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Il regime fiscale di favore per le Onlus resta fino alla nuova autorizzazione Ue

Le domande e le risposte sulla nuova disciplina

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di Gabriele Sepio

Seppur il Dm 106 del 2020 individui le modalità di iscrizione per le differenti tipologie di enti, tuttavia, è necessario sciogliere alcuni dei dubbi più ricorrenti tra gli enti non profit.

1) Per le Onlus quali sono le tempistiche per accedere al Runts? Quali le possibili scelte?

Per quanto riguarda le Onlus, anzitutto va precisato che la relativa disciplina verrà definitivamente abrogata a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione comunitaria e non prima di quello di prima operatività del Registro unico. Pertanto, le Onlus che intendono fruire dei vantaggi (fiscali e non) previsti dal Codice dovranno adottare la qualifica di Ets, iscrivendosi in una delle sezioni del Registro unico. In questo contesto, quindi, tali enti potranno procedere – previo adeguamento dello Statuto alle disposizioni del Dlgs 117/2017 (Cts) a partire dalla pubblicazione dell’elenco delle Onlus iscritte da parte dell’Agenzia delle entrate e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali (articolo 34 del Dm 106/2020). Come già specificato, la relativa disciplina Onlus verrà meno dopo il placet della Commissione Ue sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore. Con la conseguenza che l’operativa del Registro (atteso per aprile) apre un periodo di transizione per tali categorie di enti che di fatto avranno la possibilità di rimanere iscritti all’Anagrafe Onlus sino all’abrogazione del relativo regime di favore o accedere al Runts una volta che l’agenzia delle Entrate abbia trasmesso l’elenco degli enti, assumendo la qualifica di ente del Terzo settore. L’iscrizione al Runts prima dell’abrogazione della disciplina Onlus non innesca un effetto devolutivo del patrimonio ma ha delle conseguenze a livello fiscale. Tale scelta consente di poter beneficiare medio tempore delle agevolazioni previste in tema di erogazioni liberali (articolo 83 Cts) ma per la determinazione del reddito troveranno applicazione le regole ordinarie del Tuir.

2) Cosa accade ad una Onlus che presenta istanza di iscrizione al Runts dopo il 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione Ue?

In questo la Onlus non potrà accedere al Registro attraverso la procedura di “migrazione” prevista per le Onlus dall’articolo 34 del Dm 106 del 2020 con la conseguente perdita della qualifica di Onlus e l’obbligo di devoluzione del patrimonio acquisito nel periodo in cui è stata iscritta nella relativa anagrafe. Tuttavia, se l’ente intende comunque accedere al Runts, potrà farlo attraverso la procedura ordinaria.

3) Quali sono le principali novità in materia fiscale per le Aps?

Dal punto di vista fiscale, la disciplina delle Aps viene rivista, sia sotto il profilo delle imposte dirette sia per quanto riguarda le ulteriori agevolazioni tributarie. Le Aps – una volta ottenuta l’autorizzazione da parte della Commissione Ue sui nuovi regimi fiscali – potranno beneficiare di maggiori attività decommercializzate nonché di uno specifico regime di tassazione forfettaria dei redditi di impresa (articolo 85 Cts). Le Aps inoltre manterranno un regime analogo a quello previsto dall’articolo 148, comma 3, del Tuir, in base al quale si considerano non commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi. Ni attesa dell’entrata in vigore delle nuove norme le Aps che iscriveranno nel registro a partire da quest’anno continueranno ad applicare il regime della legge 398/91. Solo successivamente al placet Ue quest’ultimo verrà sostituito da un regime speciale applicabile agli enti con ricavi annui inferiori a 130 mila euro. In tal caso alle entrate commerciali potrà essere applicato un coefficiente di redditività del 3% (articolo 86 Cts) senza addebito dell’Iva.

4) È possibile per una associazione sportiva (Asd)/Aps iscriversi al Runts e quali le conseguenze fiscali?

La qualifica di Asd non preclude assolutamente l’accesso al Runts essendo quest’ultimo compatibile con il Registro Coni. In questo caso, l’Asd avendo già la qualifica di Aps trasmigrerà automaticamente nella sezione di riferimento e una volta ottenuta l’autorizzazione Ue potrà beneficiare del regime fiscale previsto dall’articolo 86 del Cts. Medio tempore continuerà ad applicare i regimi fiscali previsti (legge 398/1991).

5) Quali sono le agevolazioni fiscali del codice del terzo settore che sono già entrate in vigore?

Onlus, Odv e Aps medio tempore hanno la qualifica di Ets e possono già beneficiare di alcune disposizioni di favore. In particolare, dal 1° gennaio 2018 sono efficaci le nuove norme agevolative del Cts e, in particolare, quelle dedicate al social bonus (articolo 81), erogazioni liberali (articolo 83), agevolazioni relative alle imposte indirette ed ai tributi locali (articolo 82).

Articolo tratto dal Sole 24 Ore del 18 febbraio