Imposte

Il credito d’imposta nei comuni del sisma guarda ai beni iscrivibili nell’attivo patrimoniale

La risposta a interpello 322 fa riferimento alle sezioni B.II.2 e B.II.3. Necessario il requisito dell’«investimento iniziale»

di Alessandro Sacrestano

Sono agevolabili ai fini del bonus investimenti disciplinato dall’articolo 18-quater del Dl 8/2017 (credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici) i solo beni iscrivibili in bilancio nella sezione dell’attivo patrimoniale B.II.2 («Impianti e macchinari») e B.II.3 («Attrezzature industriali e commerciali») e, altresì, rappresentanti un «investimento iniziale» in base alla normativa comunitaria. Lo ribadisce la risposta a interpello 322/2020, con cui l’agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti oggettivi richiesti per l’investimento agevolabile.

L’istante ha sottoposto all’Amministrazione un quesito sul corretto inquadramento, ai fini dell’agevolazione, dell’acquisto di un carrello elevatore. In particolare, nel contesto dell’interpello l’impresa, operativa nel «cratere sismico», chiede se sia possibile considerare agevolabile l’acquisto, in relazione alla sua corretta classificazione contabile ma, soprattutto, in funzione della definizione di «investimento iniziale» fornita dal legislatore per restringere il perimetro degli investimenti agevolabili.

A sostegno di tale tesi, l’impresa ribadisce che il carrello elevatore da acquisire contribuirà alla crescita della capacità operativa della struttura, e può intendersi come «investimento iniziale» in quanto si tratta di ampliamento e ammodernamento di una struttura esistente.

L’Agenzia ricorda che devono ritenersi agevolabili gli investimenti rientranti in un progetto di investimento iniziale, così come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. La spesa deve altresì sostanziarsi nell’acquisto – anche in locazione finanziaria - di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già operative nelle aree agevolate.

Il progetto di investimento, a mente della circolare 34/E/2016, può consistere nella creazione di un nuovo stabilimento, nell’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione, usati e privi del requisito della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa.

Quanto al caso specifico prospettato dall’istante, l’Agenzia chiarisce che occorrerà fare riferimento alla corretta classificazione dell’investimento in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e nel rispetto dei corretti principi contabili.
Resta invece irrisolta la questione più spinosa e, se, cioè, il mero acquisto di un solo bene strumentale configuri un «investimento iniziale. Per tale aspetto, il Fisco rinvia ad un’autonoma valutazione dell’impresa se in concreto il bene strumentale nuovo può essere definito un «progetto di investimento iniziale», fermo restando la presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme di riferimento.

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