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Il centro di fisioterapia emette fatture cartacee e non invia i dati al sistema Tessera sanitaria

Fisioterapia

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di Giorgio Confente

La domanda

Vorrei un parere in merito alla fattura elettronica di un centro di fisioterapia costituito sotto forma di società a responsabilità limitata. Il centro è tenuto a emettere fattura elettronica nei confronti del paziente, oppure può emettere per l’anno 2020 fattura cartacea? In questo caso è tenuto a iscriversi al sistema tessera sanitaria (Sts), per poi trasmettere i dati?
A.V. - Cosenza

Il centro di fisioterapia deve emettere fatture cartacee (o elettroniche extra sistema di interscambio, Sdi) e non è tenuto a iscriversi e a inviare i dati al sistema tessera sanitaria (Sts), sempreché non sia accreditato al Ssn né, in base alle caratteristiche ed al tipo di strumentazione impiegata, non debba essere autorizzato come struttura sanitaria di riabilitazione (in tali casi l’articolo 3, comma 3, del Dlgs 175/2014 impone l'invio al Sts). La normativa dispone che il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria «con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche» (articolo 9-bis, comma 2 del Dl 135/2018).

L’agenzia delle Entrate ha confermato che le prestazioni sanitarie effettuate da un centro fisioterapico nei confronti di persone fisiche rientrano nel divieto di fatturazione elettronica, a prescindere dal soggetto che le eroga e le fattura (società o persona fisica) e indipendentemente dall’invio, o meno, dei relativi dati al sistema tessera sanitaria (risposta a interpello 78/E/2019). Nel contempo, le Entrate hanno precisato che le eventuali fatture emesse da fisioterapisti nei confronti del centro di fisioterapia sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, perché il committente, in questo caso, non è una persona fisica. È tuttavia consigliabile omettere di indicare, nella fattura trasmessa allo Sdi, elementi che consentano l'identificazione univoca del paziente.

Le conclusioni possono essere tenute ferma anche dopo che il Dm 19 ottobre 2019 (articolo 1, lettera i) ha esteso l'obbligo di invio al Sts anche agli iscritti all'albo dei fisioterapisti, perché il soggetto passivo di tale obbligo è il singolo professionista iscritto all'albo e non la struttura (si veda la risposta a interpello 115/2020).

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