I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 9 al 17 giugno

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Semplificazioni/Agevolazioni

Decreto approvato il 15 giugno 2022

Decreto Semplificazioni fiscali: misure urgenti

Il Decreto – il cui contenuto è stato approvato in data 15 giugno 2022 dal Consiglio dei ministri – prevede misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Le principali (prese dal testo approvato e in circolazione) sono di seguito illustrate.

Assegno unico e universale

Con il fine di evitare che il passaggio al nuovo modello di sostegno alla genitorialità (assegno unico e universale) comporti penalizzazioni economiche, viene prevista, limitatamente all'anno 2022, una maggiorazione di 120 euro su base mensile per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità. In questo modo, l'importo base aumenta da 85 euro fino a 175 euro (in caso di Isee inferiore a 15.000 euro: l'importo di 175 euro può scendere fino a 50 euro al crescere dell'Isee). Sale anche la clausola di salvaguardia, cioè l'importo incassato qualora l'assegno unico sia inferiore agli assegni familiari, portata ora a 120 euro.

Ecobonus auto

Viene stabilito un allungamento dei tempi per l'utilizzo dell'ecobonus auto. In pratica, sono previsti tempi più lunghi per l'immatricolazione di auto che beneficiano degli incentivi. Così, nelle procedure per l'erogazione dei bonus per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Mise, sono estesi da 180 a 270 giorni i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione degli estremi dell'acquisto. La proroga si è resa necessaria per via della mancanza di alcuni componenti costruttivi.

Proroga di termini

Slittano: al 31 dicembre 2022 (in luogo del termine del 30 giugno) la scadenza per la dichiarazione Imu. Inoltre, sono semplificati i modelli di dichiarazione Imu per gli enti non commerciali; al 30 settembre 2022 (in luogo del termine del 30 giugno) la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno; al 30 settembre 2022 (in luogo del termine del 16 settembre) la Lipe relativa al secondo trimestre 2022.

Esterometro

Viene introdotta l'esenzione dall'esterometro (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015) per le operazioni inferiori a 5.000 euro. La soglia si riferisce ad ogni singola operazione di acquisto di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, Dpr 633/1972). Inoltre, l'impianto sanzionatorio applicabile alle violazioni dell'esterometro (comunicazione dei dati delle operazioni estere) entrerà in vigore il 1° luglio 2022 (e non più il 1° gennaio 2022), allineando così le sanzioni con l'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni, obbligo che scatta dal 1° luglio 2022 a seguito del differimento disposto dall'articolo 5, Dl 146/2021.

Intrastat

Il termine per l'invio dei dati degli scambi intra-Ue (Intrastat) viene spostato dal giorno 25 (del mese successivo o del trimestre successivo) alla fine del mese successivo al mese/trimestre di riferimento (nuovo comma 6-bis introdotto nell'articolo 50, Dl 331/1993). Resta ferma la proroga al primo giorno feriale successivo dei termini in scadenza di sabato o in un giorno festivo (articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 70/2011).

Imposta di bollo sulle e-fatture

Viene ridefinito il calendario delle scadenze per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (articolo 6, Dm 17 giugno 2014). Si rammenta che, attualmente, il pagamento del tributo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: - per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre dell'anno di riferimento, laddove l'ammontare dell'imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre dell'anno non superi 250 euro; - per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre dell'anno non superi, complessivamente, 250 euro. Si noti che il differimento riguarda solo il bollo dovuto relativamente ai prime due trimestri dell'anno. Con la modifica in esame, il differimento del versamento per importi modesti (articolo 26, Dl 8 aprile 2020, n. 23) viene modificato a partire dal 2023, innalzando la soglia da 250 euro a 5.000 euro.

Dichiarazione aiuti di Stato

È prevista la proroga al 30 giugno 2023 del termine per la registrazione, da parte dell'agenzia delle Entrate, degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Tale proroga consentirà la successiva approvazione – con apposito provvedimento dell'agenzia delle Entrate – dello slittamento del termine per la presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato, allo stato attuale fissato al 30 giugno 2022. Si ricorda che, nella risposta a interrogazione parlamentare 11 maggio 2022, n. 5-08035 e nella risposta dell'agenzia delle Entrate al Garante dei contribuenti 6 giugno 2022, in relazione alla richiesta di proroga dell'autodichiarazione di cui al Dm 11 dicembre 2021, è stato affermato che «in considerazione del numero elevatissimo di aiuti da registrare, il differimento della data del 30 giugno 2022 pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l'assolvimento dell'obbligo di registrazione. Pertanto, qualunque differimento del suddetto termine del 30 giugno, in favore del contribuente, dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine finale per la registrazione degli aiuti nel RNA». Pertanto, il differimento disposto dal Decreto in esame apre la strada allo spostamento del termine per la dichiarazione aiuti di Stato, che potrebbe essere rinviata al 31 dicembre 2022. Il differimento interessa gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali (articolo 10, Dm 31 maggio 2017, n. 115). Viene anche prorogata la disposizione secondo cui l'inadempimento – entro il 31 dicembre 2023 – degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi (articolo 31-octies, comma 1, Dl 28 ottobre 2020, n. 137).

Micro-imprese e principio di derivazione rafforzata

Vengono introdotte semplificazioni per la determinazione del carico fiscale in capo alle micro-imprese. Si ricorda che le micro-imprese sono quelle società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti (articolo 2435-ter, Codice civile): totale attivo Stato patrimoniale: 175.000 euro; ricavi di vendite e prestazioni: 350.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5. Per questi soggetti non opera il principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83, comma 1 del Tuir. Ora, il tenore letterale dell'articolo 83 citato esclude l'applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro-imprese anche laddove le stesse redigano il bilancio in forma ordinaria o in forma abbreviata oppure qualora, pur avvalendosi delle semplificazioni previste, decidano di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato (cfr. circolare Assonime 14/2017; documento CNDCEC-FNC 9 agosto 2019). In tali casi si determina un doppio binario civilistico-fiscale e un disallineamento di criteri di determinazione del reddito tra partecipanti al medesimo gruppo economico. Per evitare la gestione di tale doppio binario, con un conseguente incremento dei costi di gestione e una maggiore complessità dei controlli da parte dei verificatori fiscali, viene modificata la disciplina fiscale, al fine di permettere alle micro-imprese che intendono redigere il bilancio in forma abbreviata od ordinaria di applicare, dal punto di vista fiscale, il principio di derivazione rafforzata. Il Decreto in commento modifica l'articolo 83, comma 1 del Tuir, stabilendo che il principio di derivazione rafforzata si applica, oltre che ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, anche ai soggetti diversi dalle micro-imprese «che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile». Ne deriva che le micro-imprese che, pur non superano i limiti dimensionali indicati, decidono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere, invece, il bilancio in forma ordinaria, determinano il reddito d'impresa applicando il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale «valgono ... i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili». La modifica in esame si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto in esame e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a partire dal 2022.

Altre disposizioni

Si segnalano anche le seguenti novità: si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille all'atto della presentazione del modello 730; vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l'erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi; riguardo al modello 730, il Caf o il professionista non dovranno più conservare i documenti relativi alle spese sanitarie; sono semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione Irap dell'intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato; sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Isa, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull'economia; per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, queste sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell'imposta (articolo 1, comma 7, legge 234/2021 – Legge di bilancio 2022). L'adeguamento dev'essere fatto entro il 31 luglio 2022 (con differimento del termine del 30 giugno 2022 fissato dal Dm 31 maggio 2022). Pertanto, i Comuni, che avevano stabilito aliquote dell'addizionale differenziate secondo gli scaglioni dell'Irpef, possono evitare l'applicazione delle misure del 2021 se adottano le delibere entro il prossimo mese di luglio. Applicano le misure previste nel 2021 anche i Comuni che non trasmettono la delibera – sul sito del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle Finanze – entro il 20 dicembre 2022 (articolo 14, comma 8, Dlgs 23/2011).

Iva/Dichiarazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 giugno 2022, n. 328

Dichiarazione integrativa: differimento dei termini di accertamento

Un contribuente ha maturato un credito Iva nell'anno 2013, evidenziato nella dichiarazione annuale Iva presentata nel corso del 2014 e chiesto a rimborso nella stessa. L'istante ha intenzione di variare la scelta originariamente formulata nella dichiarazione Iva 2014 circa l'utilizzo del credito Iva da rimborso a detrazione e/o compensazione, e chiede se, ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, Dpr 322/1998 e dell'articolo 57, comma 1, secondo periodo, Dpr 633/1972 - vigente pro tempore - sia o meno nei termini per presentare la dichiarazione integrativa della dichiarazione Iva 2014. A fronte della richiesta di presentare dei documenti all'Ufficio, il contribuente è rimasto inerte. L'agenzia – conformemente ai precedenti di prassi (Cm 17/E/2011; Cm 25/E/2012; Cm 35/E/2015) – chiarisce che è possibile modificare la scelta di utilizzo del credito Iva, sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito, presentando una dichiarazione integrativa non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la dichiarazione e indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.Inoltre, l'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), Dl 193/2016 ha aggiunto il comma 6-bis all'articolo 8, Dpr 322/1998, attualmente in vigore, introducendo una disciplina ad hoc della dichiarazione integrativa ai fini Iva. Detta norma stabilisce che «le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare[...] non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». In pratica, la disciplina della dichiarazione integrativa ai fini Iva, ancorché normativamente distinta e autonoma, è modellata e coincidente, quanto ai termini, a quella delle imposte dirette e dell'Irap (articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/1998,); inoltre essa prescinde dalla circostanza che gli errori da emendare siano a favore dell'agenzia. Pertanto, come chiarito con Risposta Interpello 231/2020, il contribuente può modificare la scelta dell'utilizzo del credito Iva: 1) sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito; 2) presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57, Dpr 633/1972 (il comma 1 stabilisce che «gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione»; 3) indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa. Nel caso specifico, però, il contribuente non ha presentata la documentazione richiesta dall'Ufficio per effettuare i controlli prima dell'esecuzione del rimborso Iva. In tal caso opera il disposto del comma 3 dell'articolo 57, Dpr 633/1972: «nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna». Circa il differimento di termini per l'accertamento ai fini Iva, con la circolare 24 dicembre 1997, n. 328 è stato chiarito che «Tale misura assolve la funzione cautelativa di evitare le frodi o il mancato assolvimento dell'imposta a danno dell'Erario, da parte di quei contribuenti che, non ottemperando deliberatamente alla richiesta dell'Ufficio di presentazione di detta documentazione, mirano a far decorrere i termini di decadenza previsti dalle vigenti disposizioni, allo scopo di legittimare posizioni irregolari o debitorie nei confronti dell'Ufficio, che si troverebbe così nell'impossibilità di poter effettuare i necessari controlli». Pertanto, conclude l'agenzia, il rinvio ai termini stabiliti dall'articolo 57 citato ad opera del comma 6-bis dell'articolo 8, Dpr 322/1998 – con riferimento alle tempistiche di presentazione della dichiarazione integrativa ai fini Iva – non può che far riferimento ai termini ordinari disciplinati dal comma 1 dell'articolo 57, anzitutto per ragioni di coerenza del sistema. Il differimento contemplato dal comma 3, invece, rappresenta uno strumento di controllo, volto ad evitare strumentalizzazioni che potrebbero ravvisarsi nell'ipotesi in cui, come detto, il contribuente pretestuosamente temporeggi nell'ottemperare alla richiesta dell'ufficio di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dei rimborsi Iva, con l'obiettivo di far decorrere i termini per l'accertamento. Si tratta, dunque, di una misura posta a presidio dei poteri dell'Ufficio, la cui applicazione discende dall'adozione di una condotta del contribuente scorretta od omissiva, da cui pertanto non può derivare un beneficio a suo favore, qual è l'allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa.

Ritenute/Fondi immobiliari

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 giugno 2022, n. 327

Fondi immobiliari: proventi non imponibili percepiti da OICR esteri

Un OICR estero (con sede a Singapore) gestisce un fondo il cui scopo è investire e detenere più comparti (cd. sub fund) attraverso i quali generare profitto a favore degli investitori. Uno di questi comparti europei partecipa a un fondo alternativo immobiliare di tipo chiuso italiano. Ai proventi derivanti dalla partecipazione (anche indiretta, attraverso veicoli societari interamente posseduti e residenti in Paesi white list) del comparto nel fondo immobiliare italiano si applica il regime di esenzione da ritenuta, in quanto il suddetto comparto risulta un OICR estero dotato di autonomia gestionale. L'agenzia afferma che il regime di non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da OICR esteri – previsto dall'articolo 7, comma 3, Dl 25 settembre 2001, n. 351 – opera anche con riguardo al comparto di un fondo. Infatti, se il comparto di un fondo estero (cd. sub fund) ha le caratteristiche tipiche di un OICR estero (organismo di investimento collettivo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), Dlgs 58/1998), ai proventi derivanti dalla partecipazione del comparto in un fondo immobiliare italiano si applica il regime di non imponibilità (ossia, la non applicazione della ritenuta). Per comparto di un fondo s'intende un organismo di investimento collettivo separato dotato di un proprio patrimonio autonomo, caratterizzato da una propria politica di investimento e da una pluralità di investitori. Ai fini dell'identificazione dei soggetti nei cui confronti non si applica la ritenuta, è stato chiarito che gli OICR esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano gli stessi requisiti sostanziali e le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo od organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso (in tal senso si veda la Cm 15 febbraio 2012, n. 2/E).

