Il professionista che chiude la partita Iva emette una fattura per i compensi che gli deve la Pa
È da premettere che ai fini Iva il presupposto impositivo, a norma dell’articolo 6,terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, si verifica - secondo l’interpretazione datane dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza numero 8059 depositata il 21 aprile 2016 - con l’esecuzione della presentazione di servizi, fermo restando che l’imposta diventa esigibili al momento del pagamento. Pertanto il professionista che intende cessare la propria attività e chiudere la partita Iva dovrà, nel caso in esame, emettere fattura per i corrispettivi dovuti con la dicitura «scissione dei pagamenti», con riferimento a tutte le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione. Questa ultima provvederà a versare l’Iva all’erario sul compenso corrisposto. In particolare il professionista, successivamente alla liquidazione dei corrispettivi da parte del giudice adito nell’instaurata controversia, emetterà a sensi dell’articolo 26 del citato decreto nota di variazione con la dicitura “split payment” per le eventuali rettifiche da effettuare rispetto all’importo del corrispettivo indicato nella fattura originaria, da richiamare nella nota stessa.
Tale nota sarà trasmessa alla Pubblica amministrazione committente per gli adempimenti di sua competenza. Il professionista inoltre dichiarerà, ai fini delle imposte dirette, il compenso liquidatogli dal giudice, versando la relativa imposta al netto delle ritenute subite.
Invia un quesito all’Esperto risponde