I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 5 all'11 giugno

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Vendite a distanza

Dlgs 1 giugno 2020, n. 45 , GU 9 giugno 2020, n. 145
Iva per le vendite a distanza – Attuazione della Direttiva 2017/2455/Ue
La norma è volta a semplificare gli obblighi Iva a carico degli operatori economici di minori dimensioni che prestano servizi elettronici, di telecomunicazione o tele-radiodiffusione (cd. servizi "TTE") nei confronti di privati consumatori di altri Stati membri.
Il nuovo articolo 7-octies, inserito nel Dpr 633/1972, detta i criteri di territorialità (precedentemente fissati dalle lettere f) e g) dell'articolo 7-sexies, Dpr 633/1972) per i servizi "TTE" resi nei confronti di privati committenti, introducendo un'eccezione: qualora il prestatore abbia reso tali servizi nei confronti di privati committenti stabiliti in altri Stati membri per un ammontare annuo non superiore a 10.000 euro nell'anno solare precedente e in quello in corso, gli stessi servizi si considerano rilevanti ai fini Iva nello Stato in cui è stabilito il prestatore.

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1 giugno 2020, n. 162
Corsi di volo – Applicazione dell'imposta
Le lezioni di volo per i piloti di velivoli (di linea o commerciali) sono operazioni esenti da Iva (articolo 10, comma 1, numero 20), Dpr 633/1972), mentre l'insegnamento finalizzato all'ottenimento della licenza di pilota privato, avendo uno scopo meramente ricreativo o sportivo, è imponibile.
Al pari dell'insegnamento della guida automobilistica, i corsi di volo rappresentano, in via generale, un insegnamento di tipo specialistico, imponibile Iva, dal cui ambito è possibile escludere, per assoggettarli al regime di esenzione, solo i corsi finalizzati all'ottenimento della licenza di pilota commerciale e di quella di pilota di linea giacché finalizzati a svolgere l'attività professionale di pilota. Solo questi corsi possiedono di per sé le caratteristiche per essere ricondotti nell'ambito della formazione professionale (esente da Iva), perché volti a trasmettere conoscenze utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento professionale dell'attività di pilota.
Può rientrare nel regime di esenzione Iva anche il corso per l'ottenimento della licenza di pilota privato quando lo stesso costituisce parte integrante della formazione professionale finalizzata allo svolgimento della professione di pilota commerciale o di linea.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 giugno 2020, n. 163
Iva – Servizio di lettura dei ripartitori di calore posti all'interno dei condomìni – Aliquota
Al servizio di lettura dei ripartitori di calore posti all'interno dei condomìni si applica l'aliquota ordinaria, anche se l'impresa incaricata dai condòmini ha provveduto all'installazione dei ripartitori di calore. Si applica l'aliquota ridotta al 10% sul corrispettivo relativo alla lettura dei ripartitori di calore posti all'interno dei condomìni, solo se è stato stipulato un "contratto di Servizio Energia", una complessa fattispecie finalizzata all'efficienza e al risparmio energetico, che preveda, tra le prestazioni, anche la lettura dei ripartitori di calore.
Viceversa, in presenza di un autonomo contratto, la prestazione di lettura andrà assoggettata all'aliquota Iva nella misura ordinaria del 22%.
In pratica, non ricorre l'accessorietà tra il servizio di lettura di ripartitori di calore presso i condomìni e la prestazione di installazione dei ripartitori di calore, presentando le due prestazioni una propria distinta e autonoma funzione.

Iva/Liquidazione di gruppo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 giugno 2020, n. 164
Liquidazione Iva di gruppo – Recupero del credito Iva
In presenza di atti di recupero – per via di un credito indebitamente utilizzato in compensazione nell'ambito della procedura di liquidazione Iva di gruppo (articolo 73, ultimo comma, Dpr 633/1972 e Dm 13 dicembre 1979) in assenza della garanzia – è la controllante, una volta definito l'atto, l'unica legittimata al ripristino del credito.
La procedura di liquidazione Iva di gruppo consente alle società legate da rapporti di controllo ed in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell'Iva in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo.
Poiché i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l'imposta da versare o il credito del gruppo, è solo questa a ripristinare il credito derivante dal versamento conseguente ad un atto di recupero: per effetto della regolarizzazione della violazione; il credito ripristinato resta nella disponibilità della controllante, in conformità alle regole di funzionamento della procedura di liquidazione Iva di gruppo sopra descritte, secondo cui le eccedenze periodiche Iva a debito e a credito delle singole società sono trasferite alla controllante che procede alla liquidazione e al versamento del saldo del gruppo, ovvero resta titolare dell'eventuale eccedenza a credito.

Iva/Pro-rata

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 giungo 2020, n. 165
Pro-rata – Calcolo della percentuale di detrazione – Esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili
Nel calcolo della percentuale di detrazione del pro-rata Iva non si tiene conto della cessione dei beni ammortizzabili, ancorché la cessione sia effettuata in maniera continua e sistematica (società operante nel settore elicotteristico e nel settore del servizio aereo antincendio che effettua continue compravendite di elicotteri al fine di poter contare su una flotta di velivoli sempre idonea a svolgere i servizi richiesti).
Poiché una parte delle operazioni effettuate dalla società avviene in regime di esenzione Iva, si chiede all'Agenzia se nel calcolo della percentuale di detrazione si debba tener conto anche delle cessioni (frequenti e ripetute) dei predetti elicotteri, sia pure qualificati come beni ammortizzabili.
La risposta è negativa, poiché, in base al disposto dell'articolo 19-bis, comma 2, Dpr 633/1972 (articolo 174, paragrafo 2, lettera a), Direttiva 112/2006), non si deve tenere conto, nel calcolo della percentuale di detrazione del pro-rata, delle cessioni degli elicotteri e degli altri velivoli della società in quanto gli stessi costituiscono beni ammortizzabili ai fini della norma in esame.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 6 marzo 2008, causa C-98/07), l'obiettivo della norma comunitaria è di evitare che il calcolo della percentuale di detrazione possa essere contaminato da operazioni che non riflettono l'attività abitualmente esercitata dal soggetto passivo. Tuttavia, la nozione di beni d'investimento esclusi dal pro-rata, precisa la Corte di Giustizia, "non può comprendere quelli la cui vendita riveste, per il soggetto passivo interessato, il carattere di un'attività economica usuale".
Sul punto, l'Agenzia precisa che per individuare i beni ammortizzabili esclusi dal pro-rata si debba aver riguardo alla nozione prevista nel comparto delle imposte dirette. In tale ambito, assume rilievo la distinzione tra beni oggetto dell'attività propria dell'impresa (beni merce) e beni strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa. In tale categoria rientrano quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l'esercizio dell'attività e, come tali, non idonei a qualificare la natura dell'attività svolta.
Nel caso di specie, nei bilanci della società, gli elicotteri sono sempre stati contabilizzati tra le immobilizzazioni materiali (all'interno della voce "impianti e macchinari") e non tra le rimanenze finali dei beni oggetto dell'attività.
Secondo l'Agenzia, la circostanza che la società effettui un numero considerevole di acquisti e vendite di elicotteri, anche al fine di garantire il costante aggiornamento dei velivoli utilizzati, non fa venire meno la natura di beni strumentali ammortizzabili degli stessi.

Iva/Export

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 giugno 2020, n. 166
Cessione di beni all'esportazione – Spedizione e trasporto nel mare territoriale
Nel concetto di cessione all'esportazione – per la quale opera il regime di non imponibilità – sono ricomprese le operazioni di spedizione e trasporto di beni utilizzati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento ed il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.
Laddove, come nel caso di specie, la consegna avvenga nelle acque territoriali di altro Stato membro della Ue, la cessione si configura come intracomunitaria (non imponibile, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), Dl 331/1993), se effettuate verso soggetti passivi d'imposta.

