L'esperto rispondeAdempimenti

Il rimborso chilometrico non rechiede la tracciabilità

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di Gianluca Dan

La domanda

L’amministratore di una Srl effettua viaggi di lavoro con la propria autovettura. Al ritorno viene rimborsato delle spese, effettuate sempre in contanti, col metodo piè di lista e gli viene riconosciuta l’indennità chilometrica in base alle tariffe Aci. Pertanto, in questo caso, è possibile sostenere la spesa per il carburante in contanti considerato che è del privato amministratore il quale utilizza gli scontrini emessi dall’esercente solo per ottenere il rimborso in base alle tariffe Aci oppure è obbligatorio pagare con mezzi tracciabili? E, nel caso, i mezzi tracciabili dovrebbero essere personali dell’amministratore considerato che non può certo utilizzare soldi aziendali?


L’agenzia delle Entrate ha evidenziato, con la circolare 8/E/2018, che qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018 allo stesso riconducibile) e il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di Bilancio 2018, (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità (nel rispetto, come ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal Tuir). Pertanto, se il carburante viene rimborsato con il metodo a piè di lista richiede la tracciabilità della relativa spesa mentre il rimborso chilometrico non necessita della tracciabilità in quanto collegato ai chilometri percorsi per i viaggi di lavoro moltiplicati per la specifica tariffa Aci.

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