I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dall'8 al 16 aprile

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Operazioni esenti

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 13 aprile 2021, n. 4
Cessione di oro da investimento: si applica il regime di esenzione
Nel commercio in oro da investimento l'esenzione Iva – ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 11), Dpr 633/1972 (articolo 344, Direttiva 2006/112/Ce) – vale solo se la vendita riguarda lingotti e placchette, di peso superiore a un grammo, con purezza pari o superiore a 995 millesimi e monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800.
In assenza di tali requisiti il metallo prezioso deve considerarsi oro industriale e non da investimento e la sua cessione è imponibile con obbligo di assolvimento dell'Iva da parte del cessionario, mediante l'applicazione del reverse charge (articolo 17, comma 5, Dpr 633/1972).
Il dubbio nasce dalla linea interpretativa del comitato Iva della Commissione europea, a seguito di un quesito sull'oro da investimento posto da un Paese comunitario, nel Working Paper 19 ottobre 2020, n. 1000 secondo il quale «un bene in oro puro con forma diversa dal lingotto o dalla placchetta non dovrebbe, in linea di principio, impedire che lo stesso rientri nel regime di esenzione IVA; tanto, in quanto, la condizione che dev'essere soddisfatta per considerare un bene in oro come oro da investimento, ad esempio con forma rotonda, ovale o irregolare (medaglie, gettoni d'oro ecc.), è rappresentata dal fatto che la particolare forma sia accettata a tutti gli effetti dal mercato di riferimento, nonché la purezza del metallo contenuto nel medesimo bene corrisponda a un titolo aurifero pari o superiore a 995 millesimi». Secondo questo orientamento il corretto trattamento fiscale deve far riferimento alla finalità (investimento) più che alla forma del metallo prezioso.
L'agenzia ricorda che il parere della Commissione non è vincolante; inoltre quest'ultima ha rimesso la questione a un comitato Iva che, tuttavia, non si è ancora espresso.
Di conseguenza, in assenza di indicazioni condivise a livello comunitario, l'agenzia ritiene che non ci può essere un'interpretazione estensiva del regime di esenzione Iva e che il beneficio resta pertanto circoscritto al solo oro che ha una determinata forma, peso e purezza (quindi lingotti o placchette, di peso superiore a un grammo, purezza pari o superiore a 995 millesimi) rappresentato o meno da titoli. Diversamente dovrà essere considerato oro industriale, e non da investimento, la cui cessione è imponibile ai fini Iva con l'applicazione del meccanismo del reverse charge.

Iva/Aliquote

Risoluzione agenzia delle Entrate 14 aprile 2021, n. 25/E
Cessione di unità immobiliare con cucina: aliquota applicabile
La cessione di una cucina deve considerarsi come un'operazione distinta dalla cessione dell'unità immobiliare (ancorché quest'ultima venduta «a corpo») e dev'essere assoggettata ad aliquota Iva ordinaria.
Una cucina arredata sebbene sia in grado di conservare una propria individualità, è formata da beni ed elementi che, di norma, non sono destinati a incorporarsi e divenire parte della costruzione, essendo, di norma, agevolmente smontabile e rimuovibile senza di per sé distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio stesso. Pertanto, essa non possiede le caratteristiche proprie dei beni immobili come definiti dall'articolo 13-ter del Regolamento Ue 15 marzo 2011, n. 282.
Inoltre, in mancanza di una cucina arredata, il fabbricato o l'edificio non può dirsi incompleto, diversamente da quanto accadrebbe per l'eventuale mancanza di porte, finestre, tetti, scale e ascensori.
Quindi non si ravvisano nemmeno le condizioni per considerare la cessione della cucina quale operazione accessoria alla cessione dell'unità immobiliare ad uso abitativo (articolo 12, Dpr 633/1972).
Un'operazione va considerata accessorio ad un'operazione principale quando la prima non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire meglio la seconda. Come chiarito dalla Rm 12 giugno 2001, n. 88/E le operazioni accessorie devono avere la funzione di integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale.
Quindi, la cessione di una cucina funzionante non può costituire un mezzo per fruire nelle migliori condizioni dell'operazione principale né per la sua realizzazione, ben potendo la cessione di un'unità immobiliare concludersi a prescindere dalla fornitura di una cucina arredata.
In altri termini, la cessione di una cucina funzionante non costituisce un elemento senza il quale l'operazione principale di vendita dell'unità immobiliare non sarebbe possibile. Pertanto, la cessione delle unità abitative, costituisce, ai fini Iva, una cessione di beni distinta da quella avente a oggetto la cucina.