Accise/Aliquote

Circolare agenzia delle Dogane 9 giugno 2022, n. 23/D

Accise sui carburanti: conferma della riduzione delle aliquote

Le Dogane confermano che la riduzione delle aliquote delle accise – disposta dall'articolo 1, Dl 21/2022 (che ha sostituito l'agevolazione prevista dall'articolo 1, Dl 38/2022, ora abrogato) e confermata dall'articolo 1, Dm18 marzo 2022 e dal Dm 6 aprile 2022 – verrà mantenuta per il periodo 3 maggio-8 luglio 2022. Le aliquote sono così stabilite: 478,40 euro per mille litri per la benzina, 367,40 euro per mille litri per gli oli da gas o il gasolio utilizzato come carburante e 182,61 euro per mille chilogrammi per il Gpl. Con l'occasione viene precisato che la rideterminazione temporanea vale anche per il gas naturale usato per autotrazione, che va da euro 0,00331 per metro cubo ad euro zero per metro cubo (articolo 1-bis, comma 1, lettera a), Dl 51/2022). Di tale aliquota si dovrà tener conto in sede di liquidazione dell'accisa nelle fatturazioni del gas naturale per autotrazione fornito nella finestra temporale sopra indicata. Inoltre, l'articolo 1-bis, comma 3, Dl 21/2022 prevede l'obbligo per gli esercenti depositi commerciali e per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti (articolo 25, comma 2, lettera b), Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504 – Testo Unico sulle Accise) di trasmissione al competente Ufficio delle dogane, tramite Pec ovvero in via telematica, entro il 15 luglio 2022, dei dati sulle quantità dei carburanti, le cui aliquote sono state da ultimo rideterminate, giacenti nei serbatoi alla fine della giornata dell'8 luglio 2022 (per le istruzioni operative si veda la circolare agenzia delle Dogane 23 marzo 2022, n. 11/D). Terminato il periodo in cui hanno efficacia le riduzioni, i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali non saranno più tenuti ad annotare nel documento amministrativo semplificato telematico (Das) l'aliquota di accisa applicata ai prodotti energetici, secondo le indicazioni dell'articolo 1, comma 6, Dl 21/2022.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 16 giugno 2022

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di maggio 2022

Sono stati pubblicati i cambi delle valute estere per il mese di maggio 2022, ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri.

Redditi di lavoro dipendente/Fringe benefit

R isposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 giugno 2022, n. 329

Ricariche delle auto elettriche ai dipendenti: rientrano nel piano welfare

Il benefit concesso ai lavoratori dipendenti, consistente nel servizio di ricarica per auto elettriche private dei lavoratori stessi, rientra nel novero del welfare aziendale ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir, con conseguente esclusione dalla tassazione del reddito di lavoro dipendente. La norma citata esclude dal reddito di lavoro dipendente "l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto". Secondo l'agenzia, il benefit riconosciuto ai lavoratori di un'azienda che intende promuovere l'utilizzo dei mezzi di trasporto elettrici rientra nelle finalità educative di cui alla citata lettera f). L'interpello è proposto da una azienda che effettua investimenti per aumentare l'efficienza energetica e svolge anche un lavoro di formazione sia all'interno che all'esterno delle proprie aziende per sensibilizzare e incentivare il personale all'uso delle auto elettriche. Come precisa l'azienda interpellante, il gruppo cui la stessa appartiene effettua interventi sulla sostenibilità, che vanno "dall'educazione ambientale, al consumo responsabile, alla promozione della sicurezza e della salute". Ai fini dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente non dovranno essere computate le spese relative a sei mesi di ricarica (utilizzando ove possibile l'energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici o, in alternativa, se ciò non sia praticabile, stipulando una convenzione con un soggetto terzo fornitore del servizio di ricarica) che l'azienda intende riconoscere gratuitamente alla generalità dei dipendenti che acquisteranno un'auto elettrica entro un determinato periodo di tempo. Come chiarito più volte dal Fisco, l'esclusione dal reddito si applica a condizione che le opere e i servizi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, che le opere e i servizi riguardino erogazioni in natura, e che le stesse opere perseguano finalità educative o di assistenza (Rm 34/E/2004; Cm 28/E/2016; Rm 55/E/2020). Secondo l'agenzia, l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente opera anche nel caso in esame, cioè nel caso di un benefit elargito ai dipendenti allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente e incentivare il ricorso alla mobilità elettrica. Inoltre, si ritengono soddisfatte le finalità di educazione ambientale perseguite dall'azienda, considerato che l'istante, per evitare possibili abusi, ha stabilito un aiuto limitato in termini di importo o di ricariche effettuabili (in termini di Kw totali).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Circolare agenzia delle Entrate 16 giugno 2022, n. 20/E

Imprese gasivore: crediti d'imposta e aliquote Iva

L'agenzia fa il punto circa le misure di sostegno introdotte per far fronte all'incremento dei prezzi dell'energia, anche a seguito del conflitto Russia-Ucraina. Di seguito le norme di riferimento: Dl 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter); Dl 1° marzo 2022, n. 17 (Decreto Energia); Dl 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto Ucraina); Dl 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti). In relazione all'aliquota Iva del 5% vengono ricordate le seguenti misure: 1) la proroga per aprile, maggio e giugno 2022 dell'Iva al 5% per il gas metano per combustione per uso civile e industriale (articolo 2, comma 1, Dl 17/2022); 2) la riduzione temporanea dell'aliquota Iva per il gas naturale per autotrazione, fissata al 5% (articolo 1-bis, Dl 21/2022). Il documento di prassi analizza i contributi straordinari erogati sotto forma di crediti d'imposta utilizzabili entro il 31 dicembre 2022: 1) per le imprese gasivore (imprese a forte consumo di gas naturale) per i consumi del primo trimestre 2022 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici). Il beneficio (10% delle spese sostenute nel periodo) spetta alle imprese che possiedono i requisiti di cui al Dm Transizione ecologica 541/2021 e che hanno subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita all'ultimo trimestre del 2021 dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (Mi-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all'ultimo trimestre del 2019; 2) per le imprese gasivore per i consumi del secondo trimestre 2022 (articolo 2, comma 2, Dl 50/2022). Il beneficio (25% delle spese del periodo) è fruibile in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché siano rispettati i requisiti previsti dalle norme e il sostenimento delle spese sia documentato mediante le relative fatture di acquisto; 3) per le imprese non gasivore, alle quale spetta un credito d'imposta del 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (articolo 5, Dl 17/2022). Infine, quanto alla cedibilità dei bonus, l'agenzia precisa che i crediti d'imposta sono cedibili – entro il medesimo termine di utilizzo (31 dicembre 2022) solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a determinate condizioni. Inoltre l'utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione. Il credito d'imposta è fruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente e, comunque, entro il 31 dicembre 2022.

Agenti di commercio/Contributi previdenziali

Comunicazione Enasarco 13 giugno 2022

Enasarco: al via i pagamenti tramite PagoPA

La Fondazione Enasarco annuncia che, a partire dal secondo trimestre 2022, verrà adottato il sistema di pagamento PagoPA in sostituzione del bollettino MAV precedentemente adottato per il versamento dei contributi. PagoPA è la piattaforma nazionale che permette di scegliere come pagare tributi, imposte o rette verso la Pubblica amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino. Il pagamento può avvenire presso la propria banca (sportello fisico o Internet banking), le tabaccherie ovvero i punti SISAL/Lottomatica. La modifica deriva dall'applicazione delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid). La nuova modalità di pagamento PagoPA presenta diversi vantaggi rispetto al MAV: ha tempi di contabilizzazione più rapidi, previene situazioni di doppio versamento effettuato per errore, genera un'immediata ricevuta del pagamento effettuato, consente il calcolo automatico delle sanzioni civili, in caso di versamenti effettuati in ritardo, il cui importo viene sommato al totale da pagare.

Fiscalità internazionale/Frontalieri

Nota Dipartimento delle Finanze 14 giugno 2022

Frontalieri Italia-Austria: termine di validità dell'Accordo

È stabilito che al 30 giugno 2022 cesserà l'Accordo tra le Autorità competenti di Italia e Austria sul trattamento fiscale dei frontalieri durante l'emergenza Covid-19 e relativo all'impiego da casa. L'accordo in questione considerava come giorni di lavoro trascorsi nell'altro Stato (con conseguente applicazione delle regole per i frontalieri) quelli in cui la persona aveva, invece, lavorato dal proprio domicilio per le restrizioni dovute alla pandemia. La Convenzione, stipulata lo scorso 26 giugno 2020, prevede che i frontalieri che abbiano lavorato da casa a causa delle misure di prevenzione della diffusione pandemica, sono comunque tassati come lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della Convenzione Italia-Austria contro le doppie imposizioni, in base al quale, «allorché una persona fisica residente di uno Stato contraente nei pressi della frontiera svolge un'attività dipendente nell'altro Stato contraente, sempre nei pressi della frontiera, ed attraversa abitualmente la frontiera stessa per recarsi al lavoro, essa è imponibile per il reddito che ritrae da tale attività soltanto nello Stato di cui è residente». In considerazione della sostanziale cessazione di tutte le restrizioni, Italia e Austria hanno convenuto che gli effetti dell'Accordo cesseranno definitivamente il prossimo 30 giugno 2022.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 10 giugno 2022, n. 27/E

Imposta immobiliare sulle piattaforme marine: codici tributo per il versamento

Sono istituiti i codici tributo 3971, 3972 e 3973 per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) di cui all'articolo 38, Dl 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020), introdotta in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale. Per i primi chiarimenti si veda la Rm 8/DF/2020. Il tributo si versa in due rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno: il gettito complessivo (10,6 per mille calcolato sul valore contabile delle piattaforme, determinato sulla base delle regole dettate per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D; cfr. articolo 5, comma 3, Dlgs 504/1992) è destinato allo Stato (per il 7,6 per mille) e ai Comuni (quota del 3 per mille). A tal fine sono istituiti i suddetti codici tributo che sono utilizzati dalle imprese proprietarie delle piattaforme marine per versare il tributo in favore dei Comuni (per la quota a loro spettante) nelle cui acque territoriali sono installati tali manufatti. I Comuni destinatari del gettito sono stati individuati dal Decreto Mef 28 aprile 2022. Nello specifico, i tre nuovi codici tributo servono per versare – rispettivamente – il tributo, gli interessi e le sanzioni da accertamento. In caso di ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. I nuovi codici vanno riportati nella sezione del modello F24 destinata all'Imu e altri tributi locali, avendo cura di indicare il codice catastale del Comune beneficiario, senza poter più utilizzare il codice generico Z999 specificato nella Rm 2 dicembre 2020, n. 77/E. Con riguardo alla quota destinata allo Stato va utilizzato il codice tributo già istituito (con la Rm n. 77/E/2020) nel primo anno di applicazione dell'imposta. In tale anno e nell'anno 2021, in attesa che venissero individuati i Comuni beneficiari del tributo, l'imposta è stata provvisoriamente versata per intero allo Stato. Anche in corrispondenza del codice tributo 3970, relativo al versamento della quota riservata allo Stato, va ora utilizzato il corretto codice catastale del Comune in cui è stabilita la piattaforma.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 13 giugno 2022, n. 28/E

Imprese gasivore: codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta

È stato istituito il codice tributo 6966 per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 15.1, Dl 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter). La norma è stata estesa al primo trimestre 2022 dall'articolo 4, Dl 50/2022 (Decreto Aiuti). Il tax credit, spettante per le spese sostenute nel primo trimestre 2022 (10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre del 2022), può essere, alternativamente: a) utilizzato in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2022; b) ceduto, solo per intero, a terzi. Si ricorda che il bonus spetta per il gas acquistato e consumato per usi energetici diversi da quelli termoelettrici e spetta se il prezzo medio di riferimento dell'ultimo trimestre 2021 è aumentato di oltre il 30% rispetto al prezzo dello stesso trimestre del 2019. Il credito d'imposta per gli acquisti del secondo trimestre 2022 (articolo 5, Dl 17/2022), invece, si compensa nel modello F24 indicando il codice tributo 6962, istituito con la precedente Rm 18/E/2022.