Il rimborso chilometrico non rechiede la tracciabilità
L’agenzia delle Entrate ha evidenziato, con la circolare 8/E/2018, che qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018 allo stesso riconducibile) e il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di Bilancio 2018, (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità (nel rispetto, come ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal Tuir). Pertanto, se il carburante viene rimborsato con il metodo a piè di lista richiede la tracciabilità della relativa spesa mentre il rimborso chilometrico non necessita della tracciabilità in quanto collegato ai chilometri percorsi per i viaggi di lavoro moltiplicati per la specifica tariffa Aci.
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