Iva/Vendite a distanza

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 aprile 2021, n. 246
Errata applicazione del regime Moss: restituzione dell'imposta versata in eccesso
In caso di errata applicazione del regime Mini One Stop Shop (Moss) – introdotto dall'articolo 2, Dlgs 42/2015 – in sede di controllo della dichiarazione rettificativa, l'Iva che risulterà versata in eccesso nell'ambito del regime in esame, sarà restituita: direttamente dal Paese membro di registrazione se la rettifica è effettuata prima della ripartizione dell'imposta tra i Paesi membri; ovvero, dai singoli Paesi membri di consumo se la rettifica è effettuata a ripartizione già eseguita.
Nel caso in esame un contribuente ha fatto confluire nel regime Moss le vendite a distanza – di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), Dl 331/1993 – relative all'anno 2020. Invero, dal 2015 il regime Moss si applica ai servizi elettronici e a quelli di tele-radiodiffusione resi a privati consumatori (rapporti B2C). L'estensione alle vendite di beni a distanza opererà a partire dal 1° luglio 2021 (Direttive Ue 2017/2455/Ue e 2019/1995/Ue), con l'effetto che il Moss verrà sostituito da uno Sportello Unico più ampio (comprendente i regimi del cd. «One Stop Shop – OSS» e «Import One Stop Shop – IOSS»), che ricomprenderà le vendite a distanza intracomunitarie di beni, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi e a talune vendite interne di beni, nonché tutti i tipi di servizi resi nei rapporti B2C.


Ritenute/Brexit


Principio di diritto agenzia delle Entrate 9 aprile 2021, n. 6
Interessi da finanziamento: esenzione dalla ritenuta fino al termine del periodo transitorio
Si applica la normativa prevista dall'articolo 26, comma 5-bis, Dpr 29 settembre 1973, n. 600 – che prevede l'esenzione dalla ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da finanziamento a medio-lungo periodo corrisposti da imprese residenti nei confronti di banche stabilite in uno Stato membro dell'Ue – nei confronti delle banche stabilite nel Regno Unito durante il periodo transitorio previsto dall'Accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione europea. Diversamente si determinerebbe una violazione delle libertà fondamentali del Trattato.
L'articolo 127 dell'Accordo prevede che il diritto dell'Ue si applichi al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione; nel diritto dell'Unione sono inclusi i principi generali, quali le libertà fondamentali sancite dal TFUE, come il «principio di non discriminazione» stabilito all'articolo 18 del medesimo Trattato, a mente del quale nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
In particolare, costituisce discriminazione quella che porti a favorire senza giustificazione i cittadini di taluni Stati membri rispetto ad altri.
Tale principio, in ambito fiscale, si risolve in un divieto rivolto agli Stati membri di esercitare la potestà tributaria con arbitrio e senza giustificazione, con l'obiettivo di eliminare tutte le misure che possano ostacolare la libera circolazione, all'interno della Ue, delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
Quindi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, comma 5-bis, Dpr 600/1973, il Regno Unito dev'essere considerato, per tutto il periodo transitorio, alla stregua di un Paese ancora ricompreso nel territorio Ue.

