Il comodatario conserva il diritto al bonus al 50% anche con la fine del contratto
Anche se con la locazione cessa il contratto di comodato (che richiede effettivamente la disponibilità del bene), in ogni caso, il comodatario che ha acquisito il diritto precedentemente e che ha sostenuto le spese di ristrutturazione conserva comunque il diritto alla detrazione sino al termine del decennio. Nell’ipotesi di casa di proprietà della moglie, ma concessa in comodato al marito, la detrazione del 50% compete anche al comodatario, tenuto conto delle spese effettivamente pagate con bonifico bancario o postale, ma a condizione che il contratto di comodato sia debitamente registrato e gli estremi di registrazione siano inseriti all’interno della dichiarazione dei redditi (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, numeri 1 - 4 della legge 27 dicembre, n. 205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). In sostanza, il comodatario ha diritto alla detrazione sulla base delle fatture a lui intestate e ai corrispondenti bonifici di pagamento e da lui eseguiti nei limiti sempre complessivi del 50% di 96mila euro. A tal fine, è irrilevante che dopo il termine dei lavori la casa sia concessa in locazione a terze e cessi lo stato di comodatario del marito. In ogni caso, lo stesso mantiene il diritto alla detrazione anche in caso di cessazione del contratto di comodato sino alla completa estinzione del decennio in cui viene ripartito l’importo detraibile (circolare 57/E e 121/E del 1998).
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