Il figlio minorenne può opporsi alle scelte sui beni del fondo
Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione che abbiano a oggetto beni vincolati nel fondo patrimoniale (ad esempio: la loro vendita o concessione in ipoteca):
● il figlio dei coniugi che hanno costituito il fondo patrimoniale è legittimato ad agire in giudizio per contestarli, qualora ne abbia le ragioni;
● è legittima la clausola dell'atto istitutivo del fondo patrimoniale che, in presenza di figli minori, esclude l'autorizzazione del giudice tutelare per il loro compimento.
Sono questi i due principi che la Cassazione ha enunciato nell' ordinanza 22069 del 4 settembre 2019 , giudicando il caso di un fondo patrimoniale nel cui atto istitutivo era stata inserita la clausola (di assai ricorrente utilizzo nella prassi professionale) secondo cui i beni vincolati in fondo patrimoniale potevano «essere alienati, ipotecati e dati in pegno o comunque vincolati con il solo consenso di entrambi i coniugi, senza necessità di alcuna autorizzazione giudiziale» in presenza di figli minori.
Il caso era giunto al vaglio della magistratura in quanto alcuni beni immobili, vincolati in un fondo patrimoniale ma di proprietà dei coniugi che avevano istituito il fondo stesso, erano stati da costoro concessi in ipoteca (a favore di mutui erogati da banche) senza che gli atti di concessione di queste garanzie fossero stati autorizzati dal giudice tutelare (i coniugi si trovavano in presenza di un figlio minorenne).
I coniugi, nella loro qualità di genitori del minorenne, avevano poi agito in giudizio per sentir dichiarare l'invalidità delle ipoteche, da essi stessi concesse, per il fatto che l'atto di concessione di ipoteca era stato stipulato in dipendenza di una clausola dell'atto istitutivo del fondo patrimoniale ritenuta invalida, in quanto escludeva la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di atti di straordinaria amministrazione relativamente ai beni vincolati in fondo patrimoniale.
Relativamente al procedimento giudiziale così instaurato, si è posto anzitutto il tema della legittimazione del figlio minorenne (nel frattempo divenuto maggiorenne) a contestare – ove ne ricorrano i presupposti – gli atti dispositivi dei beni vincolati nel fondo patrimoniale: la risposta della Cassazione sul punto è positiva in quanto il figlio di genitori che abbiano istituito il fondo patrimoniale, a prescindere dal fatto che si tratti di un minorenne o di un maggiorenne, ha in ogni caso un «interesse qualificato» alle sorti dei beni vincolati nel fondo patrimoniale, «atteso che per i componenti del nucleo familiare non è certamente irrilevante la consistenza del patrimonio istituzionalmente destinato all'esclusivo soddisfacimento» dei «bisogni della famiglia».
Quanto al tema della legittimità della clausola dell'atto istitutivo del fondo patrimoniale, con la quale, in presenza di figli minorenni, si esclude l'autorizzazione del giudice tutelare nel caso del compimento di atti di straordinaria amministrazione aventi a oggetti i beni vincolari nel fondo patrimoniale, la Cassazione ne afferma la validità riscontrando che è la legge stessa che espressamente consente di derogare all'autorizzazione giudiziale.