L'esperto rispondeAdempimenti

Il residente assunto su una nave Ue per più di 183 giorni non dichiara nulla in Italia

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di Michela Magnani

La domanda

Un lavoratore, con residenza anagrafica in Italia, assunto come dipendente da una società italiana, opera per un periodo di tempo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno su una nave battente bandiera di uno stato Ue. Poiché l’armatore non applica ritenute fiscali sulla retribuzione perché considera il reddito non imponibile in Italia, si chiede se e a quale Stato il lavoratore debba versare le imposte su quanto percepito.
F. C. – Como

L’articolo 5, comma 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, ha disposto che il comma 8-bis dell’articolo 48 (ora 51) del Tuir, Dpr 917/1986, in base al quale «il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del ministro del Lavoro», deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, a norma dell’articolo 4, comma 1, e dell’articolo 5, comma 3, del decreto - legge 31 luglio 1987, n. 317, non è applicabile il calcolo della contribuzione sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale. Quindi, non concorre a formare il reddito soggetto a tassazione la parte dello stesso derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono però in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica. Con la circolare 55/E/2002, l’agenzia delle Entrate ha precisato che, per tali soggetti, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione in Italia. Si consiglia, infine, il lettore di verificare con l’armatore se sussistono obblighi dichiarativi e/o impositivi relativamente allo Stato Ue di cui la nave su cui lo stesso è imbarcato batte bandiera.

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