Imposte

I servizi resi ai consorziati possono dribblare l’Iva

immagine non disponibile

di Luca De Stefani

Nel confronto tra i servizi resi ai consorziati con pro-rata Iva pari o inferiore al 10% e quelli resi agli altri consorziati o a terzi, ai fini dell’applicazione dell’esenzione Iva, non vanno considerati i servizi effettuati verso soggetti terzi “pubblici”, che il consorzio è obbligato a svolgere in base ad una specifica previsione normativa. Il chiarimento è contenuto nel principio di diritto 9/2018 ( clicca qui per consultarlo ).

Secondo la norma, le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da parte di consorzi, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di pro-rata sia stata non superiore al 10%, sono esenti da Iva (articolo 10, comma 2, del Dpr 633/1972).

Se, però, le prestazioni di servizi rese a soggetti terzi o a consorziati con percentuale di detraibilità superiore al 10% sono prevalenti, in termini di volume d’affari, rispetto a quelle rese verso gli altri consorziati, si applica l’Iva a «tutte le prestazioni rese dal consorzio, comprese, quindi, quelle» nei confronti dei consorziati con pro-rata inferiore al 10% (circolare 17 febbraio 2011, n. 5/E).

Secondo l’agenzia delle Entrate, se il consorzio è obbligato a svolgere verso un soggetto terzo “pubblico” un determinato servizio e non si può «sottrarre allo svolgimento» dello stesso, «in base ad una specifica previsione normativa», questo servizio va escluso «dal computo della prevalenza delle attività rese ai consorziati con pro-rata superiore al 10 per cento o verso terzi».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©