Imposte

Il calendario del rientro / La voluntary allungata «chiama» le istanze

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di Antonio Tomassini

Il 2 ottobre è la nuova scadenza per la presentazione delle istanze relative alla seconda edizione della voluntary disclosure (Vd). La proroga è stata disposta con un decreto del Presidente del consiglio (non la via più corretta, essendo la scadenza originaria fissata da un atto avente forza di legge, mentre il Dpcm è un atto di normazione secondaria) e con un po’ di suspense, essendo giunta in Gazzetta il 4 agosto, ovvero quando già era trascorso l’originario termine del 31 luglio. Tuttavia, questo rinvio ha il condivisibile intento di intercettare più aderenti a una procedura che non riesce a decollare ed è ancora lontana dall’obiettivo governativo di 1,6 miliardi di incassi.

All’appello della proroga

Il decreto non ha interessato, però, i termini per presentare la relazione e i documenti accompagnatori che erano già fissati al 2 ottobre. Quindi della proroga beneficiano solo i nuovi aderenti (è improbabile che chi aveva già deciso non avesse presentato almeno una istanza “prenotativa”) e solo con riguardo alla presentazione dell’istanza, non rispetto alla relazione e ai documenti accompagnatori.

In sostanza, i professionisti incaricati saranno chiamati a completare calcoli, set documentale e a predisporre i pagamenti entro il mese di settembre, tenendo in considerazione le modifiche apportate dalla manovra di primavera, il decreto legge 50/2017: riconoscimento credito per imposte estere su redditi da lavoro, esonero dalla presentazione del quadro RW anche ai fini Ivie e Ivafe, novità in materia sanzionatoria. Inoltre, sono intervenuti i chiarimenti contenuti nelle circolari 17 del 12 giugno e 21 del 20 luglio scorsi. Sarà ovviamente più impegnativo il compito di chi opta per l’autoliquidazione, posto che dovrà sostituirsi in tutto e per tutto all’agenzia delle Entrate e provvedere autonomamente al calcolo di imposte, interessi e sanzioni: su questo fronte le modifiche dettate dal decreto legge 50/2017 assicurano comunque che in caso di errore il conto non sarà più salato rispetto a coloro che non si avvalgono dell’autoliquidazione.

I punti critici

Tenere immutati i termini di completamento della procedura e soprattutto i suoi tratti caratteristici espone al rischio di non invertire le sorti della voluntary bis, che sembra destinata all’insuccesso. Occorrerebbe più tempo (si era anche ipotizzata una proroga fino a dicembre) e servirebbero ulteriori modifiche nell’immediato.

Queste modifiche dovrebbero interessare innanzi tutto la regolarizzazione del contraente italiano che, così com’è congegnata, non funziona. Occorre andare verso una forfettizzazione dell’imponibile (non dell’imposta) basata su indicatori da individuare con un decreto direttoriale dell’Agenzia (professione del contribuente, indici di redditività ecc.) e poi definito in contraddittorio e su una rinnovata fiducia verso la dichiarazione sostitutiva del contribuente.

Per monitorare i capitali anche post regolarizzazione si potrebbe pensare a conti vincolati gestiti da fiduciarie iscritte all’elenco ex 106 Tib e alla possibilità di sottoscrivere social bond per un determinato lasso temporale. Per stimolare l’adesione degli imprenditori si potrebbe poi pensare a una «super Ace» nel caso di reimpiego delle somme in azienda.

L’altra modifica dovrebbe interessare il superamento della limitazione dei benefici sulla non applicabilità del raddoppio di termini e sanzioni alle sole attività detenute in Paesi che al 24 ottobre 2016 avessero già in vigore una convenzione che prevedesse lo scambio di informazioni. I vantaggi infatti potrebbero essere estesi a tutti i Paesi che a oggi hanno sottoscritto simili accordi, ancorché non ancora in vigore.

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