L'esperto rispondeImposte

Il rimborso al professionista per le spese chilometriche è di tipo forfettario

Si tratta di restituzioni che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo con le relative spese deducibili

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Giampiero Gugliotta

La domanda

A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 5 del Dlgs 192/2024, non concorrono alla formazione del reddito imponibile (e quindi non sono da assoggettare a ritenuta d’acconto) i rimborsi delle spese sostenute per l’incarico da lavoratori autonomi e professionisti e addebitate in modo analitico al committente, con la conseguente indeducibilità dei costi rimborsati in capo al professionista/lavoratore autonomo. Si domanda tuttavia se, a decorrere dal 2025, i rimborsi spese analitici possono ancora essere riaddebitati in fattura con il sistema previgente (con ritenuta d’acconto e soggetti a rivalsa previdenziale), tassando il ricavo e deducendo il relativo costo nelle percentuali fiscalmente previste. Ossia se, a discrezione del lavoratore autonomo, è ancora possibile trattare i rimborsi analitici alla stregua dei rimborsi forfettari. In secondo luogo si chiede se il rimborso per le indennità chilometriche sulla base delle tariffe Aci è da considerare di tipo analitico oppure forfettario. Qualora si considerasse analitico significa che tutti i costi sostenuti per l’autovettura (es. carburanti, assicurazione, manutenzione…) sono da considerarsi indeducibili?
P. C. - Milano

In merito alla prima domanda, la riposta è negativa. Le modifiche apportate dall’articolo 5 del Dlgs 192/2024 si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del decreto. Tuttavia, l’articolo 6, comma 2, dello stesso decreto prevede, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2024, che le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente...