Il corrispettivo per prestazione d’opera è reddito occasionale se l’attività è saltuaria
Il tipo di rapporto stabilisce la tipologoa di reddito
Occorre distinguere se le eseguite prestazioni d’opera da parte del socio siano riconducibili ad una mera quanto occasionale assunzione di un obbligo di fare, oppure inquadrabili nell’ambito di un rapporto unitario (non limitato cioè al compimento di una o più attività) fra socio/prestatore e società artigiana per l’esecuzione di prestazioni accessorie di cui all’articolo 2345 del Codice civile. Nel primo caso, il compenso percepito si configura quale reddito occasionale (articolo 67 del Tuir) da dichiarare nel quadro RL del modello Redditi persone fisiche, soggetto a contribuzione previdenziale se d’importo annuo superiore a 5mila euro. Nella seconda ipotesi, il compenso si inquadra in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e come tale assimilato a quello di lavoro dipendente in base all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, da dichiarare nel quadro RC modello Redditi. Anche in questo caso, gli importi erogati sono soggetti a prelievo contributivo ai fini previdenziali.
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