Ritenute/Previdenza estera

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 13 aprile 2021, n. 3
Gestione previdenziale svizzera: applicazione della ritenuta
L'agenzia si esprime in ordine al regime impositivo applicabile in Italia alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP) per i soggetti residenti in Italia. Vengono, in particolare, precisate le modalità tecniche di applicazione della ritenuta del 5% da parte degli intermediari (Rm 27 gennaio 2020, n. 3/E).
Il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera LPP, è stato sostanzialmente equiparato a quello delle rendite corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), in quanto per entrambi i trattamenti è prevista l'applicazione di una ritenuta nella misura del 5% (articolo 76, comma 1-bis, legge 413/1991). Tale ritenuta è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento.
Riguardo ai soggetti tenuti all'applicazione della ritenuta, in caso di somme versate tramite un intermediario: per le rendite AVS, il comma 1 dell'articolo 76 prevede che la ritenuta è applicata dagli «istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia»; mentre, per le prestazioni LPP, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce che la ritenuta «è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento».
La differente formulazione prevede che, diversamente dalle rendite AVS, che sono corrisposte ai beneficiari tramite determinati istituti di credito italiani e, dunque, sulla base di specifiche convenzioni fra questi ultimi e la gestione AVS, le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui conti correnti aperti in Italia. Ne consegue che, nel primo caso, la ritenuta è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre, nel secondo caso, è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali sono accreditate le prestazioni dei beneficiari. Il fatto che la norma faccia riferimento all'intermediario finanziario italiano che interviene nel pagamento porta a ritenere che la ritenuta unica prevista dal comma 1-bis in esame per le prestazioni LPP vada applicata dall'intermediario laddove gli venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente.
Ai fini della corretta applicazione della ritenuta (che è operata a titolo d'imposta, esonerando il percipiente dal presentare la dichiarazione dei redditi) e per la determinazione della base imponibile, il cliente deve fornire alla banca (che funge da sostituto d'imposta) talune informazioni: di essere fiscalmente residente in Italia; che si tratta delle somme previste dalla legge 413 citata; la cadenza con cui verranno eseguiti i pagamenti (nell'ipotesi di erogazione in forma di rendita) e l'impegno del cliente di segnalarli di volta in volta alla banca; l'importo lordo su cui applicare la ritenuta.
Non è invece necessaria la dichiarazione che non si tratta di un'erogazione in forma di capitale, in quanto, come chiarito anche dalla Rm 3/E/2020, anche qualora la somma sia erogata in forma di capitale è soggetta alla ritenuta del 5%, se canalizzata tramite intermediario.
Riguardo la tassazione delle somme liquidate una tantum sotto forma di capitale, l'agenzia precisa che la tassazione separata – in base alla quale l'imposta si applica separatamente alle «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni» (articolo 17, comma 1, lettera a), secondo periodo, del Tuir) – è applicabile nella sola ipotesi di assenza di canalizzazione delle prestazioni LPP tramite un intermediario residente. Pertanto, in assenza di tale canalizzazione, per la riscossione da parte del cliente delle prestazioni LPP è prevista la tassazione Irpef delle somme nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ferma restando la tassazione separata per quelle erogate sotto forma di capitale.


Dichiarazioni annuali/Dichiarazione Iva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 aprile 2021, n. 230
Procedure concorsuali: secondo modulo per l'imposta esigibile relativa a operazioni ante fallimento
L'Iva relativa a operazioni effettuate prima dell'avvio di una procedura concorsuale, ma divenuta esigibile e/o detraibile nel corso della stessa procedura dev'essere indicata separatamente nella dichiarazione annuale del periodo d'imposta in cui è divenuta esigibile.
Così, se la procedura è stata avviata nel 2019, ma l'Iva è divenuta esigibile nel 2020, occorre presentare la dichiarazione Iva 2021 (relativa al 2020) con due moduli indicando: nel primo modulo, previa barratura della casella 1 riportata al rigo VA3, tutte le operazioni effettuate prima del fallimento, la cui Iva è divenuta esigibile nel 2020 (ossia, nel corso della procedura); nel secondo modulo, le operazioni attive e passive effettuate nel periodo d'imposta 2020.
Tale soluzione consente di: segregare il debito Iva riferito alle operazioni ante procedura; utilizzare in compensazione, mediante modello F24, l'eccedenza a credito di Iva prodotta dalle operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2020 con i debiti fiscali e contributivi maturati successivamente alla procedura.
La curatela, inoltre, deve trasmettere all'agenzia delle Entrate la comunicazione delle operazioni relative al periodo ante fallimento, la cui imposta è divenuta esigibile dopo l'apertura del fallimento, al fine di consentirne l'insinuazione tardiva al passivo.

