Il regime forfettario è compatibile con altre attività se i redditi prodotti hanno natura diversa
Lo svolgimento di attività in regime forfettario è compatibile con lo svolgimento di altre attività, a condizione che il medesimo contribuente non si trovi nella situazione di produrre redditi della stessa natura e sottoporli a forme di tassazione diverse. Questo non è il caso in questione, poiché i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività agricola e i redditi relativi alla attività professionale appartengono a categorie diverse e dunque il regime forfettario può essere usato per la determinazione dei redditi relativi all’attività di lavoratore autonomo. Inoltre, per l’esercizio della attività in regime forfettario, il contribuente è esonerato dagli obblighi in materia di conservazione dei documenti e tenuta delle scritture contabili, a parte la semplice conservazione delle fatture emesse e ricevute in ordine cronologico, mentre per l’attività agricola svolta in regime di detrazione forfetizzata o in regime ordinario, dovrà adempiere a tutti gli obblighi in materia di fatturazione, conservazione e tenuta delle scritture contabili. Di conseguenza, il contribuente dovrà necessariamente tenere separate le due attività, e per l’attività agricola dovrà emettere solo fatture elettroniche applicando l’Iva prevista dalla normativa.
Nel caso in cui l’attività agricola sia svolta in regime di esonero, a norma dell’articolo 34, sesto comma, del decreto Iva, Dpr 633/1972, il contribuente dovrà comunque tenere separate le due attività, in modo da poter dimostrare le operazioni effettuate nello svolgimento delle singole attività, ma l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche ricadrà sul cessionario.
Invia un quesito all’Esperto risponde