Il conferimento in neutralità con scissione è elusione
Il susseguirsi di risposte agli interpelli alla direzione centrale dell’agenzia delle Entrate, pubblicate dopo il provvedimento 185630 del 7 agosto , propone numerose casistiche e rischia di creare fraintesi. Con dubbi sul principio di affidamento del contribuente, stabilito dall’articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente: tecnicamente gli interpelli non sono circolari o risoluzioni.
È il caso della risposta n. 30 dell’8 ottobre a un’istanza anti-abuso sulla creazione “necessitata” di un ulteriore anello societario sopra una holding di famiglia posseduta in parti uguali da 4 persone fisiche che ha una partecipazione di maggioranza relativa (46,20%, quindi non col controllo di diritto ex articolo 2359, comma 1, n. 1, Codice civile) in una quotata. L’operazione fisiologica che la holding istante intendeva porre in essere era la scissione asimmetrica in 4 società beneficiarie unipersonali di nuova costituzione, possedute al 100% da ciascuna persona fisica. Ma c’era l’oggettiva impossibilità di effettuare la scissione, per l’esistenza di patti parasociali con un altro socio che imponevano di mantenere inalterati gli assetti partecipativi e di governance della quotata e gli obblighi di Opa ex articoli 106 e 109 del Tuf. Di qui l’esigenza di una scissione “a un piano superiore”, creando un ulteriore veicolo societario con un conferimento unitario da parte delle 4 persone fisiche delle loro partecipazioni di minoranza nella holding ad una nuova società, in regime di neutralità indotta ex articolo 177, comma 2, del Tuir. L’Agenzia, sui requisiti applicativi della norma anti-abuso di cui all’articolo 10-bis dello Statuto, ritiene che la combinazione conferimento in neutralità indotta più scissione:
• determini un indebito vantaggio fiscale dal conferimento di partecipazioni di minoranza di persone fisiche senza realizzo di plusvalenze imponibili a valore normale ex articolo 9 Tuir;
• non avendo un numero superfluo di operazioni societarie (2 invece di 1), non abbia sostanza economica;
• sia priva di ragioni economiche non marginali (l’assetto partecipativo finale poteva essere più immediatamente raggiunto con un’unica operazione, non attuata per mere finalità di risparmio fiscale).
La risposta, pur affrontando correttamente la sequenza dei requisiti per arrivare a decretare l’abusività di una condotta, si presta a ulteriori considerazioni: dà peso determinante a un’operazione (il conferimento di partecipazioni) apparentemente necessitata da vincoli oggettivi di natura extrafiscale (i patti parasociali e gli obblighi di Opa).
Tale operazione, quindi, non era voluta dalla società istante (la holding), che avrebbe semplicemente posto in essere un’unica e ben diversa operazione (la scissione asimmetrica) per raggiungere in un colpo solo l’assetto partecipativo finale. Così si sarebbero raffrontate due operazioni singole (scissione asimmetrica della holding e conferimento delle partecipazioni di minoranza in essa nelle 4 conferitarie unipersonali), facendo cadere l’argomento del maggior numero di operazioni.
Posto che la scissione asimmetrica di una holding di partecipazioni in 4 società unipersonali non è di per sé elusiva (lo conferma la seguente risposta n. 36 sulla medesima scissione su immobili civili posti in locazione), l’apprezzamento della natura obbligata del conferimento avrebbe potuto portare a non focalizzare l’attenzione sulla sua natura elusiva ex articolo 177, comma 2, Tuir seguito dall’immediata perdita del controllo di diritto da parte della conferitaria (conclusione di per sé condivisibile), valorizzando tale aspetto necessitato quale valida ragione economica della duplice operazione societaria.
Infine, sulla base di quanto si evince dalla risposta, in virtù dei vincoli societari e regolamentari la holding ha dovuto muoversi “al piano di sopra”, non potendo creare un veicolo intermedio “al piano di sotto” con un conferimento in neutralità indotta della partecipazione (di collegamento) nella quotata ex articolo 175, comma 1, Tuir seguito dalla scissione asimmetrica della conferente. In questo diverso caso, occorrerebbe verificare i presupposti dell’abuso: non vi sarebbe alcuna perdita della partecipazione di collegamento da parte della conferitaria e quindi l’art. 175 del Tuir non sarebbe aggiraticolo (non potendosi accertare “per trasparenza” la perdita del collegamento sulla società quotata in capo alla conferente che si scinde, come emerge dal revirement effettuato dalla circolare 33/2010 rispetto alle risoluzioni 57/2007 e 446/2008 in relazione all’articolo 177, comma 2, Tuir).
Agenzia delle Entrate, provvedimento 185630 del 7 agpsto 2018
Interpelli all’Agenzia - Risposta 30 dell’8 ottobre 2018