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Immobile donato a un minore, obbligo Imu solo dopo l’accettazione

Prima dell’accettazione soggetta passiva del donante

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di Luigi Lovecchio

La domanda

In un contratto di compravendita immobiliare, lo stipulante acquista l’immobile dal promittente in favore del terzo minore di età ex articolo 1411 («Contratto a favore di terzi») del Codice civile. Tra lo stipulante e il terzo minore non intercorre alcun rapporto di parentela e ciò avviene a titolo di pura liberalità (donandi causa). Il minore potrà quindi rendere la dichiarazione di volerne «profittare» ex articolo 1411, comma 2, del Codice civile, solo al raggiungimento della maggiore età oppure dietro autorizzazione del giudice tutelare rilasciata ai genitori, se questi la vorranno chiedere. Nel periodo di tempo che intercorre tra la stipula dell’atto di compravendita e la dichiarazione di volerne profittare, chi è il soggetto passivo per quanto riguarda i redditi fondiari e l’Imu?
C. F. – Taranto

Si tratta di questione controversa, in primo luogo, sotto il profilo civilistico.
Si è tuttavia dell’avviso che, poiché l’applicazione dell’Imu sottende una soggettività passiva “stabile” e non “precaria”(e lo stesso si ritiene possa sostenersi per le imposte sui redditi), la soggettività passiva del minore insorga solo dopo la sua accettazione, mentre prima di essa è ravvisabile la soggettività passiva del “donante” (nel caso descritto nel quesito, lo stipulante). Sul punto, non consta un orientamento giurisprudenziale di riferimento.

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