Imposte

Il medico sostituto deve aprire la partita Iva ma può entrare nei forfettari

La risoluzione 41/E: i compensi non configurano redditi di lavoro autonomo occasionale

di Marcello Tarabusi

L'attività di sostituto medico in continuità assistenziale costituisce esercizio di attività professionale e comporta l'obbligo di aprire la partita Iva, eventualmente in regime forfettario. Questa la risposta dell'agenzia delle Entrate nella risoluzione 41/E alla richiesta di un contribuente che svolge l'attività di sostituto medico in continuità assistenziale e che sosteneva che i compensi percepiti per tale attività costituissero redditi di lavoro autonomo occasionale, soggetti a ritenuta del 20 per cento.

L'Agenzia rileva che in linea generale l'esercizio della professione medica, salvo quella effettuata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente (ad esempio l'attività libero professionale intramuraria dei medici dipendenti pubblici), deve essere considerato attività di lavoro autonomo, superando così una vecchia risoluzione ministeriale del 1999 che aveva ricondotto gli emolumenti corrisposti dalle Asl alle «guardie mediche» tra i redditi di lavoro dipendente, non soggetti a Irap.

La normativa vigente prevede che l'incarico assegnato ai sostituti per l'espletamento dell'attività di continuità assistenziale sia a tempo determinato, dal momento che può cessare in ragione del rientro, anche anticipato, del medico titolare dell'incarico a tempo indeterminato. Il rapporto che si instaura tra l'Azienda e il medico sostituto, che deve essere iscritto all'albo professionale, dal punto di vista fiscale è inquadrabile quale rapporto di lavoro autonomo.La distinzione tra lavoro autonomo professionale ed occasionale (quest'ultimo non soggetto ad obblighi Iva ed inquadrabile tra i redditi diversi) è data dall'esercizio dell'attività in modo professionale ed abituale, a prescindere dall'ammontare del corrispettivo percepito.

La presenza di tale requisito va accertata caso per caso e non può costituire oggetto di interpello.Tuttavia, in linea generale, l'Agenzia ricorda che tanto la prassi (risoluzione 88/E/2005), quanto la Cassazione (sentenza 2297/87) affermano che l'abitualità dell'esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista all'albo di riferimento.

Nel caso di specie, l'iscrizione all'ordine dei medici è il titolo necessario per svolgere l'attività. Pertanto è obbligatoria l'apertura della partita Iva e l'emissione di fattura (esente) nei confronti dell'Asl. Ove ricorrano le condizioni richieste, il contribuente potrà fruire del regime forfetario che prevede l'applicazione di una imposta unica sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, ed esclude la rivalsa dell'Iva (ove dovuta) nei confronti dei committenti.


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