L'esperto rispondeImposte

Il nuovo proprietario della villetta bifamiliare subentra nella Cila presentata dalla precedente proprietà

Il superbonus è applicabile come minicondominio se non c’è autonomia funzionale tra le due unità immobiliari facenti parte della bifamiliare

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Marco Zandonà

La domanda

Mia moglie il 14 febbraio 2023 ha acquistato una villetta bifamiliare con ingressi sia pedonale che carraio separati; per questo immobile nel 2021 era stata presentata dal precedente prorpietario la Cila per accedere al superbonus. Dato il cambio di proprietà, io in quanto marito e familiare convivente della nuova proprietaria posso accedere al bonus 110? La legge 197/2022 al comma 894 conferma l’applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110% anche nel 2023 per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la Cila; questo significa che non è necessario che siano iniziati i lavori nel 2022 e che non viene applicato il coefficiente reddituale? Il bonus del 90% previsto per gli edifici plurifamiliari comporta che entrambe le unità debbano fare il salto di due categorie, pertanto non credo sia applicabile al caso in cui i lavori vengano svolti su una sola delle due villette bifamiliari. È così? G. C. - Milano

Anche in presenza di voltura del provvedimento abilitativo dei lavori, a seguito della vendita del fabbricato per il quale il vecchio proprietario aveva già presentato la richiesta del provvedimento, l’acquirente subentra nella titolarità senza che ciò modifichi la decorrenza dello stesso. Ciò premesso se, nel caso di specie, la villetta è autonoma sotto il profilo funzionale (accesso autonomo e autonomia di impianti), ai fini del 110% si rendono applicabili le regole previste per le unifamiliari...