Adempimenti

Impatriati, per il bonus servono due anni

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di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

Per i lavoratori che puntano al rientro in Italia, due anni di residenza all’estero costituiscono un tempo minimo sufficiente, in presenza degli altri requisiti, per accesso al regime fiscale degli impatriati.

Questo il chiarimento dell’agenzia delle Entrate giunto ieri con la risoluzione n. 51/E. L’istante aveva interpellato l’ufficio per chiedere se integrasse il possesso dei requisiti per poter accedere ai benefici previsti dall’articolo 16 del Dlgs n. 147 del 2015.

I soggetti individuati per beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, devono avere i seguenti requisiti: essere in possesso di un titolo di laurea, aver svolto continuativamente un’attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, essere cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.

L’Agenzia spiega che questa disposizione presuppone che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio. Osserva, poi, che la norma non indica espressamente un periodo minimo di residenza estera come, invece, previsto per i soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo 16 (permanenza all’estero per i cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia). Quindi, conclude che la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisce il periodo minimo sufficiente per essere considerati non residenti in Italia e di conseguenza beneficiare dell’agevolazione. Il chiarimento, di fatto, rafforza quanto già affermato dalle Entrate in una precedente pronuncia, la circolare 17/E del 23 maggio 2017.

In quell’occasione l’ufficio evidenziava che questa norma non richiede né che il lavoratore sia stato precedentemente residente in Italia per almeno ventiquattro mesi e che resti in Italia per almeno cinque anni, né che abbia trasferito la residenza in Italia entro tre mesi dall’inizio dell’attività.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 51/E

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