I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 4 al 12 maggio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Aliquote

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 8 maggio 2023, nn. 312 e 313

Cessione di succhi di frutta: aliquota applicabile

Sono forniti chiarimenti in merito all'aliquota Iva applicabile alla cessione di succo a base di purea di frutta. Nello specifico, sulla base della classificazione doganale rilasciata dall'agenzia delle Dogane, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che la cessione di succo a base di purea di frutta non può beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 10% in quanto il prodotto in questione è stato classificato nella sottovoce NC 2009 90 «Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l'acqua di cocco) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri e di altri dolcificanti», ossia nell'ambito di una categoria merceologica diversa da quella indicata dal n. 74) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972 («Frutta altrimenti preparata e conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06))».

Iva/Gruppo Iva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 maggio 2023, n. 314

Gruppo Iva e operazioni tra stabili organizzazioni

Viene esaminato il trattamento Iva delle operazioni intercorse fra due sedi secondarie di uno stesso soggetto giuridico di diritto tedesco, di cui una localizzata in Italia (non facente parte di un Gruppo Iva ivi costituito) e l'altra situata nel Regno Unito (ivi facente parte di un Gruppo Iva). L'agenzia passa in rassegna i principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza Fce Bank relativa alla causa C-210/04) e dalla Commissione europea (Working Paper 25 ottobre 2021, n. 1027). In particolare, i Giudici – in relazione al regime Iva applicabile alle transazioni intercorrenti tra entità (sedi secondarie e casa madre) facenti parte dello stesso soggetto giuridico, localizzate in diversi Stati Ue – ha chiarito che le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione o viceversa, sono fuori dal campo di applicazione del tributo, precisando che questo principio è valido anche nei rapporti con Paesi non appartenenti alla Ue. Tuttavia, precisa la stessa Corte di Giustizia Ue (sentenza Skandia, in causa C-7/13), qualora detti servizi sono resi o ricevuti dalla casa madre alla stabile organizzazione, facente parte di un Gruppo Iva, si considerano resi o ricevuti dal Gruppo stesso e, pertanto, diventano rilevanti ai fini Iva. Quest'ultimo principio è stato recepito dall'articolo 70-quinquies, comma 4-bis, Dpr 633/1972: «Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte». Ma, secondo il working paper citato, la previsione normativa opera per i Gruppi Iva stabiliti nella Ue; pertanto, poiché i Gruppi Iva stabiliti al di fuori dell'Unione non dovrebbero avere alcun effetto nel sistema Iva della Ue, le prestazioni di servizi effettuate tra le due sedi secondarie dello stesso soggetto sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva, non essendo il Gruppo Iva istituito nel Regno Unito equiparabile ad un Gruppo Iva istituito in un Paese Ue. In caso di assolvimento di un'imposta non dovuta, il contribuente può ricorrere all'emissione di una nota di variazione, ove sussistano ancora i presupposti, ovvero può presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 30-ter, Dpr 633/1972.

Iva/Prestazioni di servizi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 maggio 2023, n. 320

