Il reddito agrario resta senza proroga: agricoltori alla cassa entro il 30 giugno
Il reddito agrario, da dichiarare nel quadro RA, non si configura come reddito d’impresa o di lavoro autonomo
Scade mercoledì 30 giugno il termine di versamento delle imposte emergenti dalle dichiarazioni dei contribuenti non interessati dagli Isa che non beneficiano della proroga al 20 luglio. In alternativa si potrà scegliere di versare dal 1° al 30 luglio maggiorando gli importi dovuti dello 0,4 per cento.
Tra i contribuenti obbligati a pagare entro il 30 giugno figurano gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario (articolo 32 del Tuir), quali imprese individuali e società semplici agricole, anche se il codice Ateco dell’attività prevalente è riconducibile ai modelli Isa per l’agricoltura BA01U o BA02U.
La ragione della esclusione di costoro dal perimetro della proroga è identica a quella per la quale non hanno potuto fruirne gli anni precedenti e che è stata oggetto di chiarimento dell’Agenzia nella risposta a interpello 330 del 2 agosto 2019. La proroga del termine - annunciata dal comunicato 133/2021 del Mef - anche quest’anno è pensata per i soggetti Isa.
Gli Isa risultano disciplinati dall’articolo 9-bis del Dl 50 del 2017 con esclusivo riferimento ad attività economiche che danno luogo alla produzione di redditi d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir, ovvero di redditi di cui all’articolo 53 che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Infatti il comma 6 dell’articolo 9-bis, per individuare i limiti di applicazione degli Isa, richiama «ricavi e compensi».
Il reddito agrario, da dichiarare nel quadro RA dei modelli Redditi, non si configura come reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma rientra tra i redditi fondiari ai quali la nozione di ricavi e compensi è del tutto estranea. Pertanto non è possibile beneficiare del più ampio termine concesso ai «contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità».
Né è possibile invocare a supporto dell’estendibilità della proroga la circostanza che la stessa compete anche ai contribuenti forfettari, indirettamente interessati dagli Isa. Il regime forfettario, difatti, è un regime alternativo ai regimi ordinari di determinazione dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo.
La proroga dei versamenti, invece, è fruibile dagli esercenti attività agricole in eccedenza rispetto ai limiti imposti dall’articolo 32 e contemplati dagli articoli 56, comma 5, e 56-bis, commi 1, 2 e 3 e 3-bis, del Tuir che compilano il quadro RD dei modelli redditi. Possono beneficiare della proroga anche le società in nome collettivo e in accomandita semplice agricole i cui redditi, quand’anche prodotti nei limiti dell’articolo 32 del Tuir, vengono qualificati redditi d’impresa dall’articolo 55. Allo stesso modo, beneficiano del differimento le società a responsabilità limitata e le cooperative agricole, anche ove avessero optato per l’imposizione catastale ex articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006, poiché il Dm 213 del 2007 qualifica redditi d’impresa i redditi prodotti.
Il pagamento dei saldi e del primo acconto delle imposte può avvenire anche in forma rateale nelle modalità previste dall’articolo 20 del Dlgs 241/1997. La Direzione regionale delle Entrate (Dre) della Puglia, in risposta all’istanza di interpello n. 917-88/2020, ha chiarito che i produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti Iva ex articolo 34 del Dpr 633/1972 devono seguire le regole generali previste dal legislatore per le rateazioni da parte delle persone fisiche non titolari di partita Iva. Pertanto le rate successive alla prima dovranno essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese, e non entro il 16 come per i soggetti Iva, e comunque non oltre il mese di novembre.