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Il padre non detrae le spese di ristrutturazione della figlia incapiente non convivente

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di Marco Zandonà

La domanda

Mia figlia, che non convive con me, ha un reddito lordo di 10mila euro e ha comprato un appartamento da ristrutturare spostandoci la residenza. Se le spese di ristrutturazione le pago io, intestandomi Scia, fatture e bonifici, posso detrarle dal mio 730?

La risposta è negativa. Nel caso di specie, il genitore e la figlia, all’atto di sostenimento delle spese di ristrutturazione della casa della figlia con reddito minimo , non risultano conviventi e, pertanto, anche se il genitore sostiene direttamente le spese le stesse non risultano detraibili proprio in quanto manca il requisito della convivenza tra padre e figlia. La detrazione Irpef del 50%i (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di Bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, articolo 1 legge di Bilancio 2018), si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parente entro il terzo grado, affini sino al secondo grado) in quanto detentori del fabbricati medesimo. A quest’ultimo riguardo, l’agenzia delle Entrate, nell’ambito della risoluzione 184/E del 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza (ad esempio certificato di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione; le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente (fatture intestate al genitore nel caso di specie e bonifici emessi da suo conto corrente , genitore intestatario delle fatture). In sostanza, il genitore convivente ha diritto alla detrazione per le spese direttamente sostenute anche se la convivenza avviene in un’altra abitazione diversa da quella ristrutturata (ad esempio, seconda casa). L’importante è che giuridicamente il figlio incapiente risieda con il genitore. Pertanto, poiché nel caso di specie padre e figlia non risultano conviventi, la detrazione per le spese sostenute dal genitore non compete.

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