Gestione di parcheggi con sosta a tempo: trattamento Iva applicabile

La società istante gestisce alcuni parcheggi, in disponibilità di altri, tramite il sistema di scansione delle targhe. In particolare, stipula un contratto con il proprietario (o chi per lui) dell'area aperta al pubblico, ricevendo così l'incarico di controllare e gestire lo spazio. Stipula, inoltre, un contratto con i singoli utenti del parcheggio che ottengono la possibilità di sostare gratuitamente l'auto per un determinato periodo di tempo. Il superamento di tale limite comporta una violazione del contratto e l'applicazione di una sanzione a carico dall'automobilista, riscossa dall'istante. In una vicenda analoga a quella descritta, la Corte di Giustizia Ue, sentenza 20 gennaio 2022, causa C-90/20 (Apcoa Parking) ha ritenuto che «le spese di controllo (...) devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso (...) e assoggettata in quanto tale all'IVA». Anche in tale contesto era previsto un tempo limitato di parcheggio gratuito oltre il quale è dovuto il pagamento di una somma aggiuntiva fissa («di controllo»), non proporzionale all'ulteriore periodo di occupazione del posto di sosta. Per cui non opera l'esclusione dalla base imponibile Iva ai sensi dell'articolo 15, Dpr 633/1972, ove si precisa che non concorrono a formare la base imponibile della prestazione «le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente». Al riguardo, la risoluzione 3 giugno 2005, n. 73/E ha chiarito che presupposto per l'applicazione di tale norma è «l'esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali». Diversamente, nel caso esaminato nella Risposta Interpello, come riportato nelle condizioni generali del contratto disponibili sul sito e sui cartelli ben visibili all'entrata del parcheggio, gli utenti sono consapevoli che stanno entrando in un'area sosta, il cui utilizzo gratuito è a tempo limitato. Anche nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia Ue i giudici hanno osservato che tra le parti è stato stabilito un rapporto giuridico che prevede obblighi e diritti per entrambe le parti e da entrambe le parti accettati. In particolare, sono previsti, rispettivamente, «la messa a disposizione, (...), di uno stallo di parcheggio e l'obbligo per l'automobilista interessato di pagare, oltre alle tariffe di parcheggio, eventualmente, in caso di inosservanza di tali condizioni generali, l'importo corrispondente alle spese di controllo per sosta irregolare, indicato sui cartelli segnaletici». In sostanza la Corte di Giustizia Ue riscontra nell'operazione un'unica prestazione di servizi a titolo oneroso, che include anche la riscossione delle sanzioni dovute in caso di parcheggio irregolare visto che «la necessità di un controllo di sosta irregolare e, di conseguenza, l'imposizione di siffatte spese di controllo non possono esistere se il servizio di messa a disposizione di uno stallo di parcheggio non è stato previamente fornito». Alla luce di ciò, l'agenzia ritiene che la «sanzione» fissa applicata e riscossa dall'istante per la violazione dall'utente alle condizioni generali del contratto («spese di controllo») sia soggetta, come affermato dai giudici europei in un caso simile, a Iva perché «corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso (...) e assoggettata in quanto tale all'IVA». Quindi, per un parcheggio gratuito a tempo si applica l'Iva solo sul corrispettivo dovuto per l'extra-time.

Iva/Prestazioni di servizi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 maggio 2023, n. 321

Attività di didattica e messa a disposizione di docenti: trattamento Iva applicabile

