I termini per la notifica vengono «riaperti» se l’indirizzo è inesistente
Per la Ctr Lazio 3436/8/2021 le cause sono indipendenti dall’ufficio, ma l’iter va ripreso tempestivamente
Se la prima tempestiva notifica di un avviso di accertamento non è andata a buon fine per causa indipendente dalle Entrate, come l’inesistenza dell’indirizzo, la seconda notifica validamente eseguita presso l’indirizzo corretto, seppur a termini decadenziali ormai spirati, ha effetto retroattivo alla data della prima notifica, quando il potere di accertamento era ancora validamente esercitabile. Con questa argomentazione, la Ctr del Lazio 3436/8/2021 (presidente Sorrentino, relatore Lepore) ha salvato un accertamento notificato tre mesi dopo la scadenza dei termini.
I giudici romani hanno mutuato per la notifica degli atti impositivi quello che la Cassazione ha stabilito da tempo per la notifica degli atti processuali: qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. Ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, considerati i tempi necessari per conoscerne l’esito negativo e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Sezioni unite 17352/2009, Cassazione 4609/2016).
Tuttavia - è stato aggiunto - se l’atto è stato consegnato all’ufficio postale per la notifica, ma risulta mancante la relativa cartolina di ritorno, non vi è prova che il mancato perfezionamento dell’intrapresa procedura non sia addebitabile a colpa del notificante; siffatta circostanza configura una interruzione nella continuità della procedura notificatoria, sicché non può ritenersi avvenuta una ripresa del procedimento notificatorio e gli effetti della seconda notifica non possono essere ricollegati ad atti della prima e, in particolare, alla consegna all’ufficio postale dell'atto da notificare (Cassazione 19060/2015).
Nel caso oggetto della pronuncia odierna, l’accertamento per il 2011 era stato notificato una prima volta l’11 dicembre 2016, ovvero a ridosso del termine decadenziale del 31 dicembre, secondo la formulazione previgente dell’articolo 43 del Dpr 600/1973. La notifica, però, non era andata a buon fine, atteso che l’indirizzo di destinazione (probabilmente desunto dalla dichiarazione del contribuente) era risultato inesistente. L’ufficio aveva esperito, quindi, una seconda notifica a marzo 2017 a un nuovo indirizzo, corretto, seppur a termini decadenziali ormai spirati.
Per i giudici, la procedura notificatoria era stata tempestivamente ripresa, per cui gli effetti retroagivano alla data della prima notifica esperita a dicembre 2016 e, quindi, ancora in tempo utile per l'accertamento del 2011.