Dichiarazioni annuali/Invio e visto di conformità

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 aprile 2021, n. 245
Studio associato misto: sì all'invio delle dichiarazioni, no al visto di conformità
L'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni può essere richiesta ed ottenuta dall'associazione professionale che si compone di avvocati e commercialisti iscritti ai rispettivi albi professionali, che si avvale per il servizio di trasmissione telematica di una società di servizi contabili, il cui capitale sociale è interamente posseduto dai propri associati iscritti nell'albo dei dottori commercialisti. In assenza del controllo da parte dei commercialisti associati, la medesima associazione non potrà, tuttavia, apporre il visto di conformità né trasmettere dichiarazioni vistate (articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998).
I commercialisti associati possono operare attraverso la partita Iva dell'associazione per l'esercizio della professione, evitando di dover aprire una propria posizione Iva individuale. Però, nelle attività connesse al visto di conformità (tenuta della contabilità e trasmissione telematica della dichiarazione vistata) non possono ricorrere ai servizi dell'associazione qualora non abbiano il controllo della stessa. Diversamente, possono utilizzare la società di servizi le cui quote sono possedute dai commercialisti stessi.
Agli associati è, inoltre, riconosciuta la possibilità di utilizzare quale garanzia la polizza assicurativa dell'associazione o della società di servizi, a condizione che, nel primo caso, la polizza stipulata dallo studio per i rischi professionali preveda un'autonoma copertura a garanzia dell'attività prestata dai singoli professionisti e, nel secondo caso, che nella polizza assicurativa vengano indicate le generalità dei singoli professionisti che intendano avvalersene.

Dichiarazioni annuali/Dichiarazione Irap

Provvedimento agenzia delle Entrate 14 aprile 2021
Specifiche tecniche per la trasmissione dei dati
L'agenzia delle Entrate deve trasmettere alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, i dati delle dichiarazioni Irap 2021, utilizzando il sistema di collegamento tra Anagrafe tributaria ed enti locali denominato «Siatel v2.0 PuntoFisco», secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato A al nuovo provvedimento.
La trasmissione è effettuata con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione Irap.


Agevolazioni/Pensionati esteri

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 aprile 2021, n. 244
Proventi da polizze unit linked: non si applica il regime di imposizione sostitutiva
Viene fornito un chiarimento in merito al regime agevolativo previsto per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che si trasferiscono nel Mezzogiorno italiano (articolo 24-ter del Tuir). In particolare, i pensionati esteri che hanno sottoscritto polizze prive di finalità previdenziale non possono accedere al regime di favore previsto per chi vuole trasferirsi nei Comuni del Mezzogiorno italiano (si tratta del regime di imposizione sostitutiva dell'Irpef introdotto, per i titolari di redditi da pensione di fonte estera, dall'articolo 1, comma 273, legge 145/2018).
Si ricorda che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno – o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 – possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, ad un'imposta sostitutiva, con aliquota del 7%, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione.
La fruizione del beneficio implica l'effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.
A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all'estero per il periodo indicato dalla norma e l'ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.
Nello specifico, l'opzione: è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa; è valida per i primi 9 periodi d'imposta successivi al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale; è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.
Per l'accesso al regime è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri. Rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causa in un rapporto di lavoro, anche diverso da quello di lavoro dipendente.
L'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese anche tutte quelle indennità erogate una tantum in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
Il caso esaminato con l'interpello in esame riguarda la sottoscrizione di polizze di natura volontaria: con l'effetto che l'erogazione delle prestazioni a favore dell'iscritto non era legata a un rapporto di lavoro e non richiedeva il raggiungimento di alcun requisito anagrafico o pensionistico. Pertanto, secondo l'agenzia, la sottoscrizione di tali polizze non ha una finalità previdenziale volta a garantire all'iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale, ma ha lo scopo d'investimento finanziario. Pertanto, l'istante non può accedere al regime di favore.


Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 aprile 2021, n. 231
Unità immobiliari funzionalmente indipendenti
Il Superbonus 110% (articolo 119, Dl 19 maggio 2020, n. 34) per interventi antisismici – realizzati su un edificio di un unico proprietario composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo – spetta con riferimento alle sole unità immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 66, lettera n), legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha previsto che il Superbonus si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
La norma dispone che per «accesso autonomo dall'esterno» s'intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
Quindi se le unità immobiliari su cui effettuare gli interventi sono funzionalmente indipendenti, ancorché di uno stesso proprietario, è possibile accedere al Superbonus con riferimento alle sole unità immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze, con un ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a 96.000 euro, riferito al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

Immobili/Agevolazioni prima casa

Risposte Interpelli, agenzia delle Entrate 9 aprile 2021, nn. 234 e 235
Cessione di terreno adibito alla costruzione e sospensione dei termini
La cessione di terreni edificabili destinati alla costruzione di un complesso residenziale non rientra nell'ambito di applicazione dell'agevolazione prima casa, ed esula dalla ratio della stessa, che è quella di favorire l'acquisizione della «prima abitazione» (risposta 234).
Quanto alla sospensione dei termini per l'agevolazione prima casa, introdotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (articolo 24, Dl 23/2020) e prorogata dal cd. Decreto Milleproroghe al 31 dicembre 2021, viene precisato che al termine triennale per l'ultimazione dei lavori e per la destinazione ad abitazione principale dell'immobile acquistato e da ristrutturare non è applicabile la sopra citata sospensione dei termini, che invece riguarda solo le fattispecie contemplate dalla norma, ossia (risposta 235): il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente, che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici prima casa nei 5 anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente, che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa; il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
I chiarimenti sulle sospensioni di legge sono stati forniti con la Cm 13 aprile 2020, n. 9/E.

Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpelli, agenzia delle Entrate 13 aprile 2021, nn. 239, 240 e 242
Ulteriori chiarimenti
L'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alla detrazione del 110% prevista dall'articolo 119, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), di seguito riassunti.
a) Il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati dalle Onlus, dalle OdV e dalle APS, nonché dalle cooperative iscritte nella «sezione cooperazione sociale» del registro prefettizio (si tratta, dunque, di una Onlus di diritto). Per detti soggetti, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale (salvo per gli immobili A/1, A/8 e A/9 non aperti al pubblico) e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi. Non opera neanche la limitazione in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (risposta 239).
b) E' preclusa la detrazione per il sisma bonus, nonché la detrazione «maggiorata» al 110% (Superbonus), qualora contestualmente alla segnalazione della richiesta del permesso a costruire non sia stata allegata, allo Sportello Unico, l'asseverazione ai fini dell'attestazione della classe di rischio sismico. Conseguentemente, per i lavori eseguiti sull'immobile (categoria C/2 con cambio di destinazione d'uso abitativo al termine dei lavori) spetterà solo la detrazione del 50% - ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir - per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (risposta 240).
c) Il Superbonus spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà (articolo 119, comma 9, lettera a), Dl 34/2020). Al riguardo, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate. Si applica, anche in tale ipotesi, il limite delle due unità immobiliari previsto in relazione alla possibilità di effettuare interventi trainati sulle singole unità dell'edificio. L'intervento oggetto di analisi dell'agenzia consiste nella demolizione e ricostruzione, senza aumento di volumetria, di un'unità immobiliare residenziale, con relativo garage pertinenziale, e di due unità immobiliari non residenziali (accatastate in C/2 e C/6) attigue all'appartamento, al fine di ottenere un'unica abitazione con relativa pertinenza.
Se l'intervento descritto rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma1, lettera d), Dpr 380/2001), come risultante dal titolo amministrativo, potrà beneficiare del Superbonus secondo le seguenti modalità (risposta 242): per gli interventi antisismici, il limite di spesa è pari a 96.000 euro per ciascuna delle tre unità immobiliari che costituiscono l'edificio prima dell'inizio dei lavori (gli immobili classificati in C/2 e C/6 e l'abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente considerate); per gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa, riferito a ciascun intervento agevolabile (trainanti e trainati) è calcolato con riferimento solo all'unità abitativa, trattandosi dell'unica unità immobiliare dotata di impianto di riscaldamento.