L'ente istante – che ha ottenuto il riconoscimento dell'esenzione Iva per l'attività svolta in qualità di ente di formazione – deve erogare corsi di lingua inglese per conto di due diverse società, una delle quali è in possesso dei requisiti per beneficiare della stessa agevolazione, l'altra no. Si chiede se sia corretto fatturare in regime di esenzione Iva alla prima e con Iva all'altra, anche in considerazione del fatto che il corso verrà fatturato ai discenti direttamente dalle società committenti. L'articolo 10, comma 1, n. 20, Dpr 633/1972 esenta da Iva «le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, (...)». L'esenzione spetta alle prestazioni: a) di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo); b) erogate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche Amministrazioni, come più volte precisato dall'Amministrazione finanziaria (Risposte Interpello 85/2021 e 469/2022) (requisito soggettivo). Con il Dl 250/2005 è stato soppresso l'istituto del riconoscimento di scuole e corsi da parte del ministero della Pubblica Istruzione, attraverso la cosiddetta «presa d'atto». Di conseguenza, gli istituti che non possono essere annoverati fra le scuole paritarie e non paritarie e che non svolgono corsi di studio completi, per fruire dell'esenzione devono comunque ottenere una preventiva valutazione, rilevante come riconoscimento, che può essere operata anche dalle Direzioni Regionali dell'agenzia delle Entrate competenti in ragione del domicilio fiscale (circolare 18 marzo 2008, n. 22/E, paragrafo 3). Per quanto riguarda il requisito soggettivo, l'agenzia delle Entrate ha riconosciuto all'istante il regime di esenzione sulla base del parere tecnico vincolante dell'Ufficio scolastico regionale. Il trattamento di favore può essere applicato, però, soltanto alle attività di insegnamento per le quali è stato ottenuto il riconoscimento. L'ente deve, quindi, valutare se la prestazione resa ai commettenti non consista, invece, in una mera messa a disposizione di insegnanti, in cui il docente svolge momentaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità dell'istituto a favore del quale la prestazione è resa, come affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue, 14 giugno 2007, causa C-434/05. Diversamente, la mera messa a disposizione del docente richiede l'applicazione dell'Iva. I giudici europei asseriscono che l'esistenza di una trasmissione di conoscenze e competenze tra l'insegnante e i discenti è un elemento rilevante, ma non sufficiente, di per sé, «a qualificare come attività di insegnamento il semplice fatto di mettere un docente a disposizione di un istituto d'istruzione» (punto 19). Detta attività «è costituita da un complesso di elementi che includono, al contempo, quelli concernenti i rapporti tra docenti e studenti nonché quelli che costituiscono il contesto organizzativo dell'istituto in questione» (punto 20). Il fatto oggetto di causa, che presenta analogie con quello esaminato dall'Amministrazione finanziaria, concerneva la messa a disposizione di docenti da parte di un «college» nei confronti di un istituto destinatario, a cui spettava la definizione dei compiti demandati all'insegnante, nonché la copertura assicurativa dello stesso. Conseguentemente la Corte di Giustizia Ue non ha ritenuto di potere considerare tale attività come «idonea a rientrare nella nozione di insegnamento», atteso che, in base alle pattuizioni contrattuali, risulterebbe preminente l'obiettivo di «facilitare l'insegnamento fornito dall'istituto destinatario» (punto 22). Con riguardo, infine, agli enti che beneficiano dei servizi dei docenti, e che, a loro volta, fatturano agli studenti, l'agenzia delle Entrate conferma che la prima committente, in possesso dei requisiti, ha titolo ad applicare l'esenzione Iva, al contrario della seconda committente (priva del riconoscimento), la quale sarà, invece, tenuta a emettere documenti in regime di imponibilità.

Iva/Operazioni fuori campo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 maggio 2023, n. 323

Sostituzione di beni in garanzia: qualificazione dell'operazione

In ordine alla disciplina Iva delle operazioni di riparazione e sostituzione di prodotti (e/o loro componenti) in garanzia, prestata da una società extra-Ue che si avvale di un centro di logistica nella Ue e centri di riparazione in Italia, nella Risposta viene chiarito che il prezzo di vendita iniziale dei beni era già comprensivo dei costi degli interventi. Pertanto, la sostituzione di un bene in garanzia si considera fuori dal campo di applicazione dell'Iva, in quanto il bene viene consegnato in ragione degli obblighi di garanzia, già parte del prezzo della vendita iniziale assoggettata a imposta. In capo al fornitore extra-Ue (soggetto Alfa), configurano invece trasferimenti di beni «per esigenze della propria impresa» nell'Ue (cessioni assimilate Intra-Ue e acquisti assimilati Intra-Ue): l'invio da parte di Alfa dei pezzi di ricambio da uno Stato Ue al centro di riparazione in Italia; l'invio, dall'Italia all'altro Stato Ue, dei beni difettosi non riparati e non ritirati dal cliente finale (posto che il trasferimento di proprietà degli stessi verso il soggetto Alfa avvenga in Italia). Nel primo caso, si realizza in Italia un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b), Dl 331/1993; nel secondo caso una cessione intracomunitaria assimilata ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), Dl 331/1993. In nessuno dei due casi risulta dovuta la presentazione degli Intrastat, trattandosi di movimentazioni che avvengono nel contesto di una riparazione rientrante negli obblighi di garanzia (nei modelli Intrastat si rilevano le lavorazioni ma non le riparazioni).

Iva/Note di variazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 maggio 2023, n. 324

Procedura di liquidazione del patrimonio: preclusa l'emissione di note di credito

Il caso esposto riguarda una società che ha effettuato operazioni di vendita nei confronti di una cliente, maturando nei confronti della stessa un credito, che resta impagato. Con decreto del Tribunale emanato nel 2022, è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 14-ter, legge 3/2012, nei confronti della suddetta cliente e dei suoi soci illimitatamente responsabili. Il creditore ha presentato domanda di partecipazione alla procedura per l'intero credito vantato verso la cliente, come risulta dal programma di liquidazione, trasmesso ai creditori ed ai debitori e depositato presso la cancelleria del Tribunale, come da provvedimento del giudice delegato. L'istante si domanda se, alla fattispecie sopra descritta, sia applicabile la previsione di cui all'articolo 26, comma 3-bis, Dpr 633/1972, che consente al cedente/prestatore di portare in detrazione l'Iva relativa ad un'operazione per la quale aveva emesso fattura, in caso di mancato pagamento (in tutto o in parte) del corrispettivo da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale. Solo a decorrere dal 26 maggio 2021 (articolo 18, Dl 73/2021) e con riferimento alle procedure concorsuali avviate alla medesima data, il menzionato comma 3-bis dell'articolo 26 consente di emettere la nota di variazione in diminuzione «in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente» a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis, Rd 267/1942, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), dello stesso Rd. A differenza del testo normativo previgente, quindi, il cedente o prestatore insoddisfatto non deve più attendere l'eventuale esito infruttuoso della procedura concorsuale. A tal fine, il nuovo comma 10-bis dell'articolo 26 prevede, inoltre, che «ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi». La procedura di emissione della nota di credito può essere attuata limitatamente alle ipotesi espressamente previste. Come si evince dall'elenco fatto, il legislatore non ha ricondotto la procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 14-ter, legge 3/2012 tra quelle concorsuali che legittimano l'emissione della nota di variazione in diminuzione, come avvenuto, invece, per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Quindi, allo stato attuale, in assenza di un'espressa previsione normativa, è impraticabile l'applicazione in via interpretativa della disposizione in esame alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 14-ter citato. Infine, osserva l'agenzia, l'interpretazione restrittiva evidenziata, appare corroborata dalla circostanza che l'esplicita delega al Governo (cfr. disegno di legge AC1038 del 23 marzo 2023) ad emanare una norma che estenda l'applicazione dell'articolo 26, commi 3-bis e 10-bis, Dpr 633/1972 agli istituti disciplinati dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al Dlgs 14/2019, in cui è confluita la procedura di liquidazione del patrimonio conferma che, in base alla normativa vigente, la società non è legittimata ad emettere la nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis del Decreto Iva. La conclusione, restrittiva, cui è giunta l'agenzia non pare condivisibile, in quanto l'articolo 9, lettera a), n. 3 del disegno di delega fiscale, dispone che il Governo estenda «a tutti gli istituti» del Codice della crisi la disciplina delle note di variazione, al solo fine di aggiornare la normativa Iva alla luce degli istituti previsti dallo stesso Codice della crisi. Diversamente interpretando, si arriverebbe ad escludere dalla possibilità di emettere note di variazione in diminuzione a quelle procedure relative al sovraindebitamento tipiche dei soggetti non fallibili (Rd 267/1942) o non ammessi alla liquidazione giudiziale di cui al Dlgs 14/2019: si tratta della liquidazione del patrimonio di cui alla legge 3/2012, oggi «liquidazione controllata» disciplinata dall' articolo 268 e seguenti del Dlgs 14/2019 e degli accordi di composizione di cui alla legge 3/2012, oggi «concordato minore» di cui all' articolo 74 e seguenti, Dlgs 14/2019. Per una parità di trattamento, la rettifica della fattura dovrebbe poter essere applicata anche a queste procedure «minori», assimilabili alle procedure – applicabili ai soggetti fallibili – alla liquidazione giudiziale (ex fallimento; che è assimilabile alla procedura di liquidazione del patrimonio) e al concordato preventivo/all'accordo di ristrutturazione dei debiti (che è assimilabile all'accordo di composizione; cd. concordato minore). Il Dlgs 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, disciplina anche altre procedure che, secondo l'agenzia delle Entrate, non essendo menzionate dall'articolo 26 del Decreto Iva sarebbero escluse: si tratta del concordato semplificato (articoli 25-sexies e 25-septies, Dlgs 14/2019), del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater, Dlgs 14/2019), degli accordi di ristrutturazione (diversi da quelli ordinari di cui all'articolo 182, Rd 267/194, ora articolo 57, Dlgs 14/2019) ad efficacia estesa e agevolati (ai sensi degli articoli 182-septies e 182-novies, Rd 267/1942, ora articoli 60 e 61, Dlgs 14/2019). Solo per la composizione negoziata della crisi viene esplicitamente prevista, dall'articolo 38, comma 2, Dl 13/2023, l'assimilazione alle procedure concorsuali che consentono l'emissione delle note di credito. Andrebbe anche analizzata la compatibilità della normativa nazionale, come interpretata dall'agenzia, con la previsione dell'articolo 90, Direttiva 2006/112/Ce (Direttiva Iva) che obbliga «successivamente alla conclusione di un'operazione, il corrispettivo non venga totalmente o parzialmente percepito dal soggetto passivo» (Corte di Giustizia Ue, 3 luglio 1997, in causa C-330/95: si veda anche Corte di Giustizia Ue, 29 maggio 2001, in causa C-86/99, punto 33).

Iva/Split payment

Comunicato ministero Economia e Finanze 9 maggio 2023, n. 75

Split payment: rinnovo all'autorizzazione Ue

Il Mef annuncia che le autorità Ue stanno rinnovando l'autorizzazione ad applicare il meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) dell'Iva, di cui all'articolo 17-ter, Dpr 633/1972. La precedente autorizzazione scade il 30 giugno 2023 (una prima autorizzazione di tale meccanismo era già stata concessa dal Consiglio Ue con la decisione n. 784/2017, successivamente modificata con la decisione n. 1105/2020). Il meccanismo si applica alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche Amministrazioni nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche Amministrazioni o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Quando verrà attuata la riforma fiscale, il meccanismo sarà rivisto; nel frattempo continuerà ad applicarsi, senza soluzione di continuità, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura.

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 maggio 2023, n. 326

Cessione di aree al Comune a titolo di compensazione urbanistica

La cessione ad un Comune, da parte di una società, di aree a titolo di compensazione urbanistica aggiuntiva, destinate all'edilizia residenziale pubblica, è un'operazione rilevante ai fini Iva. In particolare, la convenzione stipulata tra il Comune e la società prevede la cessione, a titolo di compensazione, di lotti destinati all'edilizia residenziale pubblica ad un prezzo convenzionato. La cessione di tali aree rappresenta un requisito essenziale per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Non trova applicazione la disposizione contenuta nell'articolo 51, legge 342/2000, secondo cui non è rilevante ai fini Iva la cessione nei confronti di Comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. Nel caso oggetto dell'interpello in esame, dalla convenzione stipulata tra il Comune e la società emerge che quest'ultima si impegna a cedere a prezzo convenzionale le aree a titolo di compensazione aggiuntiva. Di conseguenza, la cessione di tali lotti di terreno è da ritenersi rilevante ai fini Iva.

Imu/Dichiarazione

Dm 4 maggio 2023

Dichiarazione Imu: nuovo modello per gli enti non commerciali

Il modello Imu Enc da utilizzare per la dichiarazione che scade il 30 giugno 2023 è quello pubblicato sul sito del Mef. Esso, che ha sostituito il precedente modello approvato con Dm 26 giugno 2014 (l'aggiornamento del documento ha tenuto conto delle novità che hanno toccato l'Imu durante l'emergenza Covid), è da inviare telematicamente (attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'agenzia delle Entrate, anche a mezzo intermediario abilitato) e riguarda l'anno 2022. Invero, avendo il Decreto Milleproroghe prorogato di ulteriori 6 mesi (dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023) il termine per la presentazione della dichiarazione Imu riguardante l'anno d'imposta 2021, il prossimo 30 giugno 2023 vede scadere il termine di presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2021 e 2022. Nello specifico, la dichiarazione dev'essere presentata ogni anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, dagli enti non commerciali esentati dall'imposta municipale (comma 759, lettera g), articolo 1, legge di Bilancio 2020) al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione dev'essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile stesso. La dichiarazione telematica Imu Enc dev'essere presentata dagli enti non commerciali, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste. Pertanto, sotto un profilo soggettivo, saranno tenuti a presentare il nuovo modello tutti gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e che possiedono ed utilizzano gli immobili per tali finalità. Rientrano in questa nozione, quindi, non solo istituti previdenziali, ex Ipab ed enti territoriali (cioè i Comuni), ma anche Onlus, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale. Il modello contiene diversi quadri: 1) il quadro A viene riservato alla descrizione degli immobili totalmente imponibili o esenti; 2) il quadro B riguarda, invece, gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. Prevede una differente modalità di compilazione e di determinazione della porzione di immobile da assoggettare a imposizione a seconda che si tratti di attività didattica o di altre attività meritevoli; 3) i quadri C e D vengono utilizzati, rispettivamente, per la determinazione dell'Imu e per compensazione e rimborsi.

