Il professionista deduce il 50% delle spese condominiali della casa-studio
A condizione che il contribuente non detenga altro immobile usato esclusivamente nell’esercizio di attività professionale nello stesso comune, i costi di impiego dell’immobile promiscuo sono deducibili al 50% del loro ammontare, a norma dell’articolo 54, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. Tale norma forfettizza la percentuale di deduzione, a prescindere da valutazioni in ordine alla metratura della parte effettivamente adibita all’attività professionale. La norma, letteralmente, parla di spese per servizi relativi a tali immobili, dizione generica, nella quale sono comprese , a parere di chi scrive, tutte le spese condominiali addebitate al condomino.
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