Detrazione per i lavori in casa al nuovo proprietario a meno che nel rogito non venga specificato il contrario
Il venditore può esercitato il diritto di mantenere la detrazione annotandolo espressamente nell’atto
Se il rogito è già stato effettuato, come si evince dal quesito, la detrazione, se non è stato indicato nulla nel rogito stesso, come pare desumersi dal tenore dello stesso quesito, è automaticamente “passata” all’acquirente. Infatti, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che «In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. Per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno» (guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – luglio 2019», pagine 20 e 21). Se, invece, in sede di rogito, il venditore avesse esercitato il diritto di mantenere la detrazione del 50%, annotandolo espressamente nell’atto, anche dopo la vendita avrebbe potuto indicare le varie rate di detrazione nella sua dichiarazione reddituale, a nulla rilevando la determinazione della plusvalenza Irpef (fattispecie diversa rispetto alla detrazione fiscale).
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