Immobili/Catasto

Circolare agenzia delle Entrate 8 maggio 2023, n. 11/E

Archivi catastali: aggiornamento per frazionamento di Enti urbani

Sono dettate le istruzioni per la redazione degli atti di aggiornamento Pregeo e Docfa per effettuare gli aggiornamenti degli archivi catastali (Catasto terreni e Catasto fabbricati) - di cui al Dm 19 aprile 1994, n. 701- nel caso di frazionamento di Enti urbani. Questi ultimi sono porzioni di territorio (particelle catastali) che, una volta edificate, vengono censite nel Catasto fabbricati e, quindi, sottratte all'aggiornamento al Catasto terreni, nel quale restano individuate come «Enti urbani», prive di indicazione dei soggetti che vantano diritti su di esse. Si parla di frazionamento di Enti urbani, ad esempio, quando viene effettuato l'ampliamento della sede stradale sulla quale affaccia la porzione di un terreno. In tale ipotesi, potrebbe essere necessario presentare una richiesta di aggiornamento geometrico del Catasto terreni (con la procedura Pregeo), da perfezionare successivamente al Catasto fabbricati. In molti casi, invece, occorre effettuare direttamente l'aggiornamento al Catasto fabbricati (con la procedura Docfa). Inoltre, considerata la gestione integrata delle banche dati catastali introdotta con il Sistema Integrato del Territorio (Sit), la circolare chiarisce le regole per garantire l'allineamento della cartografia e degli archivi censuari di Catasto terreni e Catasto fabbricati. L'allegato tecnico alla circolare in esame raccoglie alcune casistiche ed esemplificazioni che possono agevolare l'applicazione dei principi generali espressi nel documento stesso.

Agevolazioni/Contributi

Dm Ambiente e Sicurezza energetica 14 aprile 2023

Impianti agrivoltaici: incentivi per la realizzazione

Sono dettati criteri e modalità per incentivare – attraverso la messa a disposizione di fondi – la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale. In particolare, il Decreto, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), Dlgs 199/2021, concede gli incentivi in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR per una potenza complessiva pari ad almeno 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, ai sistemi agrivoltaici, che rispettano i requisiti stabiliti dal Decreto, è riconosciuto un incentivo composto da: a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili; b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete. I soggetti beneficiari della misura sono: a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del Codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal Dlgs 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, Dlgs 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole; b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla precedente lettera a). Accedono ai meccanismi incentivanti: 1) a seguito di iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) su indicato; 2) a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Gli impianti di cui sopra accedono alle procedure bandite se garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti: a) possiedono il titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; b) possiedono il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva; c) hanno i requisiti di cui all'Allegato 2, lettera a) del Decreto; d) garantiscono la continuità dell'attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l'impianto; e) gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione; f) sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 17, Regolamento Ue 2020/852, come illustrato nelle regole operative di cui all'articolo 12; g) possiedono la dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento. L'accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del biennio 2023-2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti. Le procedure si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 maggio 2023, n. 316

Imprese gasivore: bonus energia estesa a forniture di gas con contratto stipulato a prezzo fisso

