Imposte

Il bonus per gli infissi scende al 50%

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di Luca De Stefani

La legge di stabilità 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2018, con qualche importante eccezione, le detrazioni Irpef e Ires del 65% per gli interventi sul risparmio energetico “qualificato”, in quanto ha ridotto al 50% il bonus per le l’acquisto e posa di finestre comprensive di infissi, di impianti di climatizzazione invernale con generatori a biomasse e di schermature solari. In quest’ultimo caso, è stata diminuita da 60.000 euro a 30.000 euro anche la detrazione massima possibile. Per la riqualificazione energetica di parti comuni condominiali il bonus del 70% e 75% rimane invece sino a fine 2021, senza variazioni.

Per il 2018 è stata ridotta al 50% anche la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, la quale, comunque, spetterà solo se l’impianto avrà un’efficienza di prodotto almeno di classe A (regolamento Ue 18 febbraio 2013, n. 811/2013).

Attenzione, però, che tutte queste riduzioni dal 65% al 50% non faranno traslocare questi interventi in quelli del risparmio energetico “non qualificato” dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, quindi, continueranno a valere tutti gli adempimenti dell’eco-bonus qualificato (bonifico con la Legge 296/2006 e comunicazione all’Enea). Se non saranno rispettati i suddetti requisiti “qualificanti”, comunque, molti di questi interventi (ad esempio, gli impianti di climatizzazione invernale o gli infissi, a determinate condizioni) potranno beneficiare della detrazione (solo Irpef e non Ires) del 50% dell’articolo 16-bis del Tuir, che però ha regole differenti (ad esempio, non spetta alle società di capitali o per i capannoni delle ss, snc e sas e i limiti di spesa di 96.000 euro potrebbero essere già stati utilizzati completamente per parte dello stesso intervento).

Solo per il 2018, è stata introdotta una nuova detrazione del 65% (limite massimo di detrazione di 100.000 euro) per la sostituzione di impianti con micro-cogeneratori, che conducano a un risparmio di energia primaria (Pes) di almeno il 20 per cento.

Limite 2017 a 40mila euro

La legge di stabilità 2018 ha corretto, solo dal 1° gennaio 2018, l’errore commesso lo scorso anno dalla manovra di bilancio per il 2017, con il quale erano stati ridotti a 40.000 euro tutti i limiti di spese applicabili a tutte le detrazioni del 65% sugli interventi sul risparmio energetico “qualificato”, su parti comuni condominiali (e probabilmente anche su singole unità immobiliari). La norma, in realtà, voleva limitare a 40.000 euro solo il tetto di spesa per la nuova detrazione del 70% sugli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (articolo 14, comma 2-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

La super detrazione

La detrazione è alzata dal 70% al 75%, se si consegue un miglioramento energetico almeno pari alla qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015. Oggi il nuovo eco-bonus del 70-75% è contenuto nel comma 2-quater dell’articolo 14 del Dl 63/2013 e nello stesso comma la norma dice testualmente che «le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare» di spese non superiore a 40.000 euro, «moltiplicato per il numero delle unità” dell’edificio. Non facendo riferimento alle detrazioni “di cui al presente comma” (ma estendendo la limitazione ai 40.000 euro a tutto l’articolo 14), la norma ha di fatto ridotto, per il 2017, tutti i limiti delle detrazioni del 65%, applicabili a tutti i lavori di risparmio energetico “qualificato”, effettuati sulle parti comuni condominiali (probabilmente anche a quelli relativi a singole unità).

Era chiaro che si trattava di un errore (si veda Il Sole 24 Ore del 4 novembre 2016, dell’8 e 12 dicembre 2016 e del 15 febbraio 2017), ma né il legislatore né l’agenzia delle Entrate se ne sono occupati, lasciando i contribuenti nell’incertezza. Solo il 12 settembre 2017, la Guida dell’agenzia delle Entrate sul risparmio energetico per il 2018 (quindi, né una circolare, né una risoluzione) ha riportato i vecchi e più favorevoli limiti per i lavori verdi (ad esempio, 153.846,15 euro per la riqualificazione generale e 92.307,69 euro per i pannelli solari, le pareti isolanti, le coperture e i pavimenti).

Ciò è stato confermato anche dalle bozze delle istruzioni del 730 2018, per il 2017. Con la legge di Bilancio 2018, infine, questi vecchi limiti più favorevoli sono stati reintrodotti anche nella norma, ma solo dal primo gennaio 2018, lasciando l’errore per il 2017. In definitiva, quindi, per il 2017, si applicano i vecchi e più elevati limiti secondo le indicazioni dell’agenzia delle Entrate, ma non per la legge.

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