Il noleggio di go kart non sfugge all’imposta sugli intrattenimenti
La Ctr Veneto: l’attività a carattere sportivo e/o agonistico non può essere qualificata come spettacolo
L’attività di noleggio di go kart a carattere agonistico e/o sportivo non sfugge all’imposta sugli intrattenimenti e all’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria. Non si tratta, infatti, di un’attività qualificabile come «spettacolo» in quanto richiede un ruolo attivo dell’utilizzatore nella guida del mezzo. A stabilirlo è la sentenza 905/1/2021 della Ctr Veneto, che ha accolto l’appello dell’amministrazione finanziaria contro la decisione di primo grado.
La vicenda scaturisce da un avviso di accertamento e un avviso di liquidazione con cui le Entrate hanno rettificato la dichiarazione Iva relativa all’anno 2012, richiedendo il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti e contestando l’applicazione dell’aliquota Iva al 10% invece di quella ordinaria. Il ricorso della Srl era stato accolto dalla Ctp ma i giudici di appello sono stati di diverso avviso.
La Ctr rileva che la società qualifica la propria attività come «attività di noleggio» negli studi di settore e che l’attività svolta non è qualificabile come «spettacolo», bensì come «intrattenimento» comportando un ruolo attivo dell’utilizzatore (guida del mezzo). Inoltre, fanno notare i giudici regionale, «ai fini fiscali deve aver rilievo non tanto l’autorizzazione amministrativa in possesso della società, quanto la reale tipologia di servizi dalla stessa forniti» ed «è irrilevante la qualificazione formale data dalla società al contratto stipulato con gli utilizzatori della struttura». E ancora «i go kart non possono di norma circolare all’esterno dei circuiti ad esso dedicati per evidenti motivi di sicurezza e quindi l’assunto della società sul fatto che il noleggiante dovrebbe poter disporre del mezzo come meglio crede è assolutamente inconcludente».
Di conseguenza la Ctr ritiene che la società gestisca una struttura di noleggio go kart a carattere sportivo e/o agonistico, esclusa dal novero delle «grandi attrazioni» e di conseguenza che la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente vada annullata.