Iva/Buono multiuso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 giugno 2020, n. 167
Documento commerciale per reso merce – Reso del reso – Procedura di registrazione
Sono dettate indicazioni circa le regole da seguire in caso di buono "multiuso" (ossia, il buono non destinato ad ottenere uno stesso bene). In pratica si chiede quale sia la corretta procedura di registrazione da adottare in caso di "reso del reso", cioè un nuovo cambio del bene acquistato in sostituzione di quello oggetto del primo reso.
La procedura di reso corretta da adottare è la seguente.
Al momento della riconsegna del bene va emesso un documento commerciale per reso merce, in rettifica del corrispettivo del bene reso e recupero della corrispondente imposta, che richiama il documento commerciale emesso con il riferimento all'operazione originaria.
Al momento della consegna del "buono" di pari valore (cui va attribuito un "numero identificativo" da associare alla "pratica di reso"), poiché la tipologia di buono che si sta rilasciando è "multiuso" - la cui consegna, a differenza del buono "monouso" non costituisce effettuazione dell'operazione e, quindi, non si realizza il momento impositivo ai fini Iva -, l'esercente non è tenuto ad emettere il documento commerciale. Tuttavia, qualora per esigenze gestionali, l'esercente volesse memorizzare l'operazione di consegna del buono, il documento commerciale che si emetterà dovrà riportare il codice natura "N2" ("non soggette").
Al momento del nuovo acquisto va emesso un nuovo documento commerciale, con la descrizione del bene acquistato e la valorizzazione della relativa Iva, che reca un "TOTALE COMPLESSIVO" pari al valore della merce acquistata, mentre il buono deve essere utilizzato come un mezzo di pagamento, riportando il suo "numero identificativo" all'interno del documento commerciale ovvero, ove il registratore telematico in uso lo consenta, utilizzando la cosiddetta "APPENDICE" (cfr. "Specifiche tecniche" di cui al provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2019, prot. 1432217, versione 9.0 dicembre 2019, paragrafo 2.1 CARATTERISTICHE HARDWARE E SOFTWARE - DOCUMENTO COMMERCIALE).
Al momento del "reso del reso" la procedura è analoga a quella sopra descritta, con la precisazione che il nuovo "documento commerciale per reso merce" deve richiamare il documento emesso al momento della scelta del nuovo capo.


Agevolazioni/Tasso di attualizzazione e rivalutazione

Dm Sviluppo economico 28 maggio 2020, GU 9 giugno 2020, n. 145
Agevolazioni alle imprese – Tasso di attualizzazione e rivalutazione
A decorrere dal 1° giugno 2020, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni alle imprese è fissato nella misura dello 0,78%.

Agevolazioni/Decreto Liquidità

Legge 5 giugno 2020, n. 40, GU 6 giugno 2020, n. 143
Decreto "Liquidità" – Conversione in legge
Si sintetizzano le principali novità intervenute a seguito della conversione in legge del decreto "Liquidità" (di seguito il decreto).
Vengono aumentate le soglie massime di prestiti bancari con garanzia statale (su finanziamenti fino al 25% del fatturato) che passano da 25.000 a 30.000 euro (articolo 13, lettera m), Dl 23/2020); la durata viene aumentata da 6 a 10 anni; fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto (lettera m-bis introdotta nell'articolo 13).
E' stato precisato che anche le associazioni professionali e le società tra professionisti (nonché gli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker) possono richiedere questi prestiti in banca, a fronte della garanzia statale. La precisazione è stata necessaria perché il testo originario del decreto non prevedeva esplicitamente questi soggetti.
I soggetti che operano nel settore alberghiero e termale possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (nuovo articolo 6-bis). Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Opzionalmente, il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, legge 27 dicembre 2019, n. 160 può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024 (nuovo articolo 12-ter). La rivalutazione avviene attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.
E' previsto (nuovo articolo 12-bis) un credito d'imposta (30% delle spese sostenute) per l'anno 2020 a fronte delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.
Con l'aggiunta dell'articolo 12-quater è consentita la detraibilità dell'Iva pagata per l'acquisto di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura, con il fine di finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Questi acquisti sono considerati effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. A tale scopo viene inserito un comma 3-bis all'articolo 66 del decreto "Cura Italia" (Dl 18/2020), che concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura.
Il nuovo comma 8-bis inserito nell'articolo 18 proroga i termini di scadenza del versamento del Prelievo erariale unico (Preu) sulle somme giocate tramite apparecchi da intrattenimento e del canone di concessione per gli apparecchi da intrattenimento. La data utile per il pagamento dell'imposta unica dovuta dai concessionari dei dispositivi, slitta dal 30 agosto al 22 settembre 2020. La norma prevede anche la possibilità di versare l'importo in maniera rateale, con gli interessi calcolati giorno per giorno e con rate mensili di pari importo: la prima da saldare entro il 22 settembre, quelle successive entro l'ultimo giorno del mese e l'ultima rata entro il 18 dicembre 2020.
L'articolo 9 contiene disposizioni in materia di concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione. Rispetto alla precedente formulazione, con la quale era stato previsto che i termini di adempimento, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, fossero prorogati di sei mesi, la legge di conversione amplia le fattispecie. In primo luogo, è esteso il periodo temporale di riferimento: nella legge di conversione non si parla più di un arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 ma di termini di adempimento aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020. In secondo luogo, le fattispecie cui la moratoria risulta applicabile sono più ampie, in quanto vengono inclusi gli accordi di composizione della crisi e i piani del consumatore omologati, prorogandoli di sei mesi.

