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Il titolare del diritto reale di abitazione è soggetto passivo dell’immobile

Separazione

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di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Due coniugi comproprietari della casa di abitazione e del garage, dopo la separazione, ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno stipulato una convenzione di negoziazione assistita che prevede: il trasferimento della proprietà 50% dell’appartamento e del garage da lui a lei a tacitazione di ogni obbligo di mantenimento e/o divorzile, e contestualmente lui si riserva il solo diritto di abitazione per otto anni sul 100% dell’appartamento. Ai fini dei redditi e Imu, l’appartamento va dichiarato nel modello dei Redditi da lui, anche se non paga Irpef e nemmeno Imu, poiché utilizzato come abitazione principale? Mentre lei, che non possiede altri immobili, sarà tenuta a dichiarare e pagare Irpef e Imu sul garage?
E.O. – Ragusa

Il diritto reale di abitazione costituisce il presupposto giuridico in base al quale il suo titolare diventa soggetto passivo della relativa unità immobiliare (articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986). La rendita catastale di quest’ultima, se utilizzata come abitazione principale costituisce onere deducibile (articolo 10, comma 3-bis, del Tuir) dal reddito complessivo, da far valere in dichiarazione dal contribuente. Tuttavia, qualora egli non disponga di altri redditi, oltre a quello dell’immobile, non sarà tenuto ad alcun adempimento dichiarativo. L’esenzione dal pagamento Imu trova fondamento nel medesimo presupposto di utilizzo come abitazione principale dell’immobile. L’altro ex coniuge che ha la disponibilità pro quota del garage è tenuto, in relazione alla stessa soltanto al pagamento dell’Imu e non anche dell’Irpef, in quanto quest’ultima imposta è sostituita dalla prima. La circostanza viene evidenziata e fatta valere nel quadro RB del modello Redditi; tuttavia, anche in questo caso, l’adempimento dichiarativo non sarà dovuto, se l’interessato non dispone di altri redditi.

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