Professione

Il Governo non chiude gli studi professionali

Il Dpcm del 22 marzo esclude gli studi. Per le attività sospese periodo di tolleranza fino al 25 marzo

di Valerio Vallefuoco

Dalla notte tra sabato 21 marzo e domenica 22 marzo dopo la diretta Facebook del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la domanda che si pongono i professionisti e pongono ai professionisti i loro clienti è :«Potrò ancora aprire la mia attività?». Un professionista e un avvocato non possono non partire dal dato normativo per cui ai sensi dell’articolo 10 disposizioni sulla legge in generale (preleggi del Codice civile) le leggi e i regolamenti divengono obbligatori il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Quindi prima di esprimersi su qualsiasi risposta tecnicamente accettabile è necessario esaminare il testo del Dpcm del 22 marzo 2020.


Le attività escluse dalla chiusura
La prima domanda a cui dare una risposta concreta è: «Faccio parte delle attività consentite fino alla tarda serata di domenica 22 marzo tra cui quelle professionali, lunedì 23 mi potrò recare in studio o al mio stabilimento per organizzare ordinatamente la sospensione?». È evidente infatti che, malgrado gli annunci, qualsiasi chiusura ordinata dal Presidente del Consiglio non ha potuto non tener conto di un «periodo minimo di tolleranza» per dare il tempo materiale alle imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto di completare almeno le attività necessarie alla sospensione come ad esempio compresa la spedizione della merce in giacenza. Questo periodo cuscinetto è stato concesso sino al 25 marzo, anche a seguito del pressing di associazioni di categoria e ordini professionali (si veda anche l’articolo su Ntplus Fisco sull’appello del presidente dei commercialisti Massimo Miani) prima del varo del testo definitivo del Dpcm.

La secondo domanda sarà invece: «Sono un professionista nella specie un avvocato che fino a ieri poteva recarsi in studio osservando e facendo osservare le misure igienico sanitarie previste e privilegiando per quanto possibile lo smart working , posso recarmi in studio posso chiedere alla mia segretaria o ad un dipendente della segreteria e/o della contabilità e/o ad un collaboratore di venire in studio o di continuare a venire sempre in caso di necessità o urgenze lavorative?».

In questo caso sempre il Dpcm prevede all’articolo 1, lettera a), che «sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, del Dpcm 11 marzo 2020».

Quindi le attività professionali sono escluse dalla sospensione ma devono rispettare le raccomandazioni del precedente decreto che prevedeva che fosse attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; che fossero incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; che fossero sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; che fossero assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e che infine fossero incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Altra domanda che sarà naturale ricevere sarà: «Quali sono le attività ancora consentite?». Anche il questo caso solo testo del provvedimento può darci il dato normativo concreto. Come era ragionevole aspettarsi sarà sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e per questi settori resterà altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

La doppia verifica
Il provvedimento ha scelto poi un criterio positivo facendo riferimento ad uno specifico elenco ed infatti sempre l’articolo 1, lettera a), recita: «Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto». Quindi gli imprenditori e gli artigiani dovranno consultare l’elenco dell’allegato 1 e verificare se la loro attività rientra tra quelle consentite. Se la loro attività non dovesse rientrare hanno due strade.

La prosecuzione con lavoro agile. La prima permessa è comunque proseguire la loro attività se organizzati in modalità a distanza o lavoro agile.

La funzionalità rispetto alle filiere. La seconda è verificare se le loro attività siano comunque funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 poiché in questo caso sarebbero ancora consentite.

A prescindere dall’elenco delle attività consentite, il Dpcm espressamente autorizza la continuazione di tutte quelle attività che sono altresì funzionali alla continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Riguardo la categoria dei servizi di pubblica utilità gli stesso sono quelli che generalmente riguardano l’erogazione di acqua, gas, energia trasporti, urbani ed extraurbani , rifiuti poste e telecomunicazioni. Per l’altra definizione invece il decreto si richiama espressamente alla legge 12 giugno 1990 n. 146 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Tale norma all’articolo 1 prevede una lista di attività considerate essenziali e in particolare:
a) la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;

b) i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

c) i servizi di erogazione dei importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario relativi all’assistenza e la previdenza sociale, nonché agli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita;

d) l’istruzione pubblica, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l’istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) le poste, le telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica.

La comunicazione preventiva al prefetto
In tutti questi casi le imprese che ritengono di poter rientrare nelle attività funzionali a questi servizi potranno continuare la propria attività facendo preventivamente una comunicazione al prefetto della provincia ove è ubicata la loro attività produttiva. Nella richiesta dovranno essere indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il prefetto potrà però sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste dal decreto però all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, la stessa deve considerarsi legittimamente esercitata sulla base della comunicazione già inviata al Prefetto. Sono previste delle deroghe speciali per le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, in questi casi sempre previa comunicazione al prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti l’attività può essere proseguita.

Il prefetto però potrà sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non sarà però soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti che sia finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Sono infine consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, sempre previa autorizzazione del prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

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