Il credito inciampa sulle «intermedie»
Per i dividendi provenienti da Stati black list per i quali non sussista la circostanza esimente della tassazione congrua, il decreto Internazionalizzazione (Dlgs 147/2015) ha introdotto negli articoli 47, comma 4 e 89, comma 3 del Tuir un credito di imposta indiretto per le imposte assolte dalla società estera che distribuisce il dividendo. Credito che spetta se risulta integrata la prima esimente Cfc di cui all’articolo 167, comma 5, lettera a), del Tuir e, cioè, se la società estera svolge un’effettiva attività industriale o commerciale nel mercato dello Stato black list di residenza.
Il meccanismo
Il socio che incassa il dividendo computa tali imposte in aumento del proprio reddito complessivo, rideterminando così l’utile lordo su cui viene calcolata l’imposta lorda italiana dovuta, e poi scomputa dalla stessa le imposte estere ai sensi dell’articolo 165 del Tuir.
Il credito d’imposta non utilizzato nelle dichiarazioni in cui sono incassati i dividendi può essere utilizzato in compensazione dell’imposta eventualmente dovuta in caso di plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione (articoli 86, comma 4-bis e 68, comma 4-bis, del Tuir). L’eventuale eccedenza d’imposta non è invece utilizzabile in compensazione da parte di un eventuale acquirente, non essendo riferibile ad utili maturati durante il periodo di possesso da parte di quest’ultimo.
Il meccanismo del credito indiretto è stato introdotto per ovviare alla distorsione che vedeva paradossalmente premiati i soci cui venivano imputati per trasparenza i redditi in applicazione della normativa Cfc, i quali beneficiavano del credito per le imposte assolte dalla controllata, rispetto ai soci che ottenevano la disapplicazione della medesima normativa Cfc in ragione dell’operatività del soggetto estero, i quali subivano invece la tassazione integrale dei dividendi al momento della distribuzione.
I vincoli
La norma non è tuttavia priva di limiti. Infatti, non è prevista la possibilità di accreditare le eventuali imposte assolte da società intermedie nella catena partecipativa, ad esempio pagate in base a norme analoghe a quella in esame, e non si applica ai dividendi corrisposti direttamente da soggetti black list nei quali è posseduta una partecipazione non di controllo.
La possibilità di estendere il credito indiretto anche alle partecipazioni di minoranza è oggetto di dibattito in ambito Ue ed è presente nel testo della proposta di direttiva relativa a una base imponibile comune per l’imposta sulle società (Com(2016) 685 final). Se a livello Ue dovesse prevalere tale tendenza, potrebbe rendersi non solo opportuno, ma anche necessario, estendere l’ambito di applicazione della normativa anche alle partecipazioni di minoranza.