Il fabbricato allo stato grezzo venduto viene considerato «immobile»
La risoluzione 23/E/2009 ha ritenuto che, qualora oggetto della compravendita sia un fabbricato, ancorché allo stato rustico, ovvero non ultimato ma esistente ai sensi dell’articolo 2645-bis, comma 6, del Codice civile (rustico comprensivo almeno delle mura perimetrali delle singole unità e con la copertura completata), la plusvalenza derivante dalla cessione è inquadrabile nella previsione normativa di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), relativa agli immobili ceduti entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione. Il momento da cui inizia a decorre il computo del quinquennio va individuato in quello in cui il manufatto è stato realizzato e cioè allorquando è venuto ad esistenza secondo il criterio civilistico di cui al citato articolo 2645-bis. Questa circostanza infine deve essere comprovata, in via esemplificativa, con la denuncia al catasto urbano nella categoria provvisoria relativa agli immobili in corso di costruzione, poiché, in caso contrario, lìimmobile rileverebbe ancora come terreno edificabile la cui cessione genera sempre plusvalenza ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), seconda parte, Tuir
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