Un'impresa gasivora intende sapere se il credito d'imposta previsto dall'articolo 15.1, Dl 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) spetta anche per le forniture di gas naturale il cui contratto stabilisce un prezzo fisso. Successivamente altre disposizioni hanno esteso l'agevolazione: il Dl 17/2022 (Decreto Energia), il Dl 21/2022 (Decreto Ucraina), il Dl 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), il Dl 144/2022 (Decreto Aiuti-ter), il Dl 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), nonché la legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023). Per i riferimenti di prassi si vedano le circolari nn. 13/E/2022, 20/E/2022, 25/E/2022 e 36/E/2022. L'agenzia chiarisce che la norma prevede che l'aumento del 30% fra i prezzi del trimestre del 2022 precedente a quello oggetto dell'agevolazione e quelli del corrispondente periodo del 2019 (condizione necessaria per la spettanza del beneficio) debba essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme). Quindi, non ha in alcun modo rilevanza la circostanza che lo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato eventualmente stipulato a prezzo fisso nel periodo di riferimento del credito in esame.

Tregua fiscale/Rottamazione

Dl 10 maggio 2023, n. 51, GU 10 maggio 2023, n. 108

Rottamazione dei ruoli: ufficializzate le proroghe

Il Decreto – all'articolo 4 – conferma i nuovi termini fissati per aderire (e per effettuare i relativi versamenti) alla rottamazione dei ruoli, prevista dalla legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), già annunciati con il comunicato Mef 21 aprile 2023, n. 68. Così, relativamente ai ruoli consegnati all'agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o da avvisi di addebito Inps (e delle Casse previdenziali private che hanno aderito alla rottamazione entro lo scorso 31 gennaio), il termine per: 1) presentare la domanda di rottamazione dei ruoli (originariamente fissato al 30 aprile) è posticipato al 30 giugno 2023; 2) comunicare, da parte dell'agente della Riscossione, la liquidazione delle somme al contribuente slitta dal 30 giugno al 30 settembre 2023; 3) effettuare il pagamento di tutte le somme dovute o della prima rata slitta dal 31 luglio al 31 ottobre 2023. La seconda rata scadrà il 30 novembre e le restanti rate scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Professionisti/Compensi

Legge 21 aprile 2023, n. 49, GU 5 maggio 2023, n. 104

Disposizioni in materia di equo compenso

La legge contiene le disposizioni in materia di equo compenso che operano – con decorrenza dal 20 maggio 2023 – in relazione ai rapporti con i grandi committenti (imprese bancarie e assicurative nonché loro società controllate, loro mandatarie e imprese che, nell'anno precedente al conferimento dell'incarico, hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro) e con la Pubblica amministrazione (articolo 2, commi 1 e 3, legge 49/2023). Restano, invece, escluse le società di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione: per i professionisti in rapporto con questi ultimi si prevede, comunque, che il compenso sia «adeguato». La normativa interessa tutti i professionisti, sia quelli iscritti presso un Ordine sia quelli esercenti professioni non regolamentate (legge 4/2013), per le prestazioni d'opera intellettuale svolte in forma individuale, associata o societaria. Il compenso sarò equo in quanto: 1) sono nulle le pattuizioni volte a vietare al professionista di richiedere acconti nel corso della prestazione o che consentano al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito. Inoltre, è vietato pattuire il mancato rimborso delle spese al professionista, e il pagamento a quest'ultimo deve avvenire entro 60 giorni dalla fattura o dalla richiesta di pagamento (articoli 3 e seguenti, legge 49/2023); 2) la misura del compenso deve far riferimento ai parametri indicati in appositi decreti ministeriali per ciascuna categoria (Dm Giustizia 55/2014, come modificato dal Dm 147/2022, per gli avvocati, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, legge 247/2012; decreti ministeriali per le altre professioni ordinistiche, ai sensi dell'articolo 9, Dl 1/2012; Dm Imprese e Made in Italy per i professionisti non ordinistici). Gli onorari professionali vanno determinati sulla base di plurimi elementi, quali l'urgenza e il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni trattate. In sostanza, con l'abrogazione dell'articolo 2, comma 1, Dl 223/2006 che aveva soppresso il precedente sistema delle tariffe vincolanti, tornano ad applicarsi le tariffe obbligatorie, che saranno ora determinate dai decreti ministeriali di competenza. Inoltre, con la nuova legge, anche il professionista di vedrà ridurre la propria autonomia negoziale, dovendo offrire prestazioni a fronte di un compenso che non possa danneggiare la categoria professionale (articolo 5, comma 5, legge 49/2023). Sarà il giudice, una volta rilevata l'iniquità del compenso, a provvedere alla rideterminazione condannando il committente al pagamento del dovuto con l'eventuale obbligo del cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito. Il parere di congruità emesso dall'Ordine o dal Collegio di riferimento ha efficacia di titolo esecutivo. Il giudizio di opposizione al parere di congruità si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica del luogo nel cui circondario ha sede l'Ordine o il Collegio professionale che lo ha emesso, nelle forme del rito semplificato di cognizione.