Agevolazioni /Crediti d'imposta

Circolare agenzia delle Entrate 6 giugno 2020, n. 14/E
Risoluzione agenzia delle Entrate 6 giugno 2020, n. 32/E

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – Chiarimenti e codice tributo
Sono forniti chiarimenti in ordine alla spettanza e alla fruizione del credito d'imposta previsto dall'articolo 28, Dl 34/2020 (decreto Rilancio).
Il credito d'imposta è pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% del canone nei casi contratti di affitto d'azienda.
E' riconosciuto a chi svolge attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito d'imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l'eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d'imposta anche in relazione a quest'ultima attività. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d'imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.
L'importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del versamento.
Se il canone, invece, è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241), utilizzando il codice tributo "6920"; in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell'ipotesi in cui il credito d'imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all'importo della cessione pattuita.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d'imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

Agevolazioni /Contributo a fondo perduto

Provvedimento agenzia delle Entrate 10 giugno 2020
Dl "Rilancio" – Contributo a fondo perduto – Approvazione del modello per la richiesta
Il provvedimento approva, con le relative istruzioni, il modello da utilizzare per richiedere il contributo a fondo perduto a favore di imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown di cui all'articolo 25 del Dl 34/2020.
Il modello va predisposto e inviato dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020, mediante Entratel o un'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del sito delle Entrate.


Dichiarazione dei redditi/Modello 730

Provvedimento agenzia delle Entrate 5 giugno 2020
Modelli 730/2020 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi – Criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza
Sono stati approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza che l'agenzia delle Entrate utilizzerà per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi 730/2020 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti (direttamente o tramite sostituto d'imposta), con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta (articolo 5, comma 3-bis, Dlgs 175/2014).
I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati (articolo 1, comma 4, Dlgs 175/2014).
Tra le verifiche delle dichiarazioni, sono prese in considerazione anche le situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità che si sono verificate nelle annualità precedenti.
Tra gli elementi di incoerenza si rinvengono i seguenti: scostamento per importi significativi dei dati indicati nei modelli di versamento, nelle Cu e nelle dichiarazioni dell'anno precedente; presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Cu; presenza di situazioni di rischio individuate rispetto alle irregolarità emerse negli anni passati.


Professionisti/Indennità 600 euro

Dm Lavoro 29 maggio 2020
Indennità di 600 euro ai professionisti iscritti nelle Casse di previdenza privata
Il Decreto – pubblicato sul sito del ministero del Lavoro – prevede l'erogazione in favore di professionisti di un bonus di 600 euro per il mese di aprile, specificando che tale importo verrà erogato automaticamente dalle Casse, senza bisogno di presentazione di nuova domanda, a tutti i professionisti che abbiano fruito dell'analogo bonus per il mese di marzo.
Viene estesa, inoltre, la fruizione del bonus per il mese di aprile anche a coloro si fossero iscritti a una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali richiesti.
Tale bonus è erogato in caso di cessazione o riduzione dell'attività professionale.
Sul punto, il Decreto precisa che: per "cessazione dell'attività", va intesa l'avvenuta chiusura della partita Iva tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020; per "riduzione o sospensione dell'attività", va intesa la riduzione almeno del 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all'analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute).
Per quanto riguarda i nuovi richiedenti (ovvero coloro che non hanno fruito del bonus per il mese di marzo, per i quali l'erogazione è automatica), in sede di domanda, i professionisti dovranno dichiarare: di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto sopra; di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus; alternativamente: di aver percepito – nell'anno 2018 – redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all'esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019; in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto redditi professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente; di aver chiuso la partita Iva tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020; di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all'esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all'emergenza.


Contenzioso/Controversie Ue

Dlgs 10 giugno 2020, n. 49, GU 10 giugno 2020, n. 146
Risoluzione delle controversie fiscali nella Ue – Attuazione della Direttiva 2017/1852/Ue
Il decreto stabilisce le norme relative alle procedure per la risoluzione delle controversie tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati Ue, che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione di Accordi e Convenzioni contro le doppie imposizioni.