dei redditi, tramite una riduzione del prezzo operata in fattura dal fornitore o attraverso la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. In tali casi (fruizione del Superbonus, cessione del credito, sconto in fattura), tranne alcune eccezioni, è richiesto il rilascio del visto di conformità e l'asseverazione dei tecnici. Un professionista applica lo sconto in fattura riguardo al compenso percepito per l'apposizione del visto di conformità, in relazione alla documentazione presentata dal proprio cliente per gli interventi eseguiti. L'istante, considerati i tempi prolungati in cui avviene il recupero fiscale nel caso di detrazioni spettanti (e acquisite con lo sconto in fattura), osserva che si determina un aggravio finanziario per chi acquista il credito, per cui chiede come addebitare al cliente tali oneri. Ora, l'articolo 119, Dl 34/2020, in relazione al Superbonus stabilisce che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e asseverazioni e del visto di conformità richiesti per usufruire delle detrazioni. I relativi importi concorrono al limite di spesa ammesso ai fini della detrazione previsto per ciascun intervento agevolato (Cm 30/E/2020). Inoltre, per effetto dell'introduzione del comma 1-ter – da parte della Legge di bilancio 2022 – nell'articolo 121 menzionato, gli adempimenti necessari per accedere al Superbonus in caso di sconto in fattura o cessione del credito occorrono anche per beneficiare delle altre detrazioni individuate dal comma 2. Conseguentemente, il visto di conformità concorre alla formazione del limite di spesa ammesso ai fini della detrazione e l'importo per esso pagato può essere oggetto di sconto in fattura. Il professionista, nel caso esaminato, accetta il pagamento (totale o parziale) della fattura tramite la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante al committente (sconto in fattura). Il credito potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto a terzi. L'agenzia chiarisce che la somma percepita da un professionista, che rilascia l'asseverazione per lavori che danno diritto ai bonus fiscali per i quali è possibile ottenere lo sconto in fattura, concorre a formare il reddito di lavoro autonomo anche per la parte diretta a remunerare gli aggravi finanziari legati all'attualizzazione del credito. I relativi importi vanno, quindi, fatturati con aliquota ordinaria. In pratica, l'eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per «l'attualizzazione del credito ricevuto», in seguito all'applicazione dello sconto in fattura (in altre parole, si applica una maggiorazione del corrispettivo del servizio; l'onorario tiene, dunque, conto dell'onere finanziario che subisce il professionista), rientra tra i compensi connessi alla prestazione professionale e come tale va assoggettato a tassazione in base all'articolo 54 del Tuir. Analogamente, per quanto riguarda l'Iva, la somma concorrerà a formare la base imponibile assoggettata ad aliquota ordinaria.

Immobili/Interventi edilizi

Risoluzione agenzia delle Entrate 5 maggio 2022, n. 21/E

Cessione del credito: invio di comunicazioni sostitutive e reinvio di quelle scartate

L'articolo 10-quater, Dl 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) ha previsto che le comunicazioni di cessione del credito (anche mediante lo sconto in fattura) – incluse le rate residue relative ai bonus maturati negli anni precedenti al 2021 – di cui all'articolo 121, Dl 34/2020 dovevano essere trasmesse entro il 29 aprile 2022. Molteplici comunicazioni inviate dai contribuenti sono state scartate a causa di repentine evoluzioni normative, che hanno determinato errori sostanziali o l'insorgere di crediti non corretti. A tal fine, viene ora risposto che dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile: a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021; b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell'intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa. I crediti emergenti sia dalle comunicazioni correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 che da quelle sostitutive o ritrasmesse perché scartate, saranno disponibili presso il Cassetto fiscale dei cessionari entro il 17 maggio. Resta fermo che entro il 10 maggio saranno caricati i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute nello scorso mese di aprile.

Agevolazioni/Tasso di attualizzazione e rivalutazione

Dm Sviluppo economico 27 aprile 2022, GU 5 maggio 2022, n. 104

Agevolazioni alle imprese: tasso di attualizzazione e rivalutazione

A decorrere dal 1° maggio 2022 il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, nell'ambito della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese, è pari allo 0,65%. L'aggiornamento del tasso è effettuato dal Mise su base annua, ma viene ricalcolato anche nell'eventualità che il tasso medio calcolato sui tre mesi precedenti si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento. I tassi vengono applicati come approssimazione del tasso di mercato per misurare l'equivalente sovvenzione di un aiuto, in particolare quanto viene erogato in varie quote, nonché per calcolare gli elementi di aiuto che risultano da regimi di prestito con tassi di interesse di favore o agevolati.

Agevolazioni/Carburanti

Dl 2 maggio 2022, n. 38, GU 2 maggio 2022, n. 101

Aumento dei prezzi dei prodotti energetici: riduzione di accise e Iva su carburanti

Il Decreto d'urgenza, immediatamente entrato in vigore, emanato in considerazione degli effetti economici causati dall'eccezionale incremento dei prodotti energetici, dispone nuove misure che riducono il peso delle imposte sui carburanti per il periodo che va dal 3 maggio all'8 luglio 2022. Il peso delle accise sulla produzione e sui consumi è così rideterminato: sulla benzina, 478,40 euro per mille litri; sugli oli da gas o sul gasolio usato come carburante, 367,40 euro per mille litri; sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, 182,61 euro per mille chilogrammi; sul gas naturale usato (metano) per autotrazione: zero euro per metro cubo. La riduzione dell'Iva riguarda il gas naturale usato per autotrazione, fissata nella misura del 5% nel periodo oggetto delle disposizioni.

Agevolazioni/Fondo perduto

Provvedimento agenzia delle Entrate 3 maggio 2022

Settore della ristorazione: termini e modalità di presentazione dell'istanza per il contributo

Vengono definiti termini e modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 43-bis, Dl 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis). La misura di sostegno interessa i settori della ristorazione (attività di mense e catering, rispettivamente, codici Ateco 2007 56.20.10 e 56.29.20, i cui ricavi dell'anno 2019 sono stati generati per almeno il 50% dai corrispettivi derivanti dai contratti di ristorazione collettiva), particolarmente colpiti dalla crisi determinata dalla pandemia (le imprese devono dare atto di un calo minimo del 15% dei ricavi dell'anno 2019 rispetto a quelli dell'anno 2020). Per l'individuazione dei soggetti interessati si veda il Decreto Mise/Mef 23 dicembre 2021. Le domande, secondo il modello approvato, vanno presentate telematicamente all'agenzia delle Entrate dal 6 giugno al 20 giugno 2022. Successivamente a quest'ultimo termine, verrà effettuata la ripartizione dei fondi per l'erogazione degli aiuti (100 milioni di euro le risorse stanziate) in base alle istanze presentate. Ulteriori adempimenti e scadenze riguardano i soggetti beneficiari di un contributo superiore a 150.000 euro, per via delle disposizioni antimafia. Se il richiedente presenta una domanda con dati errati, può sostituirla presentando una nuova istanza entro il 20 giugno 2022; entro la stessa data può, invece, inviare una rinuncia, se il contributo richiesto non è spettante.

Accertamento delle imposte/Compliance

Provvedimento agenzia delle Entrate 4 maggio 2022

Regime dell'adempimento collaborativo: modifiche al modello di adesione

Il modello «Adesione al regime di adempimento collaborativo» - approvato con i Provvedimenti agenzia delle Entrate 14 aprile 2016, nn. 54237 e 54749 - recepisce le novità contenute: a) nel Dm 31 gennaio 2022, che ha esteso, per gli anni 2022, 2023 e 2024, la possibilità di accesso al regime di adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro; b) nell'articolo 20, comma 1, Dl 119/2018, che ha inserito il comma 6-bis nell'articolo 70-duodecies, Dpr 633/1972, al fine di introdurre un'ulteriore previsione di estensione dei requisiti soggettivi di accesso al regime, dedicata ai partecipanti a Gruppi Iva, stabilendo che, nel caso di adesione al regime di adempimento collaborativo da parte di uno dei soggetti passivi partecipanti, il regime si estenda a tutte le società partecipanti al Gruppo Iva. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il Gruppo Iva venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime collaborativo.

Terzo Settore/Imprese sociali

Dm Lavoro e Politiche sociali 29 marzo 2022, GU 30 aprile 2022, n. 100

Attività ispettiva: forme, contenuti e modalità

Il Provvedimento in esame – previsto dall'articolo 15, comma 4, Dlgs 3 luglio 2017, n. 112 – definisce forme, contenuti e modalità dell'attività ispettiva, come pure il contributo per questa attività (per l'attività ispettiva posta a carico delle imprese sociali), le modalità di riconoscimento di questi enti e le indicazioni sulla vigilanza a carico del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Si ricorda che l'impresa sociale, caratterizzata da un apposito statuto, pur potendo esercitare un'attività economica rientra tra gli enti del Terzo Settore (Dlgs 3 luglio 2017, n. 117). Le imprese sociali sono sottoposte ad ispezioni almeno una volta all'anno, anche avvalendosi degli enti associativi riconosciuti autorizzati cui aderiscono almeno mille imprese sociali iscritte nel Registro delle imprese di almeno cinque Regioni o Province autonome e delle associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo di cui all'articolo 3, Dlgs 220/2002. Le attività ispettive sono previste dal ministero del Lavoro e sono attuate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro o da altri enti associativi riconosciuti. Sono possibili anche ispezioni straordinarie demandate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (o alle Amministrazioni individuate tramite apposite convenzioni per la Regione Sicilia e le Province Autonome di Trento e Bolzano), qualora si rendano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli, al fine di effettuare verifiche a campione, a seguito di esposti di soci e di soggetti privati, su segnalazione di pubbliche Amministrazioni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. La vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa rimane attribuita al ministero dello Sviluppo economico. Per le imprese sociali aderenti alle associazioni autorizzate dal ministero all'attività di vigilanza, i controlli ordinari sono effettuati dalle associazioni medesime. Il controllo può concludersi con un verbale di avvenuto controllo senza rilievi oppure, se sono riscontrate irregolarità sanabili, in una richiesta di regolarizzazione entro un termine da 30 a 90 giorni. Se l'irregolarità non è sanata, in tutto o in parte, il controllore formalizza una motivata proposta, non vincolante, di adozione del provvedimento di nomina di un commissario ad acta o del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Anche l'impossibilità di effettuare il controllo, a causa del comportamento ostativo del rappresentante legale, può determinare la nomina di un commissario ad acta, ove la precedente diffida risulti infruttuosa. Il riscontro di irregolarità insanabili determina la perdita della qualifica che viene comunicata all'agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio competente. Entro il 30 giugno di ogni anno le imprese sociali sono tenute a versare il contributo per le spese relative al sistema di vigilanza. Il contributo è determinato tenendo conto del fatturato relativo all'anno precedente il sorgere dell'obbligo, da un minimo di 150 euro ad un massimo di 2.500 euro (rispettivamente, fatturato fino a 50.000 euro e superiore a 1 milione di euro). Le imprese sociali aderenti alle associazioni autorizzate all'esecuzione dei controlli corrispondono il contributo a queste ultime, secondo le modalità dalle stesse stabilite. I contributi a carico delle imprese sociali che non aderiscono ad alcuna associazione sono di pertinenza del ministero e sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'agenzia delle Entrate.

Strumenti finanziari/Pir

Circolare agenzia delle Entrate 4 maggio 2022, n. 10/E

Piani di risparmio a lungo termine: novità della Legge di bilancio 2022

Vengono forniti chiarimenti in ordine alle modifiche al regime fiscale dei Piani di risparmio a lungo termine (Pir) di cui all'articolo 1, commi 26, 27, e 912, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), tra le quali l'innalzamento della soglia dei limiti di investimento nei Pir ordinari. Viene anche chiarito il trattamento tributario in caso di Piani attivati secondo la precedente disciplina. Si ricorda che i Pir sono una forma di investimento caratterizzata da un regime fiscale di favore di cui possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia (con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell'attività di impresa), le Casse di previdenza e i Fondi pensione. I redditi generati da questi prodotti non sono tassati come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all'imposta di successione. Con questo strumento il legislatore ha voluto favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate in Italia. Con la Legge di bilancio 2017 – che ha introdotto un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite Piani individuali di risparmio a lungo termine – era richiesto che gli investimenti venissero mantenuti per almeno 5 anni. La Legge di bilancio 2022, nell'apportare modifiche alla disciplina in esame, ha stabilito che l'importo investito nel Pir ordinario non può superare il plafond complessivo di 200.000 euro (la soglia precedente era di 150.000 euro), con un limite di plafond annuo di 40.000 euro (la precedente soglia era di 30.000 euro). Questi nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati nei Pir ordinari a decorrere dal 1° gennaio 2022, a prescindere dalla data di costituzione del Piano. Inoltre, la Legge di bilancio 2022 ha introdotto la possibilità di detenere, contemporaneamente ad un Pir ordinario, più di un Pir alternativo. Viene, però, precisato che non è possibile cointestare un Pir alternativo a più persone. In ogni caso, il fatto che una persona fisica possa detenere più di un Pir alternativo non ha conseguenze sull'ammontare di risorse che possono essere investite in questo tipo di piano di investimento. Restano confermati, quindi, i limiti di investimento dei Pir alternativi che adesso valgono complessivamente. A prescindere dal numero di Pir alternativi detenuti, infatti, il plafond complessivo massimo è di 1.500.000 euro, con un limite per ciascun anno solare di 300.000 euro. La Legge di bilancio 2022 è intervenuta anche in relazione al credito d'imposta. In precedenza, per i Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potevano fruire di un credito d'imposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti. La Legge di bilancio 2022 ha previsto nuove regole per il credito d'imposta legato agli investimenti qualificati effettuati nel 2022, rimodulando sia l'ammontare del credito sia il termine entro cui detto credito può essere utilizzato. In base alle modifiche normative, infatti, il credito d'imposta previsto in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022 è pari al 10% dell'ammontare degli investimenti in strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza. Il credito va utilizzato in 15 anni, in quote di pari importo. Infine, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di credito d'imposta spettante, andranno prese in considerazione sia le somme investite negli strumenti finanziari qualificati nel corso del 2021, sia le somme investite negli anni successivi risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.

Codici Ateco/Aggiornamento

Risoluzione agenzia delle Entrate 4 maggio 2022, n. 20/E

Nuova classificazione Ateco 2007

L'agenzia delle Entrate si adegua alla nuova classificazione Ateco 2007, aggiornata al 2022 in collaborazione con il comitato Ateco, di cui è membro anche l'agenzia delle Entrate, e poi approvata dalla Commissione europea. La nuova classificazione è in vigore dal 1° gennaio 2022, ma è stata recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022, data dalla quale gli operatori sono tenuti a utilizzare i nuovi codici attività negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Amministrazione finanziaria. Le modifiche interessano 11 sezioni della classificazione su un totale di 21, sono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione. In particolare, le sezioni interessate dalle modifiche sono: A - Divisione 01; C - Classe 10.89 - Classe 16.23 - Classe 24.33 - Classe 27.40; F - Classe 43.21 - Classe 43.29; G - Classe 45.20 - Categoria 46.18.3 - Classe 46.90; I - Classe 55.20 - Classe 56.10; K - Classe 66.19; M - Classe 69.20 - Classe 71.20 - Classe 73.11 - Classe 74.90; N - Classe 77.39; R - Classe 90.01 - Classe 92.00 - Gruppo 93.2; S - Classe 96.01; T - Classe 97.00. Con la risoluzione in esame viene chiarito come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe tributaria e quando comunicare la variazione. Nello specifico, è possibile verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe tributaria mediante accesso nella propria area riservata del sito delle Entrate (Cassetto fiscale, Dati anagrafici) utilizzando Spid, la Carta nazionale dei servizi (Cns) o la Carta d'identità elettronica (Cie). Professionisti, imprese e persone fisiche titolari di partita Iva possono accedere all'area personale ancora con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall'agenzia. In questo modo è possibile verificare il codice Ateco prevalente e, nella sezione «Altre attività», è possibile verificare i codici delle eventuali attività secondarie: in questo modo è agevole controllare se il codice attività che identifica il contribuente è stato modificato oppure no. Viene precisato che l'eventuale modifica non dovrà essere comunicata dagli operatori all'Amministrazione finanziaria (mediante la presentazione della dichiarazione di variazione ai sensi degli articoli 35 e 35-ter, Dpr 633/1972), ma il codice revisionato sarà reso noto con la prima dichiarazione di variazione dati presentata secondo la disciplina Iva. Si ricorda che gli iscritti al Registro delle imprese dovranno utilizzare, in caso di comunicazione della variazione dati, la Comunicazione unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere. I non iscritti dovranno, invece, utilizzare uno degli appositi modelli (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ecc.).