Imposte

Il regime fiscale del Terzo settore in attesa del vaglio della Ue

Il ministero del Lavoro deve ancora notificare le misure da esaminare. Tra le norme che richiedono il nullaosta le regole sull'impresa sociale

di Gabriele Sepio

Con l’imminente operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) occhi puntati sull’ultimo step della riforma che vede al vaglio della Commissione europea alcune disposizioni fiscali.

Un tassello mancante che diventa quantomai essenziale per poter dare piena attuazione alla riforma e all’auspicato riordino del quadro fiscale per tutte le realtà non profit che intendono accedere al Runts assumendo la qualifica di ente del Terzo settore (Ets).

Le misure sotoposte alla Ue

Più nel dettaglio, il vaglio Ue riguarderà solo alcune delle misure introdotte dal Codice del Terzo settore (Cts).

Si tratta più nello specifico delle norme che disciplinano la finanza sociale ed in particolare i titoli di solidarietà (articolo 77), quelle che regolano la non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli Ets (articolo 79, comma 2 bis) nonché i regimi forfettari previsti per la tassazione dei redditi di impresa prodotti dagli Ets non commerciali (articolo 80) o dalle Odv e Aps (articolo 86).

Sottoposta altresì al vaglio Ue anche la nuova disciplina fiscale dell’impresa sociale prevista dall’articolo 18 del Dlgs 112/2017 che una volta operativa consentirà ad esempio la detassazione integrale degli utili che l’impresa sociale reinveste nelle proprie attività di interesse generale. Attenzione però.

Le norme collegate

Accanto a queste disposizioni necessariamente sottoposte al vaglio Ue per assicurare la compatibilità delle stesse con le regole in materia di aiuti di Stato, vi saranno comunque altre disposizioni che entreranno in vigore una volta ottenuta l’autorizzazione e, in ogni caso, dopo l’operatività del Runts (articolo 104, comma 2 del Codice del Terzo settore).

Si tratta di norme tributarie di carattere strutturale legate alle disposizioni al vaglio Ue e che riguardano ad esempio i criteri da adottare ai fini della qualificazione come commerciale o non delle attività svolte nell’ambito del Terzo settore (articoli 79, 84 e 85 del Codice), la tenuta delle scritture contabili connesse ai regimi fiscali agevolativi (articolo 87), nonché quelle di coordinamento normativo (articolo 89).

La notifica alla Ue da parte del ministero del Lavoro arriverà tra l’altro in un momento in cui l’Italia a causa di disposizioni poco coerenti con il sistema europeo si trovi sottoposta ad alcune procedure di infrazione che, seppur riguardino specifici ambiti settoriali, hanno interessato anche il mondo del non profit.

Accanto alla procedura relativa alla questione Ici/Imu, ormai risolta, di recente il nostro Paese si trova a dover affrontare quella relativa all’esclusione dal campo di applicazione Iva di determinate operazioni poste in essere da parte di enti pubblici e privati.

La situazione di stallo

In questo contesto, quindi, non può non evidenziarsi come l’operatività del Runts si ponga quale ulteriore incentivo ad accelerare la procedura di notifica.

Con il blocco dell’autorizzazione Ue, infatti, rimangono di fatto “congelate” le misure sulla finanza sociale, sui nuovi regimi nonché quelle legate all’impresa sociale. Enti questi ultimi che per troppo tempo sono rimasti senza un vero e proprio riconoscimento e a cui la riforma garantisce un ruolo nel contesto dell’economia sociale.

D’altro canto, il vaglio Ue garantirebbe alle Onlus il cui regime verrà abrogato dopo l’autorizzazione di non trovarsi in una sorta di “limbo” tra disposizioni fiscali medio tempore applicabili e le norme attuali.

Senza pensare che con l’operatività del Runts l’Anagrafe Onlus sarà “congelata” e che tali enti potrebbero non essere più ricompresi tra i destinatari del 5xmille quando la categoria degli “enti del volontariato” sarà sostituita da quella dedicata agli Ets.

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