I titoli del circolante evitano la svalutazione anche per il 2020
Il decreto Mef pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 14 agosto consente anche per l’esercizio 2020 di effettuare la valutazione in base al valore di iscrizione
Anche per tutto l’esercizio 2020 i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Lo stabilisce il decreto del ministero dell’Economia del 17 luglio 2020, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 14 agosto, che si avvale della possibilità di prorogare gli effetti dell’articolo 20-quater del Dl 119 del 2018 nel caso in cui permanga una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari. Per l’esercizio 2019 questa facoltà era contenuta nel decreto 15 luglio 2019.
La deroga ai criteri di valutazione ordinari
L’articolo 20-quater del Dl 119 del 2018 - che riprende un analogo precedente contenuto nell’articolo dall’articolo 15, comma 13, del Dl 185/2008 la cui efficacia è perdurata per tutti gli esercizi dal 2008 al 2012 - deroga alle ordinarie regole di valutazione dei titoli non immobilizzati contenute nell’articolo 2426 del codice civile e nei principi contabili Oic 20 (titoli di debito), Oic 21 (partecipazioni) secondo le quali soggetti Oic valutano i titoli che non costituiscono immobilizzazioni al costo «o, se minore, al valore di mercato» (articolo 2426, comma 1, n. 9, del Codice civile).
Efficacia temporale della deroga
La proroga contenuta nel decreto 17 luglio 2020 è formulata - come quella contenuta nel Dm 15 luglio 2019 - in modo poco chiaro: letteralmente si estende a «tutto l’esercizio 2020», locuzione che non aiuta a comprendere come operi per i soggetti con esercizio a cavallo dell’anno solare. Poiché, l’articolo 20-quater è stato applicato per la prima volta per gli esercizi «in corso» al 19 dicembre 2018 (giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del Dl 119), è probabile che – coerentemente – la proroga abbia effetto per tutti gli esercizi «in corso nel 2020» e non per quelli “chiusi” nel corso del 2020.
I titoli oggetto della deroga
Per quanto riguarda il campo di applicazione della norma, va evidenziato che essa riguarda solo ai soggetti che applicano i principi contabili internazionali. Inoltre opera solo per «i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio», ossia quelli classificati nell’ «attivo circolante». Si ricorda, in proposito, che secondo il paragrafo 20 dell’Oic 20 - «la classificazione nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo. I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri vengono iscritti nel circolante. Ai fini di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo».
Per quanto riguarda le partecipazioni, il par. 11 dell’Oic 21 aggiunge che «le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest’ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta (iuris tantum) di legge. Le partecipazioni non inferiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell’attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine».
Ulteriori criteri interpretativi sono contenuti nel documento interpretativo Oic, n. 4 e nella circolare Assonime n. 15 del 2019, par. 2.3.
L’Oic, innanzitutto, precisa che i principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell’ambito di applicazione della norma sono, come si è detto, solo l’Oic 20 («Titoli di debito») e l’Oic 21 («Partecipazioni»). La norma non si applica, invece, agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’Oic 32 (si veda anche anche Assonime, cit.) in quanto iscritti e valutati al fair value in base al comma 1, n° 11-bis, dell’articolo 2426 del Codice civile, e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Inoltre rimangono inalterati i criteri di valutazione dell’Oic 32 per i seguenti titoli:
•i titoli oggetto di copertura del fair value;
•i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell’Oic 32.
La valutazione
La società che si avvale della facoltà di cui all’articolo 20-quater del decreto 119 valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio alla data di chiusura di tale bilancio, al costo d’acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Le perdite di carattere durevole sono determinate in base alle previsioni contenute nei principi contabili Oic 20 e Oic 21. Per le perdite di carattere durevole che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio, si tiene conto delle disposizioni dell’Oic 29 «Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio».
Sul punto, l’Assonime giunge alla conclusione che la deroga in esame non possa essere invocata qualora, per esempio, il titolo venga venduto dopo la chiusura del bilancio ad un prezzo inferiore al suo valore di iscrizione; in questo, caso, infatti, la svalutazione (rectius: il minor valore di mercato) ha indubbiamente carattere definitivo e, dunque, tale circostanza preclude, fino a concorrenza della minusvalenza realizzata, l’applicazione della disciplina in parola. In altri termini, sembra doversi ritenere che in questi casi le imprese siano abilitate a mantenere il valore di iscrizione se e nella misura in cui il minor valore di mercato non assuma definitiva certezza (rectius: siano tenute a svalutare il titolo in misura corrispondente alla minusvalenza che risulta, anche alla luce dei fatti successivi, definitiva)
Inoltre, l’Oic 4 e la circolare Assonime, precisano che la deroga introdotta dalla norma è volta a consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio, ferma rimanendo l’applicazione degli altri criteri di valutazione di riferimento per tali titoli ed in particolare dei seguenti criteri:
• valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell’Oic 20;
•conversione dei titoli in valuta estera in base all’Oic 26 («Operazioni, attività e passività in valuta estera»).
La deroga agli ordinari criteri di valutazione non deve necessariamente riguardare la generalità dei titoli del circolante, ben potendo le imprese decidere di fruire della facoltà in esame anche solo in relazione a talune categorie di titoli del circolante. In questo caso occorre indicare nella nota integrativa «i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga» (documento interpretativo n. 4, paragrafo 7).
Infine, secondo Assonime, dovrebbe escludersi che la deroga possa essere utilizzata solo parzialmente e, cioè, valutando i titoli non immobilizzati ad un valore intermedio tra quello di iscrizione e quello di realizzo.
Effetti fiscali
Come ricorda Assonime, la svalutazione dei titoli del circolante al minore valore di mercato solo in presenza di perdite durevoli, assume rilevanza anche fiscale per quanto attiene alle obbligazioni e agli altri titoli di serie o di massa (cfr: articolo 94, comma 3, del Tuir). Ovviamente, a fronte del riconoscimento di queste minusvalenze soltanto iscritte, è prevista la tassazione delle plusvalenze iscritte su tali beni fino a concorrenza delle minusvalenza dedotte.
La nota integrativa
In base al documento interpretativo n. 4 dell’Oic, fermo restando l’informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell’Oic 20 e dell’Oic 21, le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono informazioni circa:
Ole modalità con cui si è avvalsa della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei itoli oggetto di deroga;
Oe la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.
La relazione del sindaco revisore
Va anche ricordato che nella versione aggiornata a marzo 2020 del documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili «La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti», viene precisato che qualora la società deroghi al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del del Codice civile e valuti i titoli iscritti nell’attivo circolante al loro valore di iscrizione anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, il sindaco-revisore dovrà verificare la corretta contabilizzazione dei titoli e il rispetto degli obblighi informativi. Qualora il sindaco-revisore ritenga necessario richiamare l’attenzione degli utilizzatori su tale deroga che, secondo il suo giudizio professionale, ha effetti rilevanti per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, egli potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa in conformità al citato principio di revisione Isa Italia n. 706.
La distribuzione degli utili
Assonime, inoltre, evidenzia come, in linea generale, le imprese che intendano avvalersi della facoltà in esame possano farlo senza che ciò pregiudichi di per sé la distribuzione di utili. Tuttavia dovrebbero essere ancora valide le indicazioni contenute nel documento interpretativo Oic n. 3 del 2008 (concernente l’analoga misura prevista dall’articolo 15, comma 13, del Dl 185 del 2008) – secondo cui stante la ratio della norma - «è da attendersi che gli organi sociali pongano una particolare attenzione e prudenza alle politiche di destinazione degli utili».