Il bonus mobili non passa all’acquirente dell’abitazione
Effettivamente il diritto al bonus mobili non si trasferisce all’acquirente, ma resta comunque in capo al venditore sino all’estinzione delle 10 quote annuali in cui è ripartito il diritto. Dal 1° gennaio 2012, l’articolo 16 bis del Tur 917/1986 prevede che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 36%-50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Ciò non vale per il bonus mobili che comunque, anche in caso di vendita dell’abitazione ristrutturata, non si trasferisce mai in capo all’acquirente ma si conserva in capo al venditore che ha sostenuto le spese (circolare 29/E del 2013 e istruzioni dichiarazione dei redditi). Al contrario della detrazione del 50% per interventi edili, la legge non prevede il trasferimento del diritto.
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