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Il credito d’imposta Mezzogiorno su un progetto nel commercio di mobili

L’analisi delle poste che possono rientrare nel beneficio e di quelle che ne sono escluse

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di Gabriele Ferlito

La domanda


Un’azienda operante nel commercio di mobili e con sede ed unità locale nel Mezzogiorno intende presentare un progetto di investimento che comprende nuovi corpi illuminanti per il proprio negozio di oltre 400 metri quadrati, l’acquisto di un transpallet manuale, uno stoccatore elettrico, un carrello elettrico, un elevatore, 8 nuovi computer e software. Tali investimenti amplieranno la capacità produttiva dell’azienda perché i corpi illuminanti miglioreranno l’immagine del locale commerciale con maggiore capacità di attirare clientela; il transpallet, lo stoccatore e l’elevatore renderanno più efficiente la gestione del magazzino con maggiore possibilità di rotazione; i nuovi computer, che non sostituiscono quelli esistenti, serviranno per la progettazione di arredi da vendere e avranno software di grafica che spingono l’azienda alla digitalizzazione. Si chiede se tale progetto di investimento potrebbe rientrare nel credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.
V. C. – Taranto

Rientrano nell’agevolazione in esame gli investimenti in beni nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie), facenti parte di un progetto di investimento iniziale, che siano strumentali all’attività dell’impresa. Sono pertanto agevolabili i beni classificabili secondo corretti principi contabili (in particolare, il principio dell’organismo italiano di contabilità, Oic 16) nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 (impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) dello schema previsto dall’articolo 2424 del Codice civile.

Il complesso dell’investimento rileva solo per stabilire se si è in presenza di un «progetto di investimento iniziale», ma l’accesso all’agevolazione va valutato con riferimento ai singoli beni che ne fanno parte. Sulla base della descrizione fornita nel quesito, l’investimento descritto sembra integrare l’ipotesi di investimento iniziale, consistente in particolare nell’ampliamento della capacità della struttura produttiva.

Passando ai singoli componenti dell’investimento, si ritiene di escludere la riconducibilità nelle voci B.II.2 e B.II.3 dei corpi illuminanti, in quanto sarebbero, piuttosto, da ricondurre alla voce di stato patrimoniale B.II.4 «altri beni». Si ritiene invece che rientrino nell’agevolazione, in quanto classificabili nelle predette voci di bilancio, gli investimenti nel transpallet, nello stoccatore, nel carrello nonché nei computer.

Un discorso a parte merita il software. In linea generale, il software applicativo (cioè il software utilizzato per soddisfare la specifica esigenza del fruitore, come il software di grafica di cui al quesito) rappresenta una immobilizzazione immateriale classificabile alla voce B.I dell’attivo dello stato patrimoniale ex articolo 2424 del Codice Civile. Si tratta pertanto di un bene escluso dal credito d’imposta in esame.

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