Immobili/Interventi edilizi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 aprile 2021, n. 241
Detraibili anche se effettuati su immobili censiti provvisoriamente nella categoria F/4
Gli interventi edilizi effettuati su immobili provvisoriamente censiti nella categoria F/4 possono fruire delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) a condizione che l'immobile a fine lavori assuma una destinazione abitativa.
La conclusione è la medesima di quella cui la stessa agenzia è giunta in relazione agli interventi effettuati su immobili classificati F/2 (unità collabenti).
Nel caso in esame gli interventi avvengono su un immobile esistente, frazionato in più unità immobiliari – provvisoriamente accatastate nella categoria F/4 – destinate ad abitazioni che verranno classificate nella categoria catastale A/2; il cambio di destinazione d'uso risulta dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori (Cm 8 luglio 2020, n. 19/E). Si ricorda che, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, ai fini dell'individuazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi, e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 aprile 2021, n. 248
No alle spese di ampliamento
Con riferimento agli interventi senza demolizione dell'immobile esistente e con ampliamento dello stesso, le detrazioni (sisma bonus, ecobonus e quelle previste dall'articolo 16-bis del Tuir per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio) competono solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura una nuova costruzione. In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione dell'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, utilizzando criteri oggettivi (Cm 19/E/2020).


Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 9 aprile 2021
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di marzo 2021
Il provvedimento accerta il cambio delle valute estere per il mese di marzo 2021. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del Tuir, nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Redditi di impresa/Ace

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 aprile 2021, n. 237
Rilevanza ai fini Ace e first time adoption dell'Ifrs 9
Secondo l'agenzia, con l'articolo 5, Dm 3 agosto 2017 si è inteso attribuire rilevanza ai fini Ace (articolo 1, comma 5, Dl 6 dicembre 2011, n. 201) a quei fenomeni contabili, rilevati in sede di first time adoption, che determinano un'iscrizione immediata di una componente rilevante ai fini della variazione del capitale proprio (riserva di patrimonio netto positiva o negativa) a fronte di minori o maggiori utili accantonabili a riserva nei periodi d'imposta successivi, con ciò evitando alle imprese di gestire un complesso doppio binario civilistico-fiscale.


Redditi di lavoro dipendente/Tassazione separata

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 aprile 2021, n. 243
Indennità legate a prestazioni lavorative erogate l'anno successivo a quello di maturazione
Le indennità connesse a prestazioni lavorative sono da assoggettare a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir) se corrisposte in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione, per una causa giuridica sopravvenuta, ovvero in esecuzione dell'accordo di contrattazione collettiva integrativa. Infatti, indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell'iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.
Secondo la norma citata, sono soggetti al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).
Affinché possa trovare applicazione la predetta modalità di tassazione è necessario che: gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa; detto ritardo derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti oppure sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (in altre parole il ritardo non dev'essere fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l'erogazione degli emolumenti).
Conseguentemente, la tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono oppure qualora la corresponsione in un periodo d'imposta successivo possa considerarsi fisiologica (sulla base della natura degli emolumenti stessi).
Il legislatore ha ricompreso, tra le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata, il contratto collettivo, nel quale è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.
Quindi, le indennità connesse a prestazioni lavorative sono da assoggettare a tassazione separata se corrisposte in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione, per una causa giuridica sopravvenuta, ovvero in esecuzione di un accordo di contrattazione collettiva integrativa.
Si applica, invece, la tassazione ordinaria nel caso della corresponsione in un anno successivo di un'indennità prevista da una disposizione di legge antecedente la maturazione o prevista da un contratto sottoscritto prima della maturazione, ad esempio a favore del proprio personale in base alle presenze e all'attività lavorativa dell'anno precedente; in tal caso, infatti, benché la corresponsione delle indennità avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello al quale la stessa si riferisce, il ritardo è da considerarsi fisiologico in base alla natura stessa dell'emolumento; pertanto tali indennità sono da assoggettare a tassazione ordinaria.


