Immediato lo sconto per gli strumenti musicali agli studenti
L’agenzia delle Entrate, con la circolare 6/E del 31 marzo 2017, detta le regole per la fruizione del contributo per l’acquisto di strumenti musicali. Si tratta esattamente del bonus per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, che viene anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dello strumento (articolo 1, comma 626, legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017). A sua volta, lo sconto sarà rimborsato al rivenditore, sotto forma di credito d’imposta da usare in compensazione con i versamenti da fare con il modello F24.
I rivenditori di strumenti musicali interessati, a partire dal 20 aprile 2017, potranno chiedere il credito d’imposta tramite procedura telematica da inviare all’agenzia delle Entrate. Nel provvedimento del 14 marzo 2017, sono specificarti l’elenco degli istituti musicali ai quali gli studenti devono essere iscritti per avere il bonus e l’elenco degli strumenti musicali che ne danno diritto. Per fruire del contributo, gli studenti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016/2017 o all’anno 2017/2018. Il bonus è concesso nel limite del 65 per cento del prezzo dello strumento musicale, comprensivo di Iva e fino ad un massimo di 2.500 euro per gli studenti che ne beneficiano per la prima volta. Invece, gli studenti che hanno beneficiato già nel 2016 del bonus, avranno diritto anche per quest’anno dell’agevolazione, ma al netto dell’importo già riconosciuto l’anno scorso.
Il contributo spetta una sola volta nel corso dell’anno e, per ottenerlo, lo studente dovrà chiedere al proprio istituto, un certificato di iscrizione non ripetibile “per tale finalità”. Questo certificato dovrà essere esibito dallo studente all’atto di acquisto dello strumento. Il rivenditore, a sua volta rilascerà una fattura o ricevuta fiscale o scontrino parlante con codice fiscale dello studente, prezzo di vendita comprensivo del contributo, l’Iva e l’importo del bonus spettante, inviandola telematicamente all’agenzia delle Entrate che rilascerà, dopo apposito controllo, una ricevuta. Il rivenditore potrà usare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione con il modello F24, a partire dal secondo giorno lavorativo, successivo alla data del rilascio della ricevuta dell’agenzia delle Entrate.
Il codice tributo da indicare sul modello F24 è il 6865 istituito con la risoluzione 26/E del 20 aprile 2016.
Se dopo la ricezione della ricevuta da parte dell’agenzia delle Entrate, non si dovesse concludere la vendita dello strumento musicale e nel frattempo il rivenditore ha però usato il bonus in compensazione, dovrà restituire lo stesso, tramite un versamento di uguale importo con il modello F24 e usando lo stesso codice tributo 6865.
Agenzia delle Entrate, circolare 6/E/2017