Il canone di locazione a uso commerciale va dichiarato anche se non percepito
Ai sensi dell’articolo 26 del Tuir, i redditi fondiari sono imputati al proprietario dell’immobile nell’anno di maturazione, a prescindere dalla loro percezione. Solo per le locazioni abitative è prevista la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti risultanti da provvedimento giurisdizionale di sfratto per morosità. Ne consegue che se nella situazione descritta nel quesito, nonostante la morosità del conduttore, il contratto di locazione ad uso commerciale non si era risolto durante l’espletamento delle procedure di sfratto, in conseguenza di una espressa clausola risolutiva riportata nel contratto stesso, allora i canoni maturati avrebbero dovuto essere dichiarati, anche se mai percepiti.
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