Società/Conferimento di partecipazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 aprile 2021, n. 238
Conferimento in regime di realizzo controllato in una holding
In tema di regime fiscale a realizzo controllato degli scambi di partecipazioni (articolo 177, comma 2-bis del Tuir), il conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto è astrattamente idoneo a integrare i presupposti della norma; tuttavia in caso di conferimento di partecipazioni in una holding, ai fini del rispetto delle percentuali richieste dalla normativa, occorre considerare le partecipazioni detenute indirettamente in tutte le società partecipate, ferma restando la rilevanza della partecipazione diretta detenuta nella holding esclusivamente per il calcolo del demoltiplicatore.
Il citato comma 2-bis prevede che, quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 (realizzo controllato) dell'articolo 177 del Tuir trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
Perciò il comma 2-bis estende il regime del realizzo controllato ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescano il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione.
La collocazione del comma 2-bis all'interno della disciplina generale di cui all'articolo 177 del Tuir, nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2-bis alle «partecipazioni conferite» lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni di scambio di partecipazioni. Inoltre, il riferimento al «conferente» porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni «qualificate».
Nel regime delineato dall'articolo 177 del Tuir, quindi, coesistono due discipline aventi presupposti ed ambiti di applicazione differenti essendo diversa la finalità: mentre nel comma 2 l'obiettivo finale è il conseguimento del controllo di diritto della società scambiata (da valutare avuto riguardo alla posizione della conferitaria e non dei conferenti), nelle operazioni riconducibili al comma 2-bis viene attribuita rilevanza all'oggetto del conferimento - che dev'essere una partecipazione definibile come «qualificata» - e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.
Quest'ultimo sostanzialmente trasforma una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indirettamente detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria (holding).
I conferimenti rilevanti secondo la disciplina recata dal comma 2-bis sono quelli che hanno per oggetto partecipazioni la cui titolarità consente alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio della società scambiata, per cui è escluso l'accesso al regime dei conferimenti di meri diritti di usufrutto. Diversamente, il conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto è astrattamente idoneo ad integrare i presupposti della norma in esame. Tuttavia, considerata la previsione contenuta nel secondo periodo del comma 2-bis (secondo cui, per i conferimenti di partecipazioni detenute in holding, «le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa») l'agenzia delle Entrate ha evidenziato che in caso di conferimento di partecipazioni in una holding, ai fini del rispetto delle percentuali della lettera a), occorre considerare le partecipazioni detenute indirettamente in tutte le società partecipate, ferma restando la rilevanza della partecipazione diretta detenuta nella holding esclusivamente per il calcolo del demoltiplicatore.


Accertamento delle imposte/Documenti informatici

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 aprile 2021, n. 236
Documenti informatici fiscalmente rilevanti: tenuta e conservazione sostitutiva
Sono forniti chiarimenti in merito alla tenuta e alla conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti.
In particolare, qualora questi consistano in registri tenuti in formato elettronico, ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta (da parte degli organi di controllo) in sede di accesso, ispezione o verifica (nel qual caso la stampa deve avvenire immediatamente). Entro lo stesso periodo vanno: posti in conservazione, nel rispetto delle norme relative alla conservazione digitale, di cui al Dm 17 giugno 2014, qualora il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico; ovvero materializzati (stampati) in caso contrario.
Nella risposta, l'agenzia non valorizza il comma 4-quater dell'articolo 7, Dl 10 giugno 1994, n. 357 (modificato dall'articolo 12-octies, Dl 34/2019), secondo cui (in deroga al precedente comma 4-ter che prevede la stampa cartacea) la tenuta di qualsiasi registro è valida se tenuta «con sistemi elettronici su qualsiasi supporto».
Quanto alla modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, per i registri e i libri contabili tenuti con sistemi informatici, si applica il Dm 17 giugno 2014 e, pertanto, deve avvenire con modalità telematica mediante il modello F24.


Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 12 aprile 2021, n. 24/E
Contributo a fondo perduto: codici tributo per l'utilizzo in compensazione
Sono stati istituiti i codici tributo per: utilizzare in compensazione – con modello F24 – il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Sostegni, nel caso in cui il contribuente scelga di fruirne sotto forma di credito d'imposta; la restituzione spontanea, tramite il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi», del contributo non spettante.
Il contributo a fondo perduto (articolo 1, Dl 41/2021) spetta a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, danneggiati dalla crisi generata dalla gestione dell'emergenza sanitaria.
Per consentire l'utilizzo in compensazione è stato istituito il codice tributo «6941».
Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (cd. F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo: «8128», «8129» e «8130».

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 15 aprile 2021, n. 27/E
Proroga del regime agevolato per i lavoratori impatriati: codici tributo per il versamento degli importi dovuti
L'articolo 16, comma 3-bis, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147 consente, al ricorrere di taluni requisiti, di prorogare per ulteriori 5 periodi d'imposta il regime speciale agevolato per i lavoratori impatriati, che prevede una tassazione del 50% ovvero del 10% del reddito.
Nello specifico, i soggetti individuati dall'articolo 5, comma 2-bis, Dl 34/2019 possono optare per l'applicazione del regime speciale agevolato in parola, previo versamento di un importo del 10% o del 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione.
Con il provvedimento agenzia delle Entrate 3 marzo 2021 sono state definite le modalità di esercizio della suddetta opzione. Il punto 1.3 del richiamato provvedimento dispone che il versamento degli importi dovuti per esercitare l'opzione sono versati mediante il modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241. Il successivo punto 1.4 stabilisce che l'importo dovuto è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione di cui trattasi.
I soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del menzionato provvedimento.
Al fine di consentire il versamento degli importi in parola, tramite il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo: «1860» (per il 10%) e «1861» (per il 5%).


Violazioni/Aiuti di Stato

Risoluzione agenzia delle Entrate 15 aprile 2021, n. 26/E
Modalità di correzione dell'importo indicato in dichiarazione e iscrizione nell'Rna
Vengono forniti chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell'importo dell'aiuto spettante indicato nel prospetto «Aiuti di Stato» e della conseguente iscrizione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale aiuti di Stato (Rna), in quanto l'importo errato riportato nell'apposito quadro del modello comporta anche l'iscrizione di una somma superiore nell'Rna rispetto a quella effettivamente riconosciuta.
Diventa fondamentale la variazione, in quanto il Registro nazionale aiuti di Stato ha lo scopo di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato (per le regole di funzionamento si veda il Dm 115/2017).
L'Rna è istituito presso il Mise ed è gestito dall'agenzia delle Entrate, limitatamente agli aiuti automatici e semi-automatici, ossia fruibili senza specifica autorizzazione (l'agenzia ne registra l'importo nell'Rna sulla base dei dati indicati dai contribuenti nel prospetto «Aiuti di Stato» delle dichiarazioni fiscali).
Nel quadro devono essere segnalati i contributi i cui presupposti si sono verificati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria procede con la conseguente iscrizione dell'aiuto individuale nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione che contiene l'agevolazione.
Il documento di prassi in esame precisa che nelle istruzioni alla compilazione del quadro «Aiuti di Stato» della dichiarazione e nelle relative specifiche tecniche è specificato che l'ammontare complessivo del beneficio spettante consiste nel risparmio d'imposta oppure nel credito d'imposta spettante nel periodo.
Quindi, se il contribuente ha fatto confusione indicando la deduzione o la variazione in diminuzione al posto dell'ammontare del beneficio, con conseguente incongruenza dell'importo dell'aiuto individuale iscritto nell'Rna, potrà rimediare presentando una dichiarazione integrativa, in base ai commi 8 e 8-bis, dell'articolo 2, Dpr 322/1998, segnalando l'importo corretto. L'agenzia poi procederà ad effettuare la correzione dell'importo precedentemente iscritto in Rna dell'aiuto individuale.
L'irregolarità comporta la sanzione amministrativa in misura fissa da 250 a 2.000 euro (comma 1, articolo 8, Dlgs 471/1997) con la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso.