Il forfettario che si trasferisce a Campione d’Italia perde la partita Iva italiana
In relazione alla parte di quesito concernente l’Iva, considerato che a norma dell’articolo 7, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 il comune di Campione d’Italia non fa parte del territorio dello Stato italiano, non sono applicabili per le cessioni di beni e prestazioni di servizi ivi effettuate le norme del regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 190 del 1994. Ciò trova conferma nel successivo comma 57, lettera b) della stessa legge, che esclude da tale regime i soggetti non residenti. Il trasferimento di residenza e la cessazione dell’attività del contribuente nel territorio dello Stato – circostanza che deve formare oggetto di comunicazione all’agenzia delle Entrate a norma dell’articolo 35, comma 3, del decreto 633 citato - comporta anche che non può essere più utilizzata per l’attività svolta a Campione di Italia la partita Iva in precedenza aperta.
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