Niente RW per il protector di un trust residente all’estero e con intero patrimonio oltreconfine
La risposta a interpello 506: il solo potere di vigilanza non fa scattare la titolarità effettiva
La persona fisica residente in Italia che abbia la funzione di protector (espressione che in italiano si traduce con il termine “guardiano”) di un trust residente all’estero e avente un patrimonio totalmente esistente all’estero, non ha obblighi di monitoraggio in Italia.
Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 506 del 30 ottobre 2020 con la motivazione che, nel caso osservato, il protector aveva solo un potere di vigilare sull’operato del trustee e che la sua funzione era esercitata attraverso un preventivo e obbligatorio consenso che il trustee era tenuto a ottenere dal guardiano per esercitare i poteri discrezionali attribuitigli dall’atto di trust.
Ne consegue che il protector in questione non può essere considerato “titolare effettivo” del trust e, perciò, non è appunto soggetto al monitoraggio.
L'Agenzia rammenta che (come già ribadito nella risoluzione n. 53/E del 29 maggio 2019), la disciplina del monitoraggio fiscale ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti.
Si ha, pertanto, obbligo di monitoraggio qualora sussista una relazione giuridica (come l’intestazione di beni o di rapporti) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione: sono quindi tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Viceversa, è esclusa l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui un soggetto possa esercitare - in relazione alle attività detenute all’estero - un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.
Con specifico riferimento al protector di un trust, occorre osservare che si tratta di una figura che, di regola, non beneficia né dei redditi né del patrimonio del trust. Usualmente, si tratta di un soggetto che ha un ruolo di indirizzo dell’operato del trustee (e cioè di supportare il trustee nell’interpretazione del programma dettato dal disponente nell’atto istitutivo del trust) e un ruolo di garanzia per il patrimonio vincolato nel trust, nel senso che egli controlla continuativamente l’operato del trustee e ne autorizza gli atti più rilevanti. Pertanto, si tratta di un soggetto che non ha alcuna attinenza con la titolarità e la disponibilità del patrimonio oggetto di gestione da parte del trustee.