L'esperto rispondeImposte

Il regime di cassa consente di dedurre le perdite per fallimento del debitore

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di Gianluca Dan

La domanda

Una società di persone (Snc) in contabilità ordinaria, vantava un credito nei confronti di un’altra società, quest’ultima ammessa al concordato preventivo nell’anno 2015.
La perdita che ne scaturisce può essere dedotta in più esercizi anche nel caso in cui dal 2017 si passi al nuovo regime di contabilità per cassa?
L.A. – Padova

La riposta è positiva stante la nuova formulazione dell'articolo 66 del Tuir, in vigore dal 1° gennaio 2017, che consente la deduzione delle perdite ai sensi dell'articolo 101 del Tuir anche nel regime di cassa.


Per dare un senso compiuto alla domanda si deve però ricordare che ai sensi dell’articolo 101, comma 5 del Tuir le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis o un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.


Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.


La perdita deducibile, nei confronti degli imprenditori in concordato preventivo, deve essere stimata dal redattore di bilancio e potrebbe, quindi, non interessare necessariamente l’intero importo del credito. Utili indicazioni dovrebbero essere ricavate dal piano di concordato. Qualora in un esercizio successivo a quello in cui è stata rilevata la perdita su crediti nei confronti di un debitore assoggettato ad un concordato preventivo intervengano nuovi elementi idonei a dimostrare che la stessa è maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta, anche l’ulteriore perdita, corredata da idonea documentazione, assume rilievo fiscale. È il caso, ad esempio, di un credito vantato nei confronti di un soggetto ammesso ad un concordato preventivo e per il quale viene successivamente dichiarato il fallimento.

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