Il Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13 di riforma sull’accertamento, attuativo della legge delega fiscale (legge n. 111/2023), introduce senz’altro il punto più innovativo e controverso della riforma stessa. Si tratta del concordato preventivo biennale che consente al contribuente di accettare la proposta formulata dall’Amministrazione finanziaria, concordando, in via preventiva e per due anni, rinnovabili, i redditi e il valore della produzione da assoggettare all’imposizione diretta (Irpef o Ires) e all’Irap. Il contribuente, una volta comunicata l’accettazione della procedura, è vincolato all’obbligo di dichiarare gli importi concordati, fatto salvo il ricorrere di circostanze eccezionali, specificamente previste da un adottando Decreto del Mef e a condizioni che esso producano una riduzione dei redditi effettivi superiore al 60% rispetto a quelli concordati.
La riforma fiscale e il nuovo concordato preventivo
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 relativo alla riforma fiscale sull’accertamento attuativo della legge delega fiscale n. 111/2023. Il punto più innovativo della riforma è senz’altro costituito dal (controverso) concordato preventivo biennale (CPB) che consente al contribuente di accettare o meno la proposta dell’Amministrazione finanziaria di determinare in via preventiva e per due anni, rinnovabili, i redditi da assoggettare...
Argomenti
Punti Chiave
- La riforma fiscale e il nuovo concordato preventivo
- La procedura e gli effetti in sintesi
- La comunicazione dei dati e l’elaborazione della proposta
- L’ammissione al concordato e le cause di esclusione
- L’accettazione della proposta e i relativi effetti
- I benefici dell’accettazione della proposta
- Le circostanze eccezionali di uscita dal CPB
- Cessazione e decadenza dal CPB
- Il rinnovo biennale del CPB
- Considerazioni conclusive