Imposte

Il bonus vacanze in fattura non riduce la base imponibile ai fini Iva

Determinante il fatto che si tratta di una mera riduzione finanziaria e non di uno sconto commerciale

Il riconoscimento in fattura dello “sconto” del tax credit vacanze non riduce la base imponibile Iva. Inoltre, la fattura va intestata e deve riportare il codice fiscale del familiare che fruisce del soggiorno. Sono le due regole da seguire per la redazione della fattura con cui il prestatore del servizio, o per suo conto l’intermediario, danno effetto all’attribuzione del beneficio, per come le fissano l’articolo 176 del Dl rilancio e il Provvedimento17 giugno 2020 dell’agenzia delle Entrate.

Sul calcolo dell’imposta, l’articolo 176 del Dl 34/2020 stabilisce:

• al comma 3, che la fattura o il documento commerciale devono riportare il totale del corrispettivo;

• al comma 4, che il beneficio viene fruito per l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

Da queste due previsioni risulta chiaro che «lo sconto» come lo definisce la norma non è altro che una riduzione del prezzo che l’utilizzatore del servizio dovrebbe pagare per il soggiorno. In effetti, l’emittente della fattura opera in relazione al pagamento uno scomputo dal totale a pagare dell’ammontare del beneficio attribuibile al componente del nucleo famigliare che fruisce del soggiorno.

Quindi la norma conferma la natura di «mera riduzione finanziaria» del tax credit, che non va sottratta dall’imponibile da assoggettare all’Iva, non qualificandosi come sconto commerciale. Ad esempio, se il corrispettivo del soggiorno fosse stabilito in 1.000 euro più Iva, la fattura sarebbe emessa indicando quale base imponibile 1.000, quale Iva 100 (aliquota 10%) e quale corrispettivo dovuto (al netto dello sconto del bonus che ipotizziamo di 400 euro) 700.

Sempre in relazione alla fattura, essa deve riportare il codice fiscale di usufruisce del soggiorno quale intestatario del documento. L’articolo 176, comma 3 prevede che la fattura deve indicare il codice fiscale del soggetto che fruisce del credito e il provvedimento attuativo, al punto 3.2, stabilisce che sconto e detrazione sono attribuito esclusivamente al soggetto intestatario della fattura.

Da queste due previsioni si desume che la fattura che certifica il soggiorno e lo sconto devono essere intestati al soggetto che fruisce del servizio con indicazione del suo codice fiscale.

Oltre al codice fiscale del fruitore del servizio, la fattura deve contenere gli altri requisiti richiesti dall’articolo 21 Dpr 633/1972. Tuttavia, per maggiore trasparenza a riguardo, si potrebbe indicare nel campo «descrizione» della fatturazione elettronica:

• il codice univoco (o il QR-code) del beneficiario;

• il riferimento all’articolo 176 del Dl 34/2020 (tax credit vacanza).

Ovviamente quanto detto vale anche per il documento commerciale, lo scontrino e la ricevuta fiscale che la norma e il provvedimento equiparano alla fattura.

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