Previdenza/Tasso di rateazione

Circolare Inps 8 maggio 2023, n. 44

Versamento contributivo: variazione del tasso di rateazione e delle somme aggiuntive

L'Istituto di previdenza ha reso nota un'ulteriore variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Gli aumenti precedenti, che seguono l'innalzamento dei tassi da parte della BCE (tasso giunto al 3,75% a partire dal 10 maggio 2023), sono stati segnalati con Circolari Inps 8 febbraio 2023, n. 17; 16 dicembre 2022, n. 133; 20 marzo 2023, n. 31. La variazione incide sia sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione dagli enti gestori di previdenza, sia sulla misura delle sanzioni civili (articolo 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, e comma 10, legge 388/2000). Per quanto riguarda l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,75% annuo per le rateazioni presentate a decorrere dal 10 maggio 2023. Non subiranno, invece, modifiche i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore. Stesso tasso anche in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi. Il nuovo tasso del 9,75% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2023. Relativamente alle sanzioni civili, l'Istituto precisa che: a) in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,25% in ragione d'anno (tasso del 3,75% maggiorato di 5,5 punti); b) la misura del 9,25% annuo trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, legge 388/2000 (violazione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa). Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% o nel limite del 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge; c) la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 9,25% annuo anche con riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 10 del medesimo articolo 116 (quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa). Restano infine invariate le percentuali di riduzione delle sanzioni comminate nei confronti dei soggetti interessati da procedure concorsuali, che anche a decorrere dal 10 maggio 2023 potranno oscillare tra un minimo del 5% ed un massimo del 7%.

Fiscalità internazionale/Sostituti d'imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 maggio 2023, n. 325

Società non residenti e status di sostituto d'imposta

Affrontato il tema della fiscalità della cessione di proventi di diritti musicali a società fiscalmente residente in Lussemburgo, l'agenzia precisa che lo status di sostituto d'imposta, ai fini dell'effettuazione di ritenute alla fonte, è assunto sulle società non residenti solo nell'ipotesi in cui corrispondano redditi attraverso stabili organizzazioni in Italia, ovvero siano obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Le società non residenti seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, tra i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 23, Dpr 600/1973, ne vengono oggettivamente escluse per ovvi motivi attinenti alla delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 10 maggio 2023, n. 20/E

Imprese energivore: codici tributo per l'utilizzo dei bonus energia relativi al secondo trimestre 2023

I codici tributo istituiti con il documento di prassi in esame consentono l'utilizzo, tramite il modello F24, dei crediti d'imposta – relativi al secondo trimestre 2023 (articolo 4, commi 2-5, Dl 34/2023) – a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. I crediti vanno utilizzati entro il 31 dicembre 2023. Si tratta dei codici 7015, 7016, 7017 e 7018, da utilizzare per fruire dei crediti d'imposta pari, rispettivamente, al 20% per le imprese a forte consumo di energia elettrica (anche se destinata all'autoconsumo), al 10% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, al 20% per le imprese a forte consumo di gas naturale e al 20% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 10 maggio 2023, n. 21/E

Appalti e violazione sulle ritenute: codici tributo per il versamento delle sanzioni

L'articolo 17-bis, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nonché all'utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, prevedendo, ai commi 1 e 3, nuovi obblighi a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati. Con la circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E sono stati forniti chiarimenti relativi alla disciplina in argomento. Il comma 4 del medesimo articolo 17-bis stabilisce che «In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione». Per consentire il versamento di tali somme, tramite «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide) sono istituiti i codici tributo 8119 e 9600.