Il cambio del consolidato non fa ricalcolare gli acconti
Risposta a interpello 596/2022: le perdite riattribuite alla singola società si considerano pregresse. Semplificato il passaggio da una struttura verticale a una orizzontale
L’interruzione di due consolidati verticali con prosecuzione in uno orizzontale non comporta gli effetti di integrazione degli acconti e le perdite riattribuite alle società che le hanno prodotte si considerano pregresse. Così la risposta a interpello 596/2022 delle Entrate.
Il gruppo Alfa opera nell’ambito dell’energia in Italia e attraverso la società Alfa Europe controlla:
- Alfa Spa e le sue partecipate, attive nella produzione di energia elettrica da gas e carbone
- Alfa Italia Srl operante nella produzione di energia elettrica da biomasse.
Le due subholding hanno optato ognuna per un proprio consolidato fiscale “verticale”, facenti capo l’uno ad Alfa Spa e l’altro ad Alfa Italia Srl. Alfa Europe vorrebbe optare per il consolidato fiscale tra sorelle designando, ex articolo 117, comma 2-bis, del Tuir, Alfa Spa quale controllata designata, dal periodo di imposta 2023.
Il comma 2-bis dell’articolo 117 del Tuir, introdotto dal decreto internazionalizzazione del 2015, ha istituito il consolidato orizzontale fra sorelle, controllate da una “madre” di ambito Ue, che designa una di loro ai fini del consolidato fiscale, recependo i principi della sentenza della Corte di giustizia Ue del 12 giugno 2014. Ciò a patto che la “madre” sia residente in Stati Ue o See che assicurino lo scambio di informazioni, rivesta una forma giuridica analoga a quelle dell’articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir, abbia il controllo rilevante della società designata ex articolo 2359, comma 1 n. 1, del Codice civile e 120 del Tuir.
Alla luce di ciò Alfa Europe potrà designare Alfa a partire dal 2023 per il nuovo consolidato orizzontale, che sostituisce i due precedenti consolidati verticali. In particolare, il consolidato di Alfa si interrompe senza gli effetti dell’articolo 124 commi 1, 2 e 3 del Tuir, ovvero quelli sul pro rata patrimoniale e sui trasferimenti neutrali (ormai superati in quanto le relative norme sono abrogate), quelli sull’integrazione dei versamenti degli acconti e quelli relativi alla possibilità, in capo alla controllante, di attribuire i versamenti alle controllate. Le perdite fiscali sono riattribuite alle società in base ai criteri manifestati in sede d’opzione e si considerano pregresse (circolare 40/E/16 paragrafo 4.1.2).
Nel caso invece di Alfa Italia la fattispecie è quella per cui la ex consolidante opti, assieme a tutte le sue controllate, per un consolidato orizzontale con la designata Alfa spa (paragrafo 4.3 della circolare). Anche qui il consolidato verticale si interrompe con i medesimi effetti, ma in virtù dell’articolo 13, commi 4 e 5, del Dm 1° marzo 2018. Infine, le eccedenze di imposta riportate a nuovo nei consolidati verticali permangono nell’esclusiva disponibilità delle (future